Autore Topic: DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio  (Letto 43014 volte)

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DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« il: Febbraio 05, 2016, 11:01:12 am »
Apro una nuova discussione sul DDL Cirinna' perche, come noi sappiamo ma come i media tengono accuratamente nascosto, questa proposta di legge si occupa di due materie che solo in apparenza sono collegate, ma in realta' sono molto diverse.

La prima materia, arcinota, e' l'introduzione del matrimonio per persone dello stesso sesso, con connesso diritto all'adozione del figliastro. Ovviamente non l'hanno chiamato matrimonio perche' sarebbe stato troppo onesto, ma l'impianto giuridico che sottende alle unioni civili e' del tutto assimilabile al matrimonio.

In questo topic, pero', mi voglio occupare della seconda materia di cui si occupa la Cirinna'. Questa, al contrario del matrimonio omosex, e' una situazione di fatto, cioe' che non richiede di firmare un contratto scritto per venire in essere, basta che due persone dichiarino la residenza al medesimo indirizzo.
Da questa situazione di fatto il DDL Cirinna' fa scaturure diritti e soprattutto doveri pericolosamente simili a quelli del matrimonio, il che e' scandoloso e liberticida, perche' non rispetta la volonta' di chi convive di non voler sottoporsi alla disciplina del matrimonio.

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #1 il: Febbraio 05, 2016, 11:10:04 am »
Un buon articolo sul tema, particolarmente interessante perche' non si puo' tacciare di essere di parte, in quanto l'autrice e il giornale sono accesi sostenitori delle unioni civili per omosessuali, quindi sono totalmente a favore della prima parte del DDL Cirinna'.


http://it.ibtimes.com/non-solo-unioni-civili-ecco-le-regole-alcune-assurde-la-convivenza-di-fatto-1436703
La convivenza di fatto somiglia troppo al matrimonio
Non solo unioni civili: ecco le regole (alcune assurde) per la convivenza di fatto

È meraviglioso il modo in cui i nostri politici stanno affrontando il dibattito politico, parlamentare e pubblico sulle unioni civili. Il DdL Cirinnà si compone di 23 articoli, ma per tutti sembra che ne esista solo ed esclusivamente uno: l’articolo 5 sulle stepchild adoption, vale a dire la possibilità per il genitore non biologico di adottare il figlio naturale del partner cui si è unito tramite l’unione civile. A volte qualcuno prova a sollevare qualche rimostranza sugli articoli 2 e 3 (quelli che disciplinano le modalità per la costituzione di un’unione civile e i diritti e i doveri dei coniugi) allo scopo di scongiurare qualsiasi tipo di equiparazione al matrimonio, ma ben poca cosa rispetto ai litigi, alle minacce e agli scontri politico-religiosi derivanti dall’ormai celeberrima norma che in italiano può essere definita “adozione del figliastro”.

Pochi, pochissimi, sembrano essersi accorti che i suddetti articoli si dividono in due Capi, il primo (dall’art.1 all’art.10) riguardante la “registrazione della costituzione e della cessazione delle unioni civili” appunto, il secondo (articoli 11-23) avente come oggetto la disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale.

Ebbene, ad oggi, sembra che in Parlamento il Capo II non se lo sia letto proprio nessuno. Niente rimostranze, pochissimi emendamenti sugli articoli, non una parola su una normativa che cambierà radicalmente le regole attualmente in vigore per milioni di persone.

Quella della convivenza infatti  è una strada intrapresa da moltissimi italiani, giovani e meno giovani che però oggi non hanno assolutamente nessuna forma di tutela o riconoscimento , neanche la più elementare come quella di assistere il convivente in caso di malattia o di esprimere la propria opinione in caso di morte dell’altro.

