Ennesimo abominio giuridico antimaschile da parte della Suprema Corte:
Ubriacata per fare sesso: violenza sessuale anche senza costrizione fisica
La porta a letto dopo averla fatta bere: scatta il reato per chi induce una persona a subire atti sessuali inducendola in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di alcolici.Meglio cosciente che mal accompagnata. Non sono pochi, purtroppo, i casi di giovani ragazze che, abbandonate all’ “…estasi” dell’alcol, si ritrovano poi nell’auto di uno sconosciuto senza vestiti. E così, la Cassazione adotta una linea rigorosissima contro i codardi che, pur di avere pochi minuti di piacere, fanno ubriacare la sprovveduta di turno.
In una sentenza di ieri, la Suprema Corte
[1] ha precisato che scatta comunque il reato di violenza sessuale – peraltro con l’aggravante dell’abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica – per chi induce la vittima a subire atti sessuali in uno stato di ebbrezza (ossia di infermità psichica determinata dall’assunzione di alcolici).
Non rileva che l’aggressore sia anch’egli ubriaco: il fatto che entrambi i soggetti abbiano consumato il rapporto in una condizione di scarsa coscienza determinata dall’alcol non elimina il reato.
Neanche l’assenza di segni di violenza fisica o lesioni sulla vittima esclude il delitto in commento, poiché il dissenso della vittima – necessario perché scatti l’illecito – può essere desunto da molteplici fattori come la “costrizione ad un consenso viziato”
[2].
Dunque, chi induce qualcuno a ubriacarsi per poi subire atti sessuali commette violenza sessuale aggravata.
In tema di violenza sessuale, la Cassazione ricorda come non è necessario solo un costringimento fisico vero e proprio, ma basta anche il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa
[3], come appunto lo spingere una ragazza a ubriacarsi.
Ricordiamo inoltre che, in un altro caso, sempre la Suprema Corte
[4] ha precisato che
il reato di violenza sessuale scatta anche quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga successivamente meno a causa di un ripensamento ovvero di non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.
[1] Cass. sent. n. 29966/14 del 9.07.2014.
[2] Cass., sent. n. 24298/10.
[3] Cass., sent. n. 40443/06.
[4] Cass., sent. n. 4532/07.RIASSUNTO:
1) SE LEI E' 'MBRIACA E' SEMPRE STUPRO
2) SE LEI E LUI SONO ENTRAMBI 'MBRIACHI, LEI E' VITTIMA E LUI COLPEVOLE DI VIOLENZA SESSUALE
3) SE LEI CI RIPENSA DOPO IL RAPPORTO E' STUPRO
Non posso qui esprimere cosa penso dei Guidici che hanno emesso queste sentenze, mi limito a dire che la generazione cui appartengono i giudici ha rovinato il paese