Per chi non lo conoscesse
Questa sembra una Sentenza come tante pronunciate dai Tribunali Civili italiani; spicca l'entità della somma. Una "mazzata" sembrerebbe rispetto al tipo di reato.
Ma mi è balzato subito agli occhi il nome di un famosissimo Togato; l'"inventore" della famigerata tabella Monza, indispensabile per quel Tribunale per determinare gli assegni di mantenimento alle ex-mogli.
Prima vi allego la sentenza più recente e poi, se avete voglia di leggerla, una splendida recensione del nostro Togato che ci illustra dove siamo arrivati nonostante la Legge 54/2006 che prevede tante innovazioni. --------------------------------------------------------------------------------
Diffama ex su Facebook,multa 15mila euro
Tribunale civile di Monza, risarcimento per danno morale
(ANSA) - MONZA, 29 APR - Aveva offeso pesantemente l'ex fidanzata su Facebook commentando una foto: dovra' pagare 15 mila euro come risarcimento per il danno morale. Lo ha deciso il giudice Piero Calabro' del Tribunale civile di Monza accogliendo la richiesta di risarcimento della donna. Le motivazioni: il commento su Facebook e' ''una lesione dell'onore, della reputazione e del decoro''. La donna ha quindi subito un danno morale soggettivo''.
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http://www.altalex.com/index.php?idnot=43660 ......................La separazione è, soprattutto nell’attuale contesto economico, una sicura iattura per gran parte delle famiglie italiane: quel che la somma di due redditi modesti o non eclatanti consentiva (il peso di un solo canone locatizio o di un solo mutuo fondiario; il pagamento delle utenze per un solo immobile; l’economia domestica nella gestione della spesa alimentare; la gestione del tempo libero e delle vacanze) diviene dall’oggi al domani materialmente impraticabile, perchè alla divisione delle entrate si sovrappone la duplicazione delle uscite.
L’applicazione di un modello matematico può condurre, perciò, a conclusioni quasi aberranti proprio nelle situazioni reddituali medie o inferiori alla media: la somma di quanto appare necessario per consentire ad un figlio minore la conservazione del precedente tenore di vita, anche in relazione alle sue attuali esigenze, ha ad esempio condotto a computare in € 600,00 al mese il contributo di un padre percettore di un reddito pari a € 1.200,00 mensili, già onerato dei non indifferenti costi relativi al reperimento di una nuova soluzione abitativa.
Compito del giudice è, invece, quello di contemperare i dati acquisiti al fascicolo processuale con le proprie conoscenze e la propria esperienza (non soltanto in campo giuridico), al fine precipuo e non eludibile di fornire alle parti una risposta improntata a criteri di giustizia: ove così non fosse, il Tribunale potrebbe essere sostituito da un programma informatico, entro il quale gli interessati potrebbero convogliare i medesimi dati acquisiti al processo ed ottenere risposte e valutazioni asettiche, indiscutibili ed inoppugnabili, ma non per questo giuste.
Ogni criterio è, di per sé, opinabile e perfettibile, ma solo la leale collaborazione dei soggetti del processo, nessuno escluso, unita all’esercizio misurato ma indefettibile della giurisdizione, possono consentire di ridurre al massimo i rischi di una decisione che interviene, comunque, in una situazione di nuova sofferenza per alcune o per tutte le parti del giudizio.
Questa è, in sintesi, la filosofia posta alla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Monza.
TRIBUNALE DI MONZA
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
PER CONIUGE E FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
Tabelle 2008
Procedimento di separazione giudiziale
Ipotesi di coniugi senza figli
a) Qualora il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, dovrà innanzitutto valutarsi se, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, sia possibile individuare un primo contributo nella assegnazione della casa coniugale.
Come è noto, nell’attualità del nostro contesto territoriale la disponibilità di una abitazione (soprattutto quando, come spesso accade, l’immobile sia di proprietà comune e non divisibile) può essere equiparata ad un non indifferente contributo economico, quantomeno in termini di risparmio degli esborsi necessari per il pagamento di onerosi canoni locatizi.
Nel territorio della neonata provincia di Monza e Brianza, il canone di locazione di una abitazione economica di medie dimensioni (2 o 3 locali, oltre servizi) è compreso tra € 500,00 ed € 800,00 mensili, in relazione all’ubicazione dell’immobile.
Avendo riferimento a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile è la seguente:
- con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 300,00 a € 400,00 circa);
- senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 400,00 a € 535,00 circa).
Ovviamente, la percezione di mensilità aggiuntive oltre la 13a e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale e, comunque, ponderata.
b) Qualora il coniuge richiedente l’assegno sia dotato di redditi propri non adeguati (come tali dovendosi intendere quelli che, pur sufficienti a garantire un minimo di autosufficienza economica, non soddisfino l’esigenza di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell’unità coniugale), i criteri liquidativi sopra enucleati potranno trovare applicazione operando, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.
