Autore Topic: stupro monetario  (Letto 1535 volte)

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Offline ilmarmocchio

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stupro monetario
« il: Marzo 03, 2010, 19:46:07 pm »
       L'IMPUTATO AVEVA CHIESTO ALL'HOTEL DI CANCELLARE LE PROVE DELLA SUA PRESENZA
       Non pagare la prostituta è uno stupro
       Sentenza della Cassazione: confermata la condanna per
       violenza sessuale e privata ad un uomo di Sestri Levante
       MILANO - Se la prostituta non viene pagata per la sua prestazione sessuale, il cliente può essere
       condannato per violenza sessuale, ovvero per stupro. È quanto emerge da una sentenza con cui la
       Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione inflitta dalla Corte d'appello di Genova ad un
       cinquantenne di Sestri Levante accusato, appunto, di violenza sessuale e violenza privata per avere avuto
       con una lucciola un rapporto in un albergo senza il pagamento del corrispettivo precedentemente
       concordato. L'imputato è stato condannato anche a risarcire i danni alla vittima con una provvisionale di
       duemila euro.
       LA RICOSTRUZIONE - Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici, l'uomo non aveva pagato una
       prostituta e quindi era finito sotto processo perché aveva voluto comunque consultare il rapporto. Il
       cinquantenne aveva fatto ricorso dopo la sentenza sostenendo che i giudici del merito avevano ricondotto
       tutto «al giudizio di assoluta attendibilità della teste, parte offesa, e di credibilità di quanto da essa
       dichiarato in merito allo stato di soggezione che avrebbe causato nella donna una supina accettazione delle
       iniziative sessuali del prevenuto». La Suprema Corte (terza sezione penale, sentenza n.8286), ha rigettato il
       ricorso: «la vicenda non può inquadrarsi - spiegano gli "ermellini" - in quella fattispecie particolare nella
       quale la donna risulta consenziente all'inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso
       a continuarlo», visto che, nel caso in esame, la vittima aveva già manifestato all'imputato «di essere solo in
       attesa del pagamento del dovuto, per l'attività dalla stessa prestata, come in origine concordato tra le
       parti». Insomma, in mancanza di un pagamento in denaro la donna non aveva alcuna intenzione trascorrere
       momenti di intimità con il cinquantenne.
       «COSCIENTE DEL SOPRUSO» - Correttamente, scrive la Cassazione, i giudici di merito hanno
       ritenuto che «non sussiste dubbio» che l'imputato avesse «piena coscienza e consapevolezza» del
       «sopruso che stava consumando in danno della donna: il comportamento di costui - si legge nella sentenza
       - ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell'albergo di distruggere le schede di
       permanenza nell'hotel» dove, evidentemente, era avvenuto l'incontro. Ciò, osserva la Supprema Corte,
       evidenzia «il desiderio dell'imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo
       con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se colà si
       fossero consumati rapporti consensuali e non imposti».


Prove ippognubili. Uno che va a troire, deve lasciare nome, cognome e timbro

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Re: stupro monetario
« Risposta #1 il: Marzo 03, 2010, 20:01:40 pm »
Ma questa prostituta paga le tasse ?

Offline ilmarmocchio

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Re: stupro monetario
« Risposta #2 il: Marzo 03, 2010, 20:16:30 pm »
Ma questa prostituta paga le tasse ?

Le tasse le paghiamo noi stupidi per mantenere, a caro prezzo, i buontemponi della magistratura