credo che la doppia dicitura sia un omaggio al bizantinismo italico per cui bisogna dare qualcosa di più agli omosessuali rispetto alla normale convivenza per non offenderli e bisogna dare qualcosa di meno rispetto al matrimonio per non offendere la chiesa.
quello che dovrebbe succedere con effetti pratici è che le coppie omosessuali avranno alcuni vantaggi concessi finora soltanto alle coppie etero che si sposavano mentre, a mio parere, l'introduzione anche per le coppie etero porterà un vistoso calo dei matrimoni tra queste. la chicca per i sostenitori della qm dovrebbe essere che la contrattualistica privata nel contratto di convivenza è dominante ed è quello che abbiamo sempre auspicato. vedi articolo 16 che ti ho lasciato sopra.
in quanto a tutto il dibattito non ti so dire. vi saranno molti emendamenti da qui all'approvazione. ad esempio c'era chi voleva inserire la proibizione dell'utero in affitto nella stessa legge.
ci sono dubbi, espressi anche da avvocati e giuristi. Il richiamo all'art. 156 che ha citato più sotto Cad per esempio. Vedi il comma 7 dell'art. 16. Significa che alcuni temi non sono regolabili. E se scritti sull'atto pubblico valgono carta straccia in caso di separazione. Uno di questi potrebbe essere il mantenimento equiparato al matrimonio con l'espresso richiamo al 156. D'altronde è già da un po' che studiano modi per tutelare i convivente, in passato persino richiamandosi all'art 2 della Costituzione e ai doveri inderogabili di solidarietà, non riuscendo mai a trovare la chiosa giuridica che non desse adito a contestazioni e dichiarazioni di illegittimità.
. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;
5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.