Pertanto, nell’ipotesi spesso ricorrente di un coniuge con occupazione part-time produttiva di redditi modesti (es: € 600,00 mensili), la liquidazione dell’assegno potrà così essere effettuata:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00
c) Le anzidette esemplificazioni possono trovare applicazione anche con riferimento a situazioni di reddito assai piu’ elevate, peraltro spesso suscettibili di contemperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.
Se, infatti, la stragrande maggioranza delle controversie riconducibili a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato) appare accomunata da parametri non molto dissimili tra di loro, non altrettanto può dirsi quanto ad altre condizioni professionali (professionista/commerciante/ imprenditore).
Innanzitutto, spesso discussa tra le parti è, in tali ipotesi, la reale condizione patrimoniale e reddituale della parte destinataria della richiesta di mantenimento (e, talvolta, anche quella della parte richiedente).
Il Presidente, dunque, sarà chiamato ad operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.
Spesso tale valutazione impone il superamento delle sole evidenze documentali rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, qualora in particolare queste ultime non appaiano in consonanza con altri indicatori della ricchezza (ad esempio: il possesso di autovetture di grossa cilindrata, di cospicue disponibilità finanziarie, di un consistente patrimonio immobiliare, di avviate attività commerciali, professionali, aziendali).
Dunque, il criterio della liquidazione di un assegno pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (in ipotesi di non assegnazione) potrà essere rispettato, previo opportuno contemperamento con la complessiva regolazione delle altre situazioni patrimoniali evidenziate dalle risultanze processuali.
Ipotesi di coniugi con figli
Ferme restando le considerazioni e le distinzioni operate con riferimento alla assegnazione o meno della casa coniugale, va osservato che, peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi la abitazione coniugale viene assegnata al coniuge affidatario dei figli minori.
Appare opportuno, perciò, fornire alcuni elementi valutativi concernenti questa ipotesi maggiormente ricorrente.
Inoltre, deve premettersi che, normalmente, viene posto a carico del coniuge non affidatario anche l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche e scolastiche straordinarie, di talchè la regolamentazione provvisoria dell’assegno per il mantenimento dei figli imporrà al Presidente l’adozione di criteri prudenziali ancor piu’ strettamente collegati alle peculiarità del caso concreto.
Il Tribunale ha, inoltre, sovente valutato la possibilità di una ripartizione percentuale non paritaria (es. 60% e 40% oppure 70% e 30%) delle spese straordinarie nelle ipotesi in cui sussista sproporzione tra i redditi dei genitori
Possono, dunque, essere indicativamente ipotizzate le seguenti situazioni:
a) Nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale non sia liquidato alcun assegno per il proprio mantenimento la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli, da porsi a carico dell’altro coniuge, potrà variare in relazione al numero dei beneficiari.
Nelle situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile, in relazione ai redditi dell’obbligato, è la seguente:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).
b) Nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale sia liquidato un assegno per il proprio mantenimento, nelle situazioni reddituali medie i criteri liquidativi sopra ipotizzati dovranno essere opportunamente contemperati alla opportunità di salvaguardare le esigenze di vita del coniuge obbligato (spesso chiamato ad esborsi per il reperimento di una abitazione).
La liquidazione, pertanto, potrà essere effettuata con riferimento ai seguenti parametri:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari ad 1/5 circa del reddito (€ 240,00 / € 320,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa 1/3 del reddito (€ 400,00 / € 535,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari a 2/5 circa del reddito (€ 480,00 / € 640,00).
Naturalmente, tali parametri dovranno essere opportunamente variati con specifico riferimento alla misura dell’assegno liquidato per il mantenimento del coniuge affidatario dei figli.
c) Le anzidette esemplificazioni possono considerarsi applicabili, in linea di principio, anche a situazioni di reddito assai piu’ elevate, peraltro spesso suscettibili di contemperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.
Ovviamente, ribadite le maggiori difficoltà di accertamento anche sommario delle reali condizioni reddituali dei coniugi, una maggiore presunta disponibilità economico/patrimoniale dell’obbligato consentirà valutazioni e liquidazioni meno uniformi ma sostanzialmente piu’ congrue, soprattutto in considerazione della possibilità di garantire ai figli forme indirette di mantenimento (quali, ad esempio: rette scolastiche private; attività integrative; viaggi, vacanze e tempo libero; garanzie assicurative) non sempre quantificabili in modo rigido ed aprioristico.
Procedimento di divorzio
Le regole ed i criteri sopra sinteticamente enucleati possono trovare, come è ovvio, applicazione anche nella procedura divorzile.
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Non male eh come lezione di Diritto (???) Civile !!!