ecco il testo , da commedia dell'assurdo :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in co
mposizione collegiale così costituito:
Dott. Massimo Crescenzi
-
Presidente
Dott.ssa Donatella Galterio
-
giudice relatore
Dott.ssa Monica Velletti
-
giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24038 del
ruolo generale
degli affari contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
Pa.Na., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore
avvocato Ma.Al., rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE RICORRENTE E
Lu.Co.Ma., con domicilio eletto
in Roma, presso lo studio del procuratore
avvocato Ma.Pe., rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE RESISTENTE
con l'intervento in causa del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma OGGETTO: separazione personale
dei coniugi
CON
CLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i
procuratori delle parti hanno così concluso:
per la parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi,
affidamento condiviso della figlia minore Fl. con collocamento presso la
madre,
rideterminare l'assegno di mantenimento
per la moglie in relazione alle capacità reddituali del marito, porsi a suo
carico un assegno per il mantenimento della figlia di Euro 1.000 mensili,
confermare i provvedimenti presidenziali, con vittoria delle spes
e di lite
comprese quelle di CTU
per la parte resistente: pronunciare la separazione personale dei coniugi con
addebito al marito, affidamento condiviso della figlia Fl. con collocazione
presso la madre e regime di frequentazione con il padre tale da conse
ntire una
ripresa del rapporto, assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita
in via (...), attribuzione del contributo al proprio mantenimento nella misura
di Euro 3.500 mensili e al mantenimento della figlia nella misura di Euro
4.000 mensili
con aumento Istat da versarsi dalla controparte, oltre al 100%
delle spese straordinarie
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio
familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti
tra le parti,
la concorde volontà di entrambe di ottenere la pronuncia modificativa dello
status e la separazione iniziata prima dell'introduzione della domanda e
protrattasi, su autorizzazione del presidente che ha pronunciato con ordinanza
del 10.3.2010
i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo
conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a
riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la sepa
razione giudiziale dei
coniugi.
2. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di addebito svolta dalla
resistente, fondata sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale in cui
sa
rebbe incorso il marito. Per quanto possa ritenersi accertata la relazione
intercorsa tra il sig. Na. ed Emi.Ca., sua attuale convivente, presumibilmente
sin dal 2008, all'uopo essendo sufficiente la fattura contrassegnata come
documento n. 36 del fascicol
o di parte resistente relativa all'acquisto di una
borsa Louis Vuitton intestata alla Ca. in data 1.7.2008 trovata in possesso del
marito, non emerge tuttavia alcuna concatenazione causale tra il rapporto
extraconiugale e la presente separazione atteso che
non solo la domanda è
stata introdotta dal marito, ma in ogni caso la signora Co., dopo aver
sottoscritto con il marito un accordo regolamentante i reciproci rapporti
economici a seguito dell'allontanamento di costui dalla casa coniugale dietro
richiesta
della stessa moglie (cfr. la scrittura privata in data 16.6.2009),
risulta essersi allontanata da Roma per trasferirsi di lì a poco in Florida
insieme alla figlia dove aveva intenzione di rimanere definitivamente, come
emerge dalla comparsa di costituzione
e di risposta e dove comunque è
rimasta per oltre un anno facendo ivi frequentare la scuola a Fl., malgrado
abbia poi deciso di far ritorno nuovamente in Italia.
Siffatta condotta porta a ritenere, non essendo evincibile un preesistente
solido legame dell
a coppia che altrimenti la moglie non avrebbe lasciato
definitivamente naufragare con il suo trasferimento negli Stati Uniti, che si
fossero comunque già da tempo disgregati i rapporti affettivi coniugali
lasciando il posto ad un graduale ma irreversibile
allontanamento nella
condivisione della quotidianità che presumibilmente solo la scoperta
dell'infedeltà del marito e la sua successiva confessione ha consentito di
focalizzare. Del resto come ripetutamente affermato dalla Corte Suprema il
tradimento non è
in sé sufficiente alla costruzione dell'addebito in capo al
coniuge resosene responsabile, occorrendo per contro un nesso di causalità
tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del consortium familiare,
nonché l'effettuazione di un'indagine com
parativa delle condotte dei coniugi,
non valutabili separatamente, volta ad evidenziare se la condotta incriminata
sia la causa e non invece la conseguenza di una crisi coniugale già in atto.
