A me chiedi il significato delle leggi di questo stato? ahahah awà chi ci capisce qualcosa è bravo...
credo si riferiscano alla questione alimenti/mantenimento che, in teoria, sono due cose distinti e concedibili in casi diversi (si può essere obbligati a versare gli alimenti anche ai genitori oppure ad un fratello o a una sorella in difficoltà per esempio
Qui una sintesi.
QUANDO SI E’ OBBLIGATI A VERSARE GLI ALIMENTI
Gli alimenti vengono versati al beneficiario (generalmente il coniuge) quando ricorrono queste condizioni:
• stato di bisogno;
• l’impossibilità lavorativa;
• l’altro coniuge è in grado di pagare gli alimenti.
Principali obbligati a versare gli alimenti sono, nell’ordine:
• coniuge;
• figli;
• genitori o ascendenti;
• affini;
• fratelli.
L’importo degli alimenti
- deve essere idoneo a coprire i bisogni primari della vita del beneficiario (vitto, alloggio, cure mediche)
- non ha una durata prestabilita
- può cessare o essere modificato se vengono meno i presupposti che ne giustificavano il versamento.
DIFFERENZE TRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ALIMENTI
• l’assegno di mantenimento viene elargito solo nel caso in cui non ci sia addebito di separazione
- l’assegno alimentare viene corrisposto anche in caso di addebito
• l’assegno di mantenimento viene versato indipendentemente dallo stato di bisogno del beneficiario
- l’assegno alimentare si fonda sul presupposto dello stato di bisogno del coniuge che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
• l’assegno di mantenimento è sempre rinunciabile (i coniugi possono decidere di non versarlo o di versarlo in un’unica soluzione)
- l’assegno alimentare è espressamente irrinunciabile;
• l’assegno di mantenimento può essere richiesto anche nel caso in cui l’avente diritto lavori ma guadagni poco
- l’assegno alimentare può essere richiesto solo se il destinatario non lavora e non sia nelle condizioni di poterlo fare.
e qui la disciplina completa. Credo che finchè non si provveda a modificare l'articolo di legge (cfr le note: Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico (così Bianca). Essi trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il diritto che ne consegue è un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile (secondo il dettato dell'art. 2934 del c.c., co. II), inalienabile ed impignorabile; viene qualificato come obbligazione di durata.), e credo che questo abbia conseguenze anche sui doveri di solidarietà verso i genitori o i figli o altri affini.
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-xiii/art433.html