http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/NIS16010.htmA.C. 36, 960,1053, 1699 e 1703
L’attribuzione del cognome ai figli nei principali paesi europei
In Francia la disciplina dell’attribuzione del cognome di famiglia ai figli è stata modificata progressivamente a partire dal 2002 (loi n. 2002- 304 relative au nom de famille, e successive modifiche), attraverso una riforma ancora in fase di attuazione.
L’attribuzione non è più collegata allo stato matrimoniale dei genitori (fino al 1° settembre 2003 si trasmetteva il nome del padre per i figli legittimi), ma al fatto che la filiazione sia riconosciuta simultaneamente (genitori sposati o figlio riconosciuto da entrambi i genitori) o successivamente alla nascita (Code civil, articolo 311-21,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E9A90E3426B655760881AA2874B45DF.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006150015&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090526).
La nuova disciplina attualmente in vigore si applica integralmente ai figli primogeniti e ai successivi figli cadetti nati dopo il 1° gennaio 2005.
Nella trasmissione del cognome non esiste più distinzione tra la madre o il padre ed il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.
In caso di riconoscimento simultaneo del figlio, l’attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori che possono scegliereil cognome di uno o dell’altro o entrambi i nomi affiancati secondo l’ordine di loro scelta (per un massimo di un cognome per genitore). I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale di stato civile. In assenza di una dichiarazione congiunta il bambino prende il cognome del padre.
La scelta del cognome da parte dei genitori, operata per il figlio primogenito, può essere fatta una sola volta, è irrevocabile e si estende ai figli cadetti della coppia.
In caso di riconoscimento successivo alla nascita del figlio, il bambino prende il cognome del genitore che lo riconosce per primo. I genitori possono domandare, con una dichiarazione congiunta davanti al Cancelliere capo del Tribunale di prima istanza competente per territorio, che il bambino porti, in sostituzione di quello inizialmente attribuito, il cognome dell’altro genitore o i cognomi affiancati di entrambi, nell’ordine da loro stessi scelto.
Le nuove regole si applicano, per i nati dopo il 1° gennaio 2005, anche ai figli adottati, assimilati ai figli legittimi, nel caso di adozione da parte di entrambi i coniugi.
In Germaniala disciplina riguardante l’attribuzione del cognome ai figli è contenuta nei §§ 1616-1618 del Codice civile tedesco (Burgerliches Gesetzbuch)
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/. La legge non distingue tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio.
I coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (Ehename) adottare ed assegnare alla prole. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto o seguito dal proprio.
Se i genitori non portano alcun cognome coniugale e la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, ai figli viene assegnato il cognome del padre o della madre su intesa dei genitori. La dichiarazione avviene davanti all’ufficiale dello stato civile. Se i genitori non prendono alcuna determinazione entro un mese dalla nascita del figlio, il tribunale della famiglia (Familiengericht) richiederà ad uno dei genitori di scegliere il cognome del bambino. Il tribunale può stabilire un termine entro il quale il genitore può esercitare il suo diritto di determinazione. Se alla scadenza del termine tale scelta non è stata effettuata, il figlio riceve il cognome del genitore cui era stato trasferito il diritto di determinazione (§ 1617).
Se i genitori non portano alcun cognome coniugale e la potestà genitoria spetta ad un solo genitore, il figlio riceve il cognome che porta tale genitore al momento della nascita del figlio (1617a).
Nel Regno Unito, l’attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all’autonomia dei genitori investiti della parental responsibility. Al momento della registrazione della nascita, al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori; è altresì possibile, benché non frequente nella prassi, l’assegnazione di un cognome diverso da quello dei genitori. In caso di adozione o di riconoscimento del figlio naturale, è consentita, con il consenso di entrambi i genitori o per effetto di un provvedimento giudiziale, la modifica del cognome al momento della formazione del nuovo atto di nascita. Una nuova registrazione della nascita è necessaria in caso di successivo matrimonio dei genitori naturali.
Le procedure di registrazione della nascita sono disciplinate da norme secondarie (Registration of Birth and Death Regulations del 1987, il cui testo può consultarsi all’indirizzo di rete:
http://www.opsi.gov.uk/si/si1987/Uksi_19872088_en_1.htm). Con riferimento ai profili applicativi gli enti locali sono soliti fornire, in forma semplificate, informazioni al pubblico nei propri siti Internet; a titolo di esempio di esempio può consultarsi quello del South Ayrshire Council:
http://www.south-ayrshire.gov.uk/faq/?cat=Births.
In Spagna, la normativa sul cognome dei figli è contenuta nell’art. 109 del codice civile, modificato dalla legge n. 40 del 1999 (
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t5.html#c1).
In Spagna vige la regola del “doppio cognome”, per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso in accordo tra di essi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. Una volta maggiorenne, si può proporre istanza per invertire l’ordine dei cognomi.
Per quanto riguarda i figli naturali, se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori, assume il primo elemento del cognome paterno e di quello materno. Se è riconosciuto da un solo genitore, assume i due cognomi di questo. Analogamente avviene per i figli adottati, che assumono i due cognomi dei genitori in caso di adozione da parte di entrambi, mentre assume i due cognomi del genitore adottante, nel caso di adozione da parte di una sola persona.
Disposizioni di dettaglio sono contenute negli artt. 53-56 della legge sul Registro civile del 1957 (
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lrc.t5.html#a55).