Per alcuni equivale ad un “periodo di prova” in vista di un successivo matrimonio, per altri è invece una scelta definitiva presa in tutta coscienza allo scopo di sottrarsi alle regole e ai doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, per altri ancora è semplicemente una tappa obbligata perché semplicemente non ci si può sposare essendo in attesa di divorzio. Qualsiasi sia la motivazione alla base, è una decisione che va rispettata, sia da terzi che dallo Stato, lasciandole quel margine di libertà per il quale entrambi i partner optano consapevolmente (in caso contrario ci troveremmo davanti a un’unione civile o a un matrimonio)

Ma Il DdL Cirinnà va oltre le tutele elementari e i diritti, molto oltre, intervenendo a gamba tesa sulla convivenza di fatto e istituendo delle regole e dei doveri , come quello sul mantenimento su cui ritorneremo a breve, in modo del tutto arbitrario, sorvolando proprio su quella libertà che invece soggiace alla volontà di entrambi i partner. In altre parole lo Stato dice la sua in materie in cui dovrebbe ampiamente “farsi gli affari propri”.

Se grazie all’intervento dei nostri zelanti parlamentari, le unioni civili risultano essere un istituto totalmente autonomo e distinto rispetto al matrimonio, lo stesso (e questo è davvero paradossale) non può dirsi per i conviventi, i cui obblighi in taluni casi vengono equiparati a quelli esistenti per i coniugi senza che tra l’altro nessuno l’abbia richiesto. Il tutto avviene nonostante il disegno di legge definisca la convivenza di fatto come “una relazione attenuata”. Ma dati alcuni degli obblighi previsti, di “attenuato” sembra esserci poco o nulla.

Ma quali saranno le nuove regole per i conviventi dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili? Vediamole nel dettaglio.

Le nuove regole per i conviventi

Come detto in precedenza il Capo II del DdL si apre con l’articolo 11 che contiene la definizione della convivenza di fatto, vale a dire una relazione formata “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” La definizione si applica ovviamente sia alle coppie omosessuali che a quelle eterosessuali. Di fronte alla legge, la convivenza avrà inizio nel momento in cui entrambi i partner collocheranno la propria residenza al medesimo indirizzo.

Ma quali sono i nuovi effetti giuridici della convivenza di fatto? I due conviventi avranno finalmente diritto alla reciproca assistenza, diritto di visita (anche in carcere) e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante e, nei casi di incapacità di intendere e volere, il partner potrà prendere decisioni in materia di salute, mentre nei casi di interdizione potrà svolgere il ruolo di curatore, tutore o amministratore di sostegno (art.17). Se uno dei due partner muore, l’altro potrà dire la sua sulla donazione degli organi, sul trattamento del corpo e sul funerale.

Fin qui tutto bene. Le prime perplessità nascono quando si arriva all’articolo 13 che si concentra sulla “ casa di residenza”, stabilendo che in caso di morte del proprietario della casa comune, il convivente possa continuare a vivere nell’abitazione “per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni (non meno di tre anni in presenza di figli minori o disabili)", scavalcando de facto quelli che sarebbero i legittimi eredi, anche senza alcuna indicazione del convivente deceduto. In altre parole, la legge stabilisce in automatico il diritto del partner superstite di abitare nella casa di comune residenza, a prescindere dalle volontà degli altri eredi e del proprietario stesso mentre era in vita. Il “diritto” cessa solo in caso di matrimonio, unione civile o convivenza di fatto. In ultimo, il comma 3 specifica che che in caso di morte del conduttore o di un suo recesso del contratto d’affitto, il convivente possa succedergli nel contratto (e su questo nulla da eccepire).

In questo caso, lo sottolineiamo, la scelta del legislatore potrebbe essere considerata una forma di “tutela” in caso di presenza di parenti-serpenti che avanzano pretese nei momenti “più opportuni”. Tuttavia come si presenta oggi la norma potrebbe essere anche vista come un eccesso di diritto che fa scattare in automatico una scelta che il convivente deceduto non ha fatto e che forse non avrebbe neanche voluto fare (in caso contrario avrebbe a disposizione differenti strade).

Dopo l’articolo 14, che riconosce l’accesso ai conviventi alle graduatorie valide per l’assegnazione degli alloggi popolari si arriva alla parte più delicata del Capo II, vale a dire l’articolo 15 “obbligo di mantenimento o alimentare”. Ed è a questo punto che le perplessità diventano pesanti interrogativi sulla possibile intromissione dello Stato in una relazione che, lo ribadiamo, dovrebbe essere “attenuata” rispetto all’unione civile e al matrimonio.

