http://www.corriere.it/cronache/09_febbraio_06/divorzi_focus_elvira_serra_8c28b8be-f423-11dd-952a-00144f02aabc.shtml
«In linea di principio, valido sia per l'uomo sia per la donna, viene accordato l'assegno di mantenimento quando il reddito di uno dei due è quattro volte superiore a quello dell'altro, e sempre, invece, nel caso in cui quest'ultimo ne sia privo», puntualizza l'avvocato romano Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell'Associazione dei matrimonialisti italiani. Secondo quanto osservato dal Centro studi Ami, nel 2007 e 2008 il 3,5 per cento delle sentenze ha stabilito che le mogli debbano mantenere i mariti. Una percentuale ancora più significativa se si torna al 2005, quando una situazione simile ha riguardato il 2% dei casi.
se non vi piace la legge italiana potete sempre espatriare.
io sono per l'affido condiviso.
Hai evidenziato quella frase per dimostrare che gli avvocati raccontano fandonie o per dimostrare che sei una ingenua?
Sempre da quello che hai evidenziato intuisco che non hai letto quello da me linkato, è scritto da un Presidente di tribunale, non da un avvocato che ha interesse a mistificare la realtà, ti consiglio di leggerlo, anche se presumo che sei venuta qui SOLO per insegnare e non ANCHE per imparare.
L'articolo da te postato, esalta il fatto che le donne sono PIU’ migliori nel pagare gli assegni di mantenimento e che sono quasi raddoppiate dal 2005 (l'articolo è del novembre 2009), cioè sono passate dal 2% al 3,5%.
La giornalista non menziona il fenomeno delle false separazioni, per pagare meno tasse, in quanto l'assegno per il coniuge è deducibile.
In questo caso il fenomeno del 3,5% è maggiore del fenomeno del 96,5%, praticamente la quasi totalità degli assegni di mantenimento è a carico degli uomini, ma si vuole esaltare ad ogni costo quella minima percentuale solo perchè è femmina.
b) Qualora il coniuge richiedente l’assegno sia dotato di redditi propri non adeguati (come tali dovendosi intendere quelli che, pur sufficienti a garantire un minimo di autosufficienza economica, non soddisfino l’esigenza di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell’unità coniugale), i criteri liquidativi sopra enucleati potranno trovare applicazione operando, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.
Pertanto, nell’ipotesi spesso ricorrente di un coniuge con occupazione part-time produttiva di redditi modesti (es: € 600,00 mensili), la liquidazione dell’assegno potrà così essere effettuata:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00
A me sembra, e la matematica non è una opinione, che 1200 sia “solo” il doppio di 600, e non 4 volte di più, ed il Presidente del Tribunale parla di “differenziale di reddito” generico.
Per un uomo che guadagna 1200 euro, l’assegno a carico per il mantenimento della moglie varia da 150 a 200 euro, vi lascio fare i conti del caso con due figli.
Ricordo, inoltre che l'assegno di mantenimento, dà diritto anche a parte della liquidazione e della pensione di reversibilità.
A proposito del cattivo lavoro che avevate fatto per la parificazione dei figli legittimi a quelli naturali, è (finalmente) intervenuta la Cassazione per stabilire che non ci devono essere figli di serie A e figli di serie B.
Cassazione: va ridotto mantenimento a figlio legittimo se penalizza figli naturali nati da successiva convivenza
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10082.asp
A figli legittimi e naturali va garantito un uguale tenore di vita. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.8227/2011 della prima sezione civile) chiarendo che il giudice può ridurre l'assegno di mantenimento in favore dei figli legittimi se questo incide sul reddito del padre al punto di non consentirgli di assicurare lo stesso tenore di vita anche ai figli naturali che sono nati da una successiva relazione. Alla Suprema Corte si era rivolto un padre separato lamentando che l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia legittima aveva creato uno squilibrio a svantaggio di due figli naturali che aveva avuto da una convivente. L'uomo aveva fatto notare in particolare che l'assegno da corrispondere alla prima figlia incideva notevomente sulle sue possibilità economiche.
(Data: 18/04/2011 10.30.00 - Autore: N.R.)