Autore Topic: Cassazione: l'ex paga l'università fuori sede alla figlia anche se non vuole  (Letto 1320 volte)

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Offline Ficacentrismo

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http://www.studiocataldi.it/articoli/22404-cassazione-l-ex-paga-l-universita-fuori-sede-alla-figlia-anche-se-non-e-d-accordo.asp

Il padre separato deve pagare l'università fuori sede prescelta dalla figlia, anche se non è d'accordo. A stabilirlo è la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 12013/2016 di oggi (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un ex marito avverso il decreto ingiuntivo proposto dalla moglie per ottenere il rimborso di oltre 3.600 euro per le spese straordinarie (universitarie e mediche), sostenute per i figli.
Nello specifico, ad essere contestate da parte dell'uomo erano le spese relative agli studi universitari della figlia in quanto contrario alla sede dell'ateneo prescelto dalla stessa. Per questo motivo, si rifiutava di pagare la sua quota di spettanza rimborsandola alla moglie.
Per gli Ermellini, però, ciò che conta è il superiore interesse del figlio e il genitore, per non partecipare alle spese, deve dimostrare di non avere le possibilità economiche per sostenerle.
Va ricordato, affermano infatti da piazza Cavour, che il principio di bigenitorialità "non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori".
Inoltre, si legge in sentenza, "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso".
Nel caso di specie, l'uomo aveva contestato l'iscrizione della figlia all'università (di Milano anziché a quella di Bari), evidenziando solo il suo parere negativo sulla scelta e senza provare di non poterne sostenere i costi.
Da qui la conferma del decreto ingiuntivo.