finalmente hanno iniziato a parlare chiaro!
La Cassazione condanna per stupro un uomo che non ha pagato una prostituta!
Et voilà, adesso è chiaro! come giustamente Rino ha sempre detto, lo stupro non è qualificato dal comportamento oggettivo della donna, ma dal suo sentire soggettivo, e questo sentire soggettivo può essere difforme dal suo comportamento oggettivo, ma può anche variare nel tempo
una donna può dire: vieni caro scopiamo, e poi cambiare idea: è
STUPROalla fine non c'è dubbio:
ogni coito è uno stuprohttp://www.corriere.it/cronache/10_marzo_03/cassazione-sentenza-stupro-prostituta-non-pagata_445abba2-26d3-11df-b168-00144f02aabe.shtmlSentenza della Cassazione: confermata la condanna per violenza sessuale e privata ad un uomo di Sestri Levante
L'imputato aveva chiesto all'hotel di cancellare le prove della sua presenza
Non pagare la prostituta è uno stupro
Sentenza della Cassazione: confermata la condanna per violenza sessuale e privata ad un uomo di Sestri Levante
MILANO - Se la prostituta non viene pagata per la sua prestazione sessuale, il cliente può essere condannato per violenza sessuale, ovvero per stupro. È quanto emerge da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione inflitta dalla Corte d'appello di Genova ad un cinquantenne di Sestri Levante accusato, appunto, di violenza sessuale e violenza privata per avere avuto con una lucciola un rapporto in un albergo senza il pagamento del corrispettivo precedentemente concordato. L'imputato è stato condannato anche a risarcire i danni alla vittima con una provvisionale di duemila euro.
LA RICOSTRUZIONE - Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici, l'uomo non aveva pagato una prostituta e quindi era finito sotto processo perché aveva voluto comunque consultare il rapporto. Il cinquantenne aveva fatto ricorso dopo la sentenza sostenendo che i giudici del merito avevano ricondotto tutto «al giudizio di assoluta attendibilità della teste, parte offesa, e di credibilità di quanto da essa dichiarato in merito allo stato di soggezione che avrebbe causato nella donna una supina accettazione delle iniziative sessuali del prevenuto». La Suprema Corte (terza sezione penale, sentenza n.8286), ha rigettato il ricorso: «la vicenda non può inquadrarsi - spiegano gli "ermellini" - in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all'inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo», visto che, nel caso in esame, la vittima aveva già manifestato all'imputato «di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l'attività dalla stessa prestata, come in origine concordato tra le parti». Insomma, in mancanza di un pagamento in denaro la donna non aveva alcuna intenzione trascorrere momenti di intimità con il cinquantenne.
«COSCIENTE DEL SOPRUSO» - Correttamente, scrive la Cassazione, i giudici di merito hanno ritenuto che «non sussiste dubbio» che l'imputato avesse «piena coscienza e consapevolezza» del «sopruso che stava consumando in danno della donna: il comportamento di costui - si legge nella sentenza - ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell'albergo di distruggere le schede di permanenza nell'hotel» dove, evidentemente, era avvenuto l'incontro. Ciò, osserva la Supprema Corte, evidenzia «il desiderio dell'imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se colà si fossero consumati rapporti consensuali e non imposti».
Redazione online
03 marzo 2010(ultima modifica: 04 marzo 2010)