Autore Topic: La donna può portare l'amante nella casa del marito cacciato  (Letto 2403 volte)

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Offline ilmarmocchio

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La donna può portare l'amante nella casa del marito cacciato
« il: Novembre 20, 2015, 17:12:16 pm »
http://www.studiocataldi.it/articoli/20043-puo-la-ex-moglie-ospitare-terzi-nella-casa-coniugale.asp

L'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge che non sia proprietario dà spesso luogo a contrasti circa le varie vicende che possono seguire tale attribuzione.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'assegnatario decida di avviare proprio in quella casa una nuova convivenza.

L'articolo 155-quater del codice civile, letteralmente, stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

In realtà, tale norma, la cui rigidità era stata già più volte intaccata dalla giurisprudenza nelle analisi dei casi concreti, è stata definitivamente ammorbidita dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 308 del 2008.

Con tale pronuncia, infatti, la Consulta ha stabilito che, in realtà, sia l'assegnazione della casa familiare che la cessazione della stessa è stata sempre subordinata nella prassi ad una valutazione, ad opera del giudice, di rispondenza agli interessi della prole.

Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi dei predetti eventi ma la decadenza dalla stessa va necessariamente subordinata a un giudizio di conformità all'interesse dei minori.

Sulla scorta di tale legittimazione, la Cassazione è addirittura arrivata a ritenere, con sentenza numero 23786/2004, che vietare in assoluto alla ex moglie di convivere con il nuovo compagno nella casa assegnatale in sede di separazione comporterebbe "un'illegittima restrizione della sua libertà personale".

Sulla base di una simile interpretazione, che è arrivata a piegare la lettura testuale di una norma codicistica, è possibile interpretare anche gli altri casi di ospitalità.

In assenza di espresse previsioni legislative deve quindi ritenersi che se il coniuge, nel rispetto degli interessi del minore, può ospitare nella casa coniugale anche il nuovo convivente, è chiaro che potranno essere ospitati, giustificatamente, anche altri soggetti, sempre con il medesimo limite.

Si pensi, ad esempio, al fratello o ai genitori.

Del resto, in caso contrario si avrebbe una chiara limitazione del diritto dell'assegnatario sulla casa familiare, sia che si consideri questo quale diritto reale di abitazione sia che lo si consideri quale diritto del comodatario o, ancora e come generalmente accade, quale diritto personale di godimento.

non parla neanche di coniuge, ma di moglie.

Matrimonio ? giammai  :doh:


Offline ilmarmocchio

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Re:La donna può portare l'amante nella casa del marito cacciato
« Risposta #1 il: Novembre 20, 2015, 17:40:29 pm »
http://www.studiocataldi.it/articoli/20067-divorzio-puo-dire-addio-all-assegno-l-ex-marito-che-va-a-vivere-con-un-altra.asp

 - Niente assegno divorzile al marito che si è rifatto una vita con una nuova compagna, anche se è presente una rilevante disparità di reddito con l'ex moglie. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 23411/2015, depositata oggi (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo che chiedeva 750 euro all'ex moglie a titolo di assegno divorzile alla luce della sproporzione reddituale esistente a favore della donna.

Ma la Cassazione mette definitivamente la parola fine alla lunga vicenda tra i due ex, trascinatasi per anni proprio a causa delle questioni economiche, escludendo il diritto dell'uomo al contributo divorzile.

Anche se teoricamente la situazione reddituale gli dà ragione, affermano gli Ermellini, il dato decisivo è la convivenza stabile con un'altra donna, insieme alla quale peraltro l'uomo ha comprato anche una casa, contraendo un mutuo.

A nulla valgono i tentativi dell'uomo di negare tali dati inequivocabili, insistendo sull'inadeguatezza dei mezzi a sua disposizione, se rapportati al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per la S.C., il giudice di merito ha agito in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il nuovo matrimonio del coniuge divorziato o la convivenza stabile di fatto determina la sospensione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile, anche laddove ne sussistano i presupposti patrimoniali" (cfr. Cass. n. 3923/2012; Cass. n. 17195/2011). Quanto alla sperequazione dei redditi, ha chiosato infine la Corte, "si tratta di un dato recessivo a fronte della accertata convivenza stabile e duratura del ricorrente con la sua attuale compagna"

L uomo invece con l'amante non può andarci

Online Massimo

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Re:La donna può portare l'amante nella casa del marito cacciato
« Risposta #2 il: Novembre 20, 2015, 19:10:09 pm »
Cosa c'è di più convincente nel provare che il sistema giuridico è oramai definitivamente e irrimediabilmente antimaschile? Quello
che occorre a questo punto è un vero e proprio sciopero gamico (cioè matrimoniale per chi non conoscesse il greco). Così le cose
cambierebbero. O forse peggiorerebbero nel senso che si prenderebbero provvedimenti (anche a carattere penale) nei confronti
dei maschi celibi. E la cosa non parrebbe vessatoria ai nostri intellettuali che la riterrebbero semplicemente "adatta ai tempi".