La suddetta norma prevede infatti che, in caso di fine della convivenza, il convivente “più debole” abbia diritto a ricevere dall’altro mantenimento e/o alimenti. Vi chiederete: qual è la differenza rispetto al matrimonio? La diversità risiede nel tempo, perché per i conviventi l’obbligo vale solo per “un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza”.

In altre parole, anche per la convivenza viene previsto un vincolo patrimoniale simile a quello esistente per il matrimonio o per le unioni civili, un diritto imposto dallo Stato, anche in automatico (perché non scelto dai partner), interferendo in un legame “di fatto” cui invece dovrebbe essere lasciata maggiore libertà proprio perché nel caso in cui la coppia volesse maggiori vincoli (patrimoniali in primis) deciderebbe di optare per gli altri due istituti previsti dalla legge o, in alternativa, per il contratto di convivenza previsto dagli  articoli 19-20-21-22 del DdL Cirinnà.

Stando così le cose, chi sceglie la convivenza per sottrarsi a un vincolo legislativo e patrimoniale, con la nuova legge sarà comunque obbligato a rispettarlo, senza possibilità d’appello.


Nonostante la volontà della legge attualmente in discussione al Senato sia quella di porre rimedio a forme di discriminazione tanto odiose quanto stantie, a non-regole che non rispecchiano (da decenni) la realtà della società contemporanea, il risultato è quello di interferire nella vita di due persone che hanno scelto volontariamente di sottrarsi a un impegno legislativo e patrimoniale nel pieno rispetto del proprio libero arbitrio. Un diritto non richiesto ma imposto che non lascia alcuna via d’uscita.

Da sottolineare inoltre che, come affermato in precedenza, i conviventi avrebbero piena possibilità di decidere in favore di questi vincoli stipulando il contratto di convivenza.

Quest’ultimo infatti ha proprio lo scopo di “disciplinare i rapporti patrimoniali”. Deve essere redatto in forma scritta e deve essere ricevuto da un notaio in forma scritta. Il notaio, dopo averlo autenticato, provvederà ad inviare copia del contratto al comune di residenza (entro 10 giorni dalla ricezione) per l’iscrizione all’anagrafe della coppia.

All’interno del documento i partner potranno inserire le modalità di contribuzione alle necessità di coppia e, appunto, il regime patrimoniale scelto (divisione o comunione dei beni). Il contratto verrà considerato nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza di uno o di entrambi, nel caso in cui non sussistano le condizioni inserite nell’articolo 11 (legame affettivo, assistenza fisica e morale, ecc.), nel caso in cui venga stipulato da un minore non autorizzato dal Tribunale o da una persona interdetta giudizialmente. Infine la nullità scatta in caso di condanna di uno dei due conviventi per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Ovviamente (art.21) il contratto potrà anche essere sciolto, sia in accordo che unilaterlamente, o in caso di successivo matrimonio, unione civile e morte.

Occorre sottolineare che la legge (all’articolo 16) interviene sull’attività d’impresa stabilendo che «Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato». In ultimo l’articolo 18 stabilisce che in caso di decesso di uno dei due conviventi, derivante da un atto illecito compiuto da terzi, il superstite abbia diritto a un risarcimento danni come i coniugi uniti in matrimonio o in un’unione civile.

Ecco dunque le nuove regole che i conviventi residenti in Italia dovranno rispettare nel caso in cui il DdL Cirinnà dovesse essere approvato così come si presenta oggi . Una disciplina totalmente ignorata dai nostri politici che invece preferiscono battagliare sulla concessione di diritti civili che al giorno d’oggi dovrebbero essere ovvi in uno Stato democratico. A questo punto ci teniamo a darvi un consiglio: prima di andare a convivere, guardate il portafogli, e pensateci due volte, perché una volta fatto, la legge potrebbe costringervi a rispettare dei vincoli che voi non avete minimamente scelto.
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Offline nonmorto

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #2 il: Febbraio 05, 2016, 13:39:21 pm »
Già il matrimonio per un uomo è vissuto come una pistola puntata alla tempia, in qualsiasi momento può finire e ci si può ritrovare senza casa e senza soldi, oltre che senza moglie.


