Autore Topic: Proposte legali concrete per una maggiore tutela ed equità  (Letto 7269 volte)

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Online Ryu

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Re:Proposte legali concrete per una maggiore tutela ed equità
« Risposta #15 il: Marzo 20, 2014, 10:21:48 am »
Vicus ma se uno costituisce una s.p.a. di cui controlla il 51% e dopo i 2 anni per evitare i c.d. "acquisti pericolosi" compra con la società la casa in cui abita e poi stipula un contratto di locazione con se stesso per 200 anni a 200€/mese che succede?
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Offline Vicus

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Re:Proposte legali concrete per una maggiore tutela ed equità
« Risposta #16 il: Marzo 21, 2014, 01:32:09 am »
A parte ogni altra considerazione, la Spa deve avere fini di lucro e richiede 120000€ per la sua costituzione.
Noi ci ritroveremo a difendere, non solo le incredibili virtù e l’incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso, impossibile universo che ci fissa in volto. Noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto.

Offline Cad.

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Re:Proposte legali concrete per una maggiore tutela ed equità
« Risposta #17 il: Marzo 21, 2014, 09:25:22 am »
Sul punto 2 riporto qui una recente sentenza della Cassazione, per la quale una sentenza 'diversamente giusta' non può infrangere la disciplina del comodato:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14456.asp

Cassazione: se l'immobile assegnato è in comodato l'affidatario del minore è comunque tenuto al suo rilascio
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 23567 del 16 Ottobre 2013. Sul caso in oggetto si pronuncia direttamente, con ordinanza, la sesta sezione della Suprema Corte, nominata "sezione filtro" proprio perchè preposta - nel caso fossero integrati i requisiti di legge - alla rapida risoluzione della controversia per manifesta o non manifesta fondatezza della questione.
Nel caso di specie, a seguito di intimazione di rilascio di immobile concesso ad uso comodato, la resistente (coniuge separato assegnatario della casa familiare ottenuta in comodato) ha eccepito la necessità che tale comodato, al contrario, a seguito di assegnazione, avrebbe dovuto protrarsi per tutto il tempo necessario a soddisfare le esigenze familiari sue e del minore a suo carico.
Respinta la domanda in primo e in secondo grado, la soccombente ha dunque esperito ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha tuttavia avallato la soluzione già adottata dal giudice del merito, sottolineando che "quando il bene immobile oggetto di comodato sia stato destinato ad abitazione della famiglia, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa ad uno dei coniugi resta regolato dalla disciplina del comodato, negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica, nella fase fisiologica della vita matrimoniale". "Di conseguenza, ove il comodato sia stato concluso senza determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., il coniuge assegnatario è tenuto, quale comodatario, a restituire il bene non appena il comodante lo chieda". A maggior ragione se, come nel caso in oggetto, il comodante non è una persona fisica (ad esempio, genitore o parente dell'ex coniuge) ma una società. Il ricorso è dunque rigettato poiché la questione in oggetto è già a suo tempo stata risolta da altre pronunce della Suprema Corte, né il ricorso presentato ha fornito ipotesi giuridiche di modifica del consolidato orientamento.

In pratica il comodato 'blinda' l'uso della casa contro qualsiasi sentenza volta ad assegnarlo alla moglie.

Tuttavia, sempre dalla stessa fonte:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15399.asp

...........
Se i genitori concedono un appartamento in comodato gratuito al proprio figlio che sta per sposarsi, a chi spetta l'appartamento se il figlio si separa dal coniuge?
 Questa domanda è molto frequente, atteso che la casa coniugale spesso viene concessa gratuitamente in comodato da una delle famiglie di origine al proprio figlio che si sposa.
Talvolta viene stipulato un apposito contratto di comodato, ma solitamente vi è soltanto l'intesa verbale di fornire l'appartamento per la vita familiare dei futuri sposi.

Tuttavia, i problemi sorgono quando il figlio si separa; ci si chiede, infatti, se la casa debba ritornare ai legittimi proprietari oppure se debba rimanere al genero o alla nuora con i figli.
Mentre se non vi sono figli la questione non si pone perché la casa spetta ai legittimi proprietari, in presenza di figli la casa coniugale viene assegnata, proprio nell'interesse dei figli, al coniuge con cui questi abitano (di solito, la madre), anche se la casa è di proprietà dei suoceri!
Infatti, se la casa viene data a titolo di comodato d'uso, ossia finalizzato all'uso della famiglia, non si potrà pretendere la restituzione in caso di separazione e di sussistenza di nipoti.
La Cassazione a Sezione Unite si è già pronunciata sul punto, ma la questione, essendo molto dibattuta ed oggetto tuttora di varie e diverse interpretazioni, e' stata riportata nuovamente davanti alla Cassazione a Sezione Unite, che presto si pronuncerà sul punto.
In realtà, il problema può essere unicamente risolto analizzando, nel singolo caso concreto, la causa che sottende il contratto di comodato stipulato. Pertanto, se si dimostra che quel comodato era stato inteso dalle parti quale attribuzione temporanea dell'uso dell'immobile, il bene non potrà essere gravato da un diritto di assegnazione a favore del coniuge con cui abitano i figli; se, viceversa, si dimostra che quel comodato era funzionale, cioè che l'appartamento era destinato alla famiglia, alla sua formazione e al suo evolversi, non potrà in caso di separazione chiedersene la restituzione se ci sono figli che continuano a vivere in quel bene con uno dei due genitori.
 In attesa di una pronuncia definitiva delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, è sempre consigliabile stipulare per iscritto il contratto di comodato, indicandone la causale (cioè a che titolo la casa viene concessa in comodato al proprio figlio), in modo da tutelare al meglio i propri interessi.


Fonte: Casa coniugale concessa in comodato dai genitori al figlio e successiva separazione di questo dal coniuge: che fare?
(www.StudioCataldi.it)

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Re:Proposte legali concrete per una maggiore tutela ed equità
« Risposta #18 il: Marzo 21, 2014, 12:39:05 pm »
Grazie per la segnalazione. Per il momento Studio Cataldi si fa le sentenze da solo, ovvero si riferisce a pronunce di secondo grado. Il comodato senza contratto è necessariamente un comodato precario, che dà diritto al comandante di riavere indietro il bene quando vuole. Per questo motivo neppure l'amata Cassazione ha potuto far danni, ed infatti una consolidata giurisprudenza stabilisce che la casa non può essere assegnata alla "signora".
Noi ci ritroveremo a difendere, non solo le incredibili virtù e l’incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso, impossibile universo che ci fissa in volto. Noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto.