Ha 18 anni e lavora, ma va mantenuto
Al figlio maggiorenne spetta comunque l'assegno di mantenimento
Effetto precariato anche sul divorzio. Con la sentenza 6861 del 22 marzo scorso, la Cassazione ha stabilito che al figlio, anche se maggiorenne, spetta comunque l'assegno di mantenimento qualora lavori saltuariamente.
Il caso
La decisione della Corte di cassazione chiude il ricorso di un ex marito che chiedeva la restituzione della casa di sua proprietà, ma assegnata alla moglie e al figlio maggiorenne, quasi sempre assente per lo svolgimento di lavori saltuari, dal giudice della separazione. Tra le altre richieste avanzata dall'uomo, c'era anche la sospensione dell'assegno di mantenimento al figlio, ritenuto ormai grande abbastanza per cavarsela da solo.
La sentenza
I giudici hanno però respinto entrambe le richieste del padre, confermando le decisioni prese dalla Corte d'Appello. La motivazione alla base della sentenza è la mancata auto-sufficienza economica del figlio: seppur lavoratore, le caratteristiche dei suoi impieghi (saltuari come spesso capita oggi) non gli consentirebbero di mantenersi da solo. Pertanto, la Corte di Cassazione ha sentenziato che "è legittima l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente". Con le stesse motivazioni, poi, è stato stabilito che anche l'assegno di mantenimento, in casi simili, deve continuare a essere corrisposto dal padre al figlio.
Da La stampa