Gli uomini hanno smesso quindi di sposarsi e cosa fanno? Una legge che equipara la convivenza al matrimonio.

Presto gli uomini avranno il terrore di convivere e la distruzione della famiglia sarà completa. I figli si faranno solo in provetta e saranno ovviamente modificati geneticamente, ma non credo che le modifiche che faranno ci piaceranno.

Offline nonmorto

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #3 il: Febbraio 05, 2016, 14:25:01 pm »
Non ci sto capendo molto con tutti questi emendamenti e modifiche, comunque mi pare che si parli del

Atto Senato n. 2081
XVII Legislatura
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm

E l'articolo incriminato è l'articolo 11

Citazione
Art. 11.
(Della convivenza di fatto)
1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
2. Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

l'articolo 11.2 è (volutamente?) incomprensibile e fa riferimento a
http://www.meltingpot.org/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-30-maggio-1989-n.html#.VrSiGl7eeV4
Citazione
Articolo 2

Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.


Citazione
Articolo 33

Certificati anagrafici.

1. L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio (1).

(1) Vedi ora l’art. 2, comma 3, l. 15 maggio 1997, n. 127.


Credo che questo articolo incomprensibile sancisca la fine della convivenza tra uomo e donna. E pensare che c'è gente che crede ancora nella buonafede dei governi (di sinistra?) dopo che ci provò Prodi con il matrimonio per corrispondenza. Fregami una volta, vergogna a te. Fregami due volte, vergogna a me.

Offline TheDarkSider

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #4 il: Febbraio 05, 2016, 16:05:55 pm »
Non ci sto capendo molto con tutti questi emendamenti e modifiche, comunque mi pare che si parli del

Atto Senato n. 2081
XVII Legislatura
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm

E l'articolo incriminato è l'articolo 11

l'articolo 11.2 è (volutamente?) incomprensibile e fa riferimento a
http://www.meltingpot.org/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-30-maggio-1989-n.html#.VrSiGl7eeV4
Citazione
Articolo 2

Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Questa citazione e' errata, l'art. 11 comma 2 del DDL Cirinna' fa riferimento all'art. 4  che e' il seguente:

Citazione
Articolo 4

Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Quindi, come gia' detto, la convivenza di fatto si intende stabilita quando due persone legate affettivamente stabiliscono la residenza allo stesso indirizzo.

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Offline nonmorto

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #5 il: Febbraio 05, 2016, 16:55:31 pm »


Questa citazione e' errata, l'art. 11 comma 2 del DDL Cirinna' fa riferimento all'art. 4  che e' il seguente:

Quindi, come gia' detto, la convivenza di fatto si intende stabilita quando due persone legate affettivamente stabiliscono la residenza allo stesso indirizzo.

Grazie per la correzione, ho linkato l'articolo 2 invece che il 4, tanto per aggiungere un po' di confusione. Ma la tesi di fondo resta corretta

Citazione
2. Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

È questa incomprensibile frase che decreta il matrimonio per convivenza senza nessuna firma o nessun consenso e quindi la fine delle convivenze tra uomo e donna. Nello stile tipico della nostra politica, che fa un decreto apparentemente per qualcosa e mette una clausola, una virgola nascosta, che stravolge completamente il significato apparente della legge.

Offline Cad.

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #6 il: Febbraio 09, 2016, 16:01:27 pm »
Inoltre dal DDL appare che il mantenimento da corrispondere cessata la convivenza spetti anche se la colpa della fine del rapporto è proprio di chi chiede l'assegno.
Un allargamento di tale diritto rispetto alla separazione tra coniugi in cui non spetta il mantenimento a chi è addebitabile la separazione.
Quindi può succedere che la donna dopo qualche annetto si trova un altro uomo, tradisce il convivente, e si intasca pure il mantenimento.

