devi firmare delle carte per avere questi diritti/obblighi.
l'unione civile potrebbe anche essere una scappatoia per non sposarsi.
ricordo che tale unione in italia si presenta con l'intenzione di tutelare le coppie omosessuali.
cmq questo è il disegno di legge attuale:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703433.pdf
perché questo riporta anche una parte dedicata alla "convivenza di fatto" distinguendola dall'unione civile e assoggettandola all'art. 156 relativo agli effetti patrimoniali della separazione tra coniugi?
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=39314in particolare riporto tutto il titolo II evidenziando l'articolo del diritto al mantenimento.
TITOLO II
Della disciplina della convivenza
Art. 8.
(Della convivenza di fatto)
1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Art.9
(Reciproca assistenza)
1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Art. 10
(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)
1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il compossesso ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.
3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Art. 11
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Art. 12
(Obbligo di mantenimento o alimentare)
1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
Art. 13
(Diritti nell'attività di impresa)
1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
Art. 14
(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)
1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
Art. 15.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)
1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Art. 16
(Contratto di convivenza)
1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;
5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.