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Cassazione: a piede libero il marito che minaccia di morte la moglie
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Ficacentrismo:
http://www.studiocataldi.it/articoli/22154-a-piede-libero-il-marito-che-minaccia-di-morte-la-moglie.asp
Sul giudice che applica una misura di sicurezza "incombe il dovere di motivare sull'attuale pericolosità sociale del condannato, prendendo in considerazione non solo gli elementi di natura medico-psichiatrica ma tutte le circostanze di fatto indicate nell'art 133 c.p., con riguardo alla gravità del reato ed agli altri parametri di cui alla predetta norma, per pervenire ad una valutazione globale circa la sua pericolosità, intesa come persistenza di una personalità orientata a compiere in futuro reati".
Così si è espressa la quinta sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 20703/2016 qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato per il reato ex art. 612-bis c.p. (Atti persecutori. Stalking) nei confronti della moglie, cui era stata applicata anche la libertà vigilata per due anni.
Nella vicenda, il giudice d'appello aveva rideterminato la pena per il delitto ma aveva confermato la misura di sicurezza.
L'uomo ricorreva innanzi al Palazzaccio lamentando la mancanza di motivazione sulla dedotta insussistenza dell'elemento psicologico del delitto. Le condotte contestate (pedinamenti sotto casa e fino al luogo di lavoro, minacce anche di morte, ecc.), a suo dire, avevano il solo fine di convincere la moglie a non chiedere la separazione ed in seguito a riconquistarla, ma non l'aveva mai ingiuriata né usato violenza verso di lei. Altrettanto omessa la motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza in ogni caso immotivatamente elevata rispetto al minimo, visto che, sosteneva il ricorrente, aveva cessato ogni condotta molesta e accettato la separazione consensuale, denotando così un comportamento ragionevole e il dissolvimento del quadro clinico che aveva portato all'applicazione della misura stessa.
Per gli Ermellini su quest'ultima censura l'uomo ha ragione.
La sentenza del giudice di merito infatti ha omesso la motivazione sul punto della misura di sicurezza, riguardo al quale doveva provvedere, limitandosi implicitamente a rispondere al motivo specifico di appello nella parte dedicata al diniego delle circostanze attenuanti generiche. "Il passaggio motivazionale censurato – si legge in sentenza - opera un semplice e ripetitivo accenno alla gravità dei fatti, ai precedenti penali ed alla assenza di resipiscenza, senza prendere in esame le deduzioni ed allegazioni difensive, riguardanti il mutamento di atteggiamento dell'imputato nei confronti della moglie, desumibile dall'accettazione della separazione consensuale, né il prospettato superamento del quadro clinico legato alla mancata accettazione della fine del rapporto matrimoniale".
Da qui, l'annullamento della sentenza limitatamente alla misura di sicurezza e il rinvio al tribunale di sorveglianza di Catania.
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