Offline TheDarkSider

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #7 il: Febbraio 09, 2016, 22:07:46 pm »
Inoltre dal DDL appare che il mantenimento da corrispondere cessata la convivenza spetti anche se la colpa della fine del rapporto è proprio di chi chiede l'assegno.
Un allargamento di tale diritto rispetto alla separazione tra coniugi in cui non spetta il mantenimento a chi è addebitabile la separazione.
Quindi può succedere che la donna dopo qualche annetto si trova un altro uomo, tradisce il convivente, e si intasca pure il mantenimento.
Questo sarebbe proprio il colmo.

Va bene che non mi stupisco piu' di niente, ma qui si esagera  :wacko: :wacko:


Ma sei sicuro che le cose stanno cosi' come dici?

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Offline nonmorto

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #9 il: Febbraio 10, 2016, 20:18:10 pm »
È incredibile come funzioni bene la tecnica del frame (scusate il link in inglese)
http://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/

Tutti parlano del matrimonio gay e dell'adozione ma la legge è sul matrimonio automatico.

Offline ilmarmocchio

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #10 il: Febbraio 10, 2016, 20:26:37 pm »
È incredibile come funzioni bene la tecnica del frame (scusate il link in inglese)
http://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/

Tutti parlano del matrimonio gay e dell'adozione ma la legge è sul matrimonio automatico.

già, la tecnica del frame, di cui ha magistralmente trattato Marcello Foa .
Abbiasmo qui sul sito un suo video davvero illuminante

Offline nonmorto

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #11 il: Febbraio 10, 2016, 21:17:12 pm »
Ormai lo schema deve essere

è il progresso
tutti gli altri paesi civili ce l'hanno (non è neanche vero)
gli omosessuali sono discriminati perché hanno meno diritti degli eterosessuali

e la critica deve essere etichettata come omofoba, fascista o cattolica.

Qualsiasi legge che riguarda la famiglia deve essere trattata così, anche se è sul matrimonio automatico.


Mi ricorda un po' l'aborto, se provo a parlare di demografia rimangono tutti confusi e dicono frasi "tu quindi sei cattolico? odi le donne?" oppure la riportano sulla morale "quindi è vita? non è vita?". Le persone per il progresso e quelle contro il progresso. Quando introduco un nuovo frame, la demografia, rimangono tutti spaesati. Il loro frame a quel punto diventa il complottismo.

Offline TheDarkSider

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #12 il: Febbraio 10, 2016, 23:44:31 pm »
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/cronaca/2016/02/02/news/unioni_civili_cosa_prevede_il_ddl_per_le_coppie_di_fatto-132556704/
Grazie Cad.

Direi che qui siamo al di fuori di ogni ragionevolezza e di ogni equita'
Direi che questo e' l'attacco definitivo contro l'uomo.
E' il tentativo di "soluzione finale" al problema maschile.

E' la bomba atomica scagliata contro gli uomini.

Dite che esagero? E come altro si puo' definire una norma in base alla quale se la tua convivente ti tradisce e poi ti molla tu uomo devi pure pagarle il mantenimento?  :wacko: :wacko: :muro:


Citazione
Unioni civili, cosa prevede il ddl Cirinnà per le coppie di fatto 'etero'
di ALESSANDRO SIMEONE*

La legge in discussione al Senato non riguarda solo le unioni omosessuali ma anche la convivenza tra eterosessuali. Ecco quali diritti e doveri acquisiscono i conviventi e in che misura

 Il polverone sollevato attorno al ddl Cirinnà ha portato i più a pensare che si discuta solo dei diritti degli omosessuali; pensiero sbagliato giacché il disegno di legge si compone di tre differenti capitoli: le unioni civili (solo per le coppie same sex); i contratti di convivenza (etero e omo) e la convivenza tout court (etero e omo). La legge dunque avrà effetti e ricadute sulla vita di tutti, a prescindere dall’orientamento sessuale.

I conviventi oggi.