In ordine al dovere di fedeltà di cui all'art.143 c.c., va infat
ti rilevato che
mentre sotto il vigore della normativa previgente l'adulterio, inteso come
violazione del dovere di fedeltà sessuale era condotta sufficiente a costituirne
la violazione, alla luce della riforma operata nel 1975, che ha esaltato
l'elemento
affettivo, al di là dei vincoli formali e coercitivi, il legislatore ha
inteso ricondurre il matrimonio a vincolo fondato essenzialmente sul libero
consenso dei coniugi, in conseguenza del quale l'evoluzione
giurisprudenziale ha finito con l'identificare i
l dovere di fedeltà in un
impegno globale di dedizione nei confronti del coniuge volto a garantire ed a
consolidare la comunione spirituale e materiale posta a fondamento del
rapporto coniugale, della quale la fedeltà sessuale diventa solo un aspetto.
Impo
stazione questa dalla quale discende necessariamente, stante il
fondamentale principio del consenso che deve regolare ogni rapporto della
vita matrimoniale, il carattere di eccezionalità dell'addebito ad integrare il
quale non è più sufficiente il mero con
giungimento carnale o la relazione
episodica con un terzo, richiedendosi invece violazioni particolarmente gravi
e ripetute o comunque inquadrate, proprio perché il bene tutelato non è
l'onore o il decoro del coniuge, bensì il rapporto di fiducia tra gli s
posi, inteso
come accordo e stima reciproci, in una valutazione complessiva di tutta la
vicenda coniugale. Da qui l'affermazione del principio, da ultimo ribadito
dalla Corte Suprema, che la suddetta violazione di per sé non possa costituire
causa di addeb
ito, dovendo comunque porsi per assumere rilevanza, in tal
senso essendo stata interpretata l'anodina locuzione "ove ne ricorrano le
circostanze" contenuta nel secondo comma dell'art. 151 c.c., come causa
efficiente della sopravvenuta intollerabilità della
convivenza (Cass. 9.10.2012
n. 17196). Il che comporta, a cascata, che la violazione dell'obbligo di
fedeltà, quand'anche possa ritenersi connotato in sé da un'implicita
valutazione di particolare gravità, non possa comunque escludere la necessità
della p
rova del rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza,
all'evidenza escludendosi che l'addebito possa configurarsi in re ipsa.
3. In ordine alla figlia Fl., perdono ormai di rilevanza, essendo la ragazza
prossima al compimento del 18° anno
di età, le possibili disquisizioni in
ordine al regime di affido maggiormente rispondente all'interesse della
minore ritenendosi anche alla luce delle conclusioni a su tempo raggiunte dal
CTU e delle convergenti richieste delle parti di confermarne l'affid
o
condiviso ad entrambi i genitori, unitamente alla collocazione residenziale
presso la madre.
Quello su cui invece occorre soffermarsi è il comportamento tenuto dal
signor Na. con la figlia, il cui senso di ostilità nei confronti della figura
paterna, muo
ve probabilmente meno da lontano di quanto abbia diagnosticato
la dott.ssa Co. nella sua pur brillante perizia, conclusasi nel 2011, alla luce
dei successivi sviluppi verificatisi nel prosieguo del giudizio. Se è verosimile
che la partenza per la Fl. abbia
contribuito ad innescare una cesura netta nei
loro rapporti, è pur vero che nel corso della permanenza di Fl. all'estero,
avvenuto con il pieno consenso del ricorrente, questi nulla ha fatto per tentare
un riavvicinamento alla figlia che, essendo stata gi
oco forza resa partecipe
dalla signora Co. della fedifraga condotta del padre, si è sentita da costui in
altro modo a sua volta tradita a fronte della sua assoluta perdurante assenza,
tanto più sapendolo insieme alla sua nuova compagna e dunque esclusa dal
suo universo affettivo. E se le giustificazioni fornite dal signor Na.,
consistenti nelle sue difficoltà personali ad affrontare un viaggio aereo per
problemi psicologici legati al mezzo di trasporto, così come dichiarato
all'udienza presidenziale e ribad
ito al Ctu nel corso della perizia sul nucleo
familiare, sono apparse inizialmente credibili, le stesse risultano invece
sconfessate dagli estratti conto esaminati dal perito contabile incaricato della
valutazione delle condizioni economiche del ricorrente
, dai quali sono emersi
una serie di acquisti di biglietti aerei per spostamenti effettuati dal 2009 in
poi da lui e dalla sua compagna nelle tratte Roma
-
Nizza, Roma
-
Milano,
Roma
-
Parigi che portano inequivocabilmente ad escludere gli impedimenti
frapposti
alla sua frequentazione con la figlia oltreoceano. E se le suddette
risultanze istruttorie consentono di far cadere in un sol soffio il castello di
carte abilmente messo in piedi dal padre, diventa del pari poco credibile che
questi abbia avuto rifiuti di
sorta da parte della figlia a vederlo una volta
rientrata a Roma, essendo semmai la presenza della di lui compagna il
bersaglio delle resistenze opposte da
Fl. alla frequentazione paterna, che certamente, come suggerito dal G.I.,
avrebbe potuto non essere
imposta o comunque momentaneamente
accantonata ove l'effettivo obiettivo del signor Na. fosse stato quello di
riguadagnare il terreno perduto riallacciando un saldo legame affettivo con la
minore. Del resto che il desiderio ultimo, peraltro niente affatto
latente, di Fl.
fosse quello di "riappropriarsi del padre" emerge inconfutabilmente
dall'esame testologico realizzato nel corso della perizia psicologica: "..appare
desiderosa di parlare del proprio disagio ed esordisce immediatamente
riferendo il proprio
rancore verso il padre. Il rifiuto attuato nei suoi confronti
da parte di Fl. appare alimentato dalla delusione e dal senso dell'abbandono,
poiché ella lo percepisce orientato verso altri interessi, affettivi e lavorativi".
Le scarsissime occasioni di perm
anenza della figlia con il padre, consistite,
ad eccezione della vacanza di una settimana insieme nel corso della CTU, in
appena tre fine settimana nel corso dell'intero giudizio, durato ben sei anni,
sono indice, unitamente alla reticente condotta da ques
ti tenuta in ordine alla
sue condizioni economiche (v. infra), volta in ultima analisi ad avere ricadute
dirette sul tenore di vita della stessa figlia se non fosse per la generosa
disponibilità del nonno materno, di una distorta concezione dell'affido
con
diviso, sia pure tanto insistemente reclamato come se fosse una sorta di
suggello alla buona creanza destinato però a rimanere sulla carta stampata,
che si riflette sull'imprescindibile diritto della minore alla bigenitorialità.
Quantunque il ricorrente av
esse dato alla dott.ssa Co. la sensazione che i
rapporti con la minore fossero ripresi con regolarità avendo nel corso
dell'esame peritale assunto l'iniziativa di organizzare un viaggio da solo con
lei sulla base delle indicazioni fornitegli dal perito che
aveva già allora
lucidamente evidenziato che "i tempi perché Fl. possa essere disponibile a
conoscere la partner del padre non apparissero così rapidi", non risulta che
successivamente si sia attivato, ad eccezione di tre soli week end nell'arco dei
segue
nti quattro anni anche dietro le pressioni del G.I. Egli infatti si è sempre
limitato a proporre alla figlia di trascorrere i fine settimana di sua spettanza
presso l'abitazione della propria compagna dove lui stesso stabilmente
risiede, proposte cui è nat
uralmente seguito un secco rifiuto. Eppure nelle
poche e rarissime occasioni in cui Fl., con pernotto o meno, è rimasta da sola
in compagnia del padre, il clima è stato sereno e la ragazza ha mostrato
evidenti aperture nei confronti del genitore come non s
olo la Ctu ha
evidenziato (cfr. il punto 2 delle conclusioni peritali) ma lo stesso dott. Na. ha
ammesso, constatazione questa che da un lato porta ad escludere la
sussistenza di invasive manipolazioni materne volte ad ostacolare
indirettamente i rapporti
padre
-
figlia
-
il che ha escluso la necessità del
percorso di mediazione familiare suggerito dal perito alla coppia genitoriale
-
e dall'altro evidenzia la fertilità del terreno che, ove solo fosse stato vangato,
avrebbe consentito la crescita, o meglio, i
l riconsolidamento di ben saldi
legami. E invece il padre, che pure ha dato prova di sapere essere un genitore
dotato di risorse affettive nei sia pur rari momenti in cui si è trovato in
compagnia della figlia ridestando in lei il desiderio di un rapporto
complice e
dialogante, è rimasto sordo, nell'incapacità di scindere il proprio ruolo
genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni
sentimentali, alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto
di esclus
ività proveniente da Fl., lasciando che quegli stessi incontri, rimasti
senza seguito, si trasformassero agli occhi della ragazza in un'ennesima
cocente delusione. Del rifiuto da parte di Fl. ad incontrarlo nei fine settimana
calendarizzati sempre e pervic
acemente insieme alla sua attuale compagna, il
signor Na. non può, in definitiva, che dare la colpa a se stesso.
Sulla scorta di tali rilievi si ritiene da un canto di regolamentare i tempi di
permanenza della figlia presso il padre, condizionatamente ai d
esideri della
stessa, almeno una sera la settimana e a fine settimana alternati oltre ad una
settimana durante le vacanze estive, ma dall'altro di sanzionare la condotta
del ricorrente, al fine di una sostanziale coartazione all'adempimento dei
doveri geni
toriali, per il pregiudizio arrecato alla minore con la propria
omissiva condotta nell'esercizio dell'affido condiviso.
Quantunque la relativa richiesta, presentata in corso di giudizio, non sia stata
riprodotta nelle conclusioni finali rassegnate dalla re
sistente, si reputa, sulla
scorta di un già consolidato orientamento di questa Sezione circa la relativa
applicabilità di ufficio (all'uopo rinviandosi per relationem alla pronuncia
resa in data 8.3.2013 nel procedimento n.r.g. 81370/2008), che nei confron
ti
del signor Na. debba trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio
previsto dall'art. 709
-
ter c.p.c., in ragione della funzione punitiva o comunque
improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi
dell'inadempimento deg
li obblighi familiari che, attesa la loro natura
personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.
Ciò chiarito si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie, tenuto
conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta
diretta sulla minore
vistasi di fatto privata dall'imprescindibile figura di riferimento paterna e che
la mutilazione affettiva ha gettato in uno stato di palese sofferenza, che il
rifiuto, quale ultima disperata richiesta di attenzione, inequivocabilment
e
palesa, sia quella del risarcimento del danno nei confronti della stessa Fl., che
avuto riguardo alla durata dell'inadempimento ed alle condizioni economiche
dell'obbligato si quantifica nella misura di Euro 15.000, da versarsi su un
libretto di deposito
a risparmio intestato alla minore con vincolo giudiziale
fino al compimento del 18° anno di età.
4. Non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa
coniugale sita in Roma, via (...), in comproprietà dei due coniugi, alla moglie,
sebben
e convivente con la figlia, atteso che l'esigenza di assicurare alla
minore la conservazione dell'habitat domestico e delle pregresse consuetudini
di vita cui è sottesa la ratio della disposizione contenuta nell'art. 337
-
sexies
c.c. è venuta meno con il tr
asferimento della resistente, a seguito della
separazione di fatto dal marito, in Florida.
5. Con riferimento alle richieste di contribuzione al mantenimento che la
resistente ha svolto per se medesima e per la figlia occorre procedere alla
disamina compar
ativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Mentre è agevole la ricostruzione della condizione della moglie, che ha sin
dall'inizio del matrimonio svolto, malgrado la conseguita laurea in medicina,
il ruolo di casalinga all'interno del nucleo f
amiliare ma che ha sempre potuto
contare sugli aiuti della famiglia di origine con i quali è stato anche integrato
il menage familiare (ad esempio con il sovvenzionamento della scuola privata
internazionale Marymount frequentato dalla figlia sin dall'asilo
con rette
superiori ai 15.000 euro l'anno), e che è proprietaria con quota del 70% della
ex casa familiare di via (...), il residuo 30% essendo in capo al coniuge con
una rata per il ripianamento del mutuo contratto per il suo acquisto di Euro
1.740 mensi
li gravante su entrambi i coniugi, ben più difficoltosa si è rivelata
quella del marito le cui omissioni a fronte delle richieste del G.I. (essendosi il
medesimo limitato alla produzione dei soli CUD rilasciati dal Ministero della
Difesa malgrado la plural
ità delle fonti di reddito e la proprietà di cespiti
ulteriori rispetto alla casa di abitazione) hanno reso necessario il ricorso alle
indagini della Guardia di Finanza congiuntamente alla nomina di un CTU
contabile.
Quantunque possano ritenersi definitiva
mente cessate le indennità conseguite
dal dott. Na. per i due incarichi nella compagine governativa ricoperti il
primo tra il 2007 e il 2008 ed il secondo tra il marzo 2010 e l'ottobre 2011, le
risultanze peritali portano ad escludere che la sua unica font
e di reddito sia
costituita allo stato dalla sua sola retribuzione percepita per l'attività
dipendente presso l'Arma dei carabinieri con il grado di Colonnello,
ammontante, in aggiunta ai modesti compensi per attività parallele svolte in
via ufficiale (rev
isore dei Conti presso la CIVIT e componente di un Nucleo
speciale presso l'Università) allo stato a circa Euro 4.100 mensili (cfr. Mod.
Unico 2014: Euro 72.532 reddito per attività lavorativa
-
Euro 20.936 Irpef
-
Euro 1.090 addizionale regionale Irpef
-
Euro 567 addizionale comunale