Chi non può (perché aspetta il divorzio) o non vuole sposarsi ma solo convivere, in Italia, non ha alcuna forma di tutela: non può assistere il partner in ospedale o andarlo a trovare liberamente in carcere, non può prendere decisioni sulla sua salute, può essere cacciato di casa, da parenti rapaci, in caso di  morte dell’altro. Per la legge, i conviventi sono invisibili. Certo, esistono degli escamotage, anche se usati pochissimo: redigere testamento (bastano un foglio di carta e una penna), regolamentare la convivenza e gli effetti della sua cessazione, nominare preventivamente l’altro come amministratore di sostegno (con atto notarile). Ma per la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana mediati dallo Stato, non c’è scampo né speranza: i conviventi non esistono.

La proposta Cirinnà.

La legge in discussione al Senato si propone di eliminare proprio queste situazioni; il legislatore, però rischia, ove le norme fossero approvate, di farsi sfuggire la mano. Il disegno di legge infatti prevede che due persone, con un legame di coppia, che vivono insieme sotto lo stesso tetto, automaticamente e indipendentemente dalla loro volontà (art.11), abbiano gli stessi diritti dei coniugi per quanto riguarda le visite in carcere, in ospedale e l’accesso alle informazioni sanitarie (art. 12); in caso di morte del partner potranno rimanere a vivere nella casa familiare per un periodo da 2 a 5 anni (se la convivenza aveva superato i 24 mesi, art. 13) e avranno diritto al risarcimento del danno (art.18). In caso di rottura della coppia, il partner economicamente più debole avrà diritto all’assegno di mantenimento (come se fosse stato sposato) calcolato in proporzione alla convivenza; e ciò anche se la fine della storia è dovuta al tradimento proprio di chi reclama l’assegno.

Diritti "imposti"?

L’acquisizione di diritti e doveri in capo ai conviventi sarebbe automatica, prescindendo dalla volontà dei conviventi: una scelta troppo radicale che, seppur mossa dal lodevole intento di eliminare alcune odiose forme di discriminazione, rischia di comprimere la libertà di chi, autonomamente, non vuole impegnarsi, per ragioni che lo Stato deve rispettare. Chi vorrà assumersi obbligo verso l’altro, avrà, dopo l’approvazione della legge, tutte le possibilità: matrimonio (non necessariamente religioso) per gli etero non sposati; unione civile per gay e lesbiche, contratto di convivenza per gli etero non divorziati oppure per le coppie same-sex. Chi non vorrà impegnarsi, invece, non avrà via d’uscita, giacchè la legge impone, anche a chi magari non lo vuole, diritti e doveri.
(*avvocato specializzato in diritto di famiglia)
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Offline Vicus

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #13 il: Febbraio 11, 2016, 00:17:40 am »
Dite che esagero?
Per niente. E questo DDL non ha eguali in altri paesi europei (come le centinaia di migliaia di padri separati per la strada), in Italia la tempesta infuria più forte.
Noi ci ritroveremo a difendere, non solo le incredibili virtù e l’incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso, impossibile universo che ci fissa in volto. Noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto.

Alberto1986

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Re:DDL Cirinna': convivenza di fatto equiparata al matrimonio
« Risposta #14 il: Febbraio 11, 2016, 02:53:41 am »
Una bravo a DarkSider per l'eccellente topic ed a Cad. per i puntuali e sempre ottimi appunti.  ;)

Ecco perchè si preme tanto a sostitutire l'obsoleta istituzione in fallimento "matrimonio" con delle più moderne "unioni" cosiddette "civili" molto più gestibili a livello statale e giuridico. Bisogna o no mantenere in vita il parassitismo verso il maschile nel fine relazione?  :doh:

Qui dentro si è detto spesso: di questo passo arriverà il momento che in Italia (e nella maggior parte dell'occidente) non si potrà, materialmente, più avere nessun tipo di relazione normale con un donna. Bisognerà, per forza di cose, spostarsi altrove per ricercare un certo tipo di normalità. Già oggi tra leggi femministe sempre più inaccettabili e femminucce (italiane nello specifico) sempre più parassite ed incapaci di essere donne, la società è quella che è. Figuriamoci tra 10-20 anni se l'andazzo rimarrà questo...   :doh: