Autore Topic: decreto di filiazione 2013  (Letto 8450 volte)

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Offline Stendardo

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decreto di filiazione 2013
« il: Gennaio 01, 2014, 19:26:25 pm »
Fonte : http://www.adiantum.it/public/3470-come-svaligiare-una-democrazia---di-fabio-nestola.asp

Come svaligiare una Democrazia - di Fabio Nestola

Parlando con franchezza...

Fabio Nestola

31/12/2013 - 17.01

Italiane ed italiani attenti a distrarci un attimo, al risveglio potremmo trovare la casa svaligiata. No, non è la Banda Bassotti, sono fregature di Stato. Quando gli elettori hanno la testa altrove, il Parlamento vara sempre qualche trappola.
 
Di solito si tratta di norme difficili da far digerire se dettagliatamente discusse e spiegate alla cittadinanza, per cui è meglio non mettere sotto i riflettori le porcherie, agire in punta di piedi e far trovare al risveglio del popolo-bue la fregatura bella e fatta.
 
Lo ha fatto la Boldrini a Ferragosto quando ha imposto un’attività febbrile per far passare in quattro e quattr’otto il decreto sul femminicidio; è consuetudine rodata, lo ha fatto il governo Amato nel ’92 quando Lamberto Dini inventò un prelievo forzoso (nonché segreto e notturno) da tutti i conti correnti; lo fanno da sempre più o meno tutti i governi, sia nelle vacanze estive che natalizie o pasquali, per inventare accise e gabelle o ritoccare benzina, sigarette e bollette di ogni tipo.
 
Stavolta non ci hanno messo le mani in tasca, hanno fatto di peggio: hanno svaligiato direttamente la Democrazia. In questa fine 2013 l’onta del malaffare cala vergognosa sul diritto di famiglia, e sfrutta le festività natalizie per nascondersi fra tappi di spumante e fuochi d’artificio.
 
La vigliaccata con la quale Napolitano & Co. ci fanno digerire l’inizio del 1014 è il decreto filiazione, fra le pieghe del quale è nascosta la storpiatura dell’affidamento condiviso.
 
Non sto a ripetere quanto già descritto da altri, basta riscontrare un solo, incontestabile dato di fatto: si cancella con un colpo di spugna il lavoro del Legislatore del 2006, votato all’unanimità dal Parlamento e considerato all’epoca - sembrano passati secoli - una conquista di civiltà.
 
Oggi sparisce tutto, in un attimo.

Per un referendum abrogativo i cittadini devono raccogliere 500000 firme, poi si va a maggioranza ma se non viene raggiunto il quorum nemmeno la maggioranza conta.
 
Questa, insegnano alle elementari, è Democrazia.

Oggi ci sbattono in faccia che nelle stanze dei bottoni funziona diversamente: una lobby preme, una ventina di parlamentari si genuflettono, si infila una porcata da qualche parte et voilà, la Democrazia è buttata alle ortiche.
 
Sarebbe il caso di mandare il decreto alla firma del Presidente dopo un attenta analisi e dibattito parlamentare, invece Napolitano avrà firmato  “al buio” un testo passato solo in commissione Giustizia che nella sua ossatura appare condivisibile, non fosse per il trappolone occulto.
 
Qualche parlamentare prenderà posizione sulla necessità di un lavoro di limatura, molti taceranno, molti altri non sanno nemmeno di cosa si tratta. Vediamo attentamente come si muoveranno le varie correnti e ricordiamocene al momento del voto.
 
Non è lontano.

« Ultima modifica: Ottobre 09, 2014, 14:26:02 pm da -Alberto86- »
Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti (Winston Churchill) https://storieriflessioni.blogspot.it/ il blog di Jan Quarius

Offline Stendardo

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Re:decreto di filiazione 2013
« Risposta #1 il: Gennaio 01, 2014, 19:28:09 pm »
Fonte : http://www.adiantum.it/public/3467-nel-decreto-sulla-filiazione-un-vero-colpo-di-mano-contro-il-condiviso.-stravolta-la-l.-54-2006.asp

Nel Decreto sulla Filiazione un vero colpo di mano contro il Condiviso. Stravolta la L. 54/2006

Marino Maglietta

30/12/2013 - 22.14

"Una operazione di basso profilo giuridico". Così Marino Maglietta chiosa su quello che è, a tutti gli effetti, uno sporco colpo di mano contro la riforma del 2006 (c.d. affido condiviso).
 
Ed infatti il Decreto Legislativo sulla Filiazione, di imminente firma da parte di Napolitano, senza il filtro di una legge ordinaria e senza averne delega, finisce col ripristinare il modello di affidamento a un solo genitore, grazie all'articolato che stabilisce l'obbligo di scegliere una "residenza abituale" del minore.
 
La scelta la faranno i genitori (...), oppure, in caso di disaccordo - pertanto nel 95% dei casi, a giudicare dalle statistiche e dall'esperienza - ci penserà un giudice.
 
"Ciò in pratica vuol dire", aggiunge Maglietta, "che ci sarà un "genitore prevalente" che provvederà a tutti i bisogni del figlio, ricevendo un contributo in denaro dall'altro, al quale si riconosceranno esigui momenti di contatto con i figli attraverso l'antico "diritto di visita". In pratica ciò che si ottiene è un aumento della conflittualità (entrambi i genitori vorranno avere il ruolo dominante) e del contenzioso, un aumento del lavoro per i tribunali, ma anche del potere discrezionale dei giudici, un danno per la mediazione familiare che verrà disincentivata da un modello vinci-perdi. E, soprattutto, il minore verrà deprivato di quei diritti che aveva faticosamente conquistato con la riforma del 2006. Con una operazione di basso profilo giuridico".
 
Nel decreto è stato introdotto l'obbligo di specificare con chi il figlio dovrà trascorrere prevalentemente il suo tempo: (comma 3 dell'art. 337 ter): "Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo ... In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice".
 
Con questa aggiunta, evidentemente fuori delega, secondo Maglietta si è violata apertamente la riforma del 2006, contraddicendone il messaggio e scardinando, oltre alle regole della frequentazione, anche quelle del mantenimento, legate alla bilanciata presenza fisica dei genitori, entrambi affidatari. "Si è inoltre vanificato lo sforzo", aggiunge Maglietta nel comunicato dell'associazione Crescere Insieme, "per assicurare alla donna pariteticità nelle responsabilità genitoriali, e quindi pari opportunità, a favore della reintroduzione di discriminazioni tra i genitori ideali per accrescere la conflittualità (meccanismo vinci-perdi) e penalizzare la mediazione familiare, il cui successo si fonda sull'equilibrio tra le parti".
 
Secondo Massimo Pieri (consigliere PD nel gruppo Noi con Matteo Renzi) "Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 dicembre sulla filiazione riporta i diritti dei genitori separati e dei loro figli indietro di 50 anni: si smantella totalmente la bi genitorialità, il diritto all’ascolto del minore – internazionalmente riconosciuto – viene praticamente quasi del tutto negato a favore della discrezionalità del giudice. Si demolisce il principio dell’affidamento condiviso facendo piombare l’Italia in una sorta di bizzarra riedizione del Medio Evo".
 
"Ora, tutte le forze politiche", conclude Pieri, "e il PD in prima fila, facciano una battaglia parlamentare per ottenere il doveroso rispetto della riforma del 2006. È già grave che si affidi una materia così delicata a un decreto: per decidere la normativa che regola i rapporti tra i genitori separati e i loro figli serve non solo un percorso parlamentare in cui tutte le parti politiche possano esprimersi, ma diventa fondamentale che vengano ascoltate le persone e i soggetti competenti sul tema".


« Ultima modifica: Ottobre 09, 2014, 14:26:34 pm da -Alberto86- »
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Offline ilmarmocchio

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Re:decreto di filiazione 2013
« Risposta #2 il: Gennaio 02, 2014, 19:56:58 pm »
Ho marcato questo topic come " importante " , perchè la  filiazione è il punto centrale della relazione uomo - donna ed è il tramite attraverso il quuale oggi , il potere costituito vuole asservire gli uomini

Offline Stendardo

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Re:decreto di filiazione 2013
« Risposta #3 il: Gennaio 04, 2014, 22:20:53 pm »
Fonte : http://www.adiantum.it/public/3468-adiantum--un-parlamento-di-reazionari-riscrive-la-storia,-noi-la-loro-rielezione.asp

ADIANTUM: un Parlamento di reazionari riscrive la Storia, noi la loro rielezione

31/12/2013 - 15.53

Il Decreto sulla Filiazione varato dal governo e firmato dal Presidente della Repubblica il 31 dicembre scorso interviene pesantemente anche sulle questioni che riguardano l'affido condiviso dei figli, scavalcando la delega concessa al governo che doveva riguardare esclusivamente l'equiparazione definitiva tra figli legittimi e naturali.
 
Non è questa la sede per una disanima approfondita dei problemi che solleva il decreto, ci basterà ricordare che esso introduce il concetto di "residenza abituale" del minore, un concetto evidentemente legato a quello spesso usato nelle sentenze di "residenza preferenziale" o "prevalente" e che richiama subito l'idea del genitore "prevalente" o "collocatario" del minore.
 
Si tratta di una evidente concessione alle idee di molti magistrati che attuano quello che spesso da noi è stato definito "falso condiviso". In effetti il problema non esisterebbe se l'affido condiviso fosse veramente applicato la questione tutto sommato marginale di una residenza  "abituale" non sarebbe pregnante se non a fini fiscali o economici. Non lo sarebbe se vi fosse una vera  distribuzione di tempi non quasi sempre e solo del 15%, ma del 20%, del 30% e del 40% tra i due genitori.
 
L'introduzione del concetto di "residenza abituale" invece permetterà di giustificare in modo quasi automatico il "falso" affido condiviso, che così si chiama proprio perché riproduce in toto il meccanismo pre-legge 54  dell'affido monogenitoriale. La "residenza abituale" sarà inscidibilmente legata al "genitore prevalente" o "collocatario" riproducendo ancora lo schema che abbiamo sempre visto.
 
Un altro grave intervento del decreto è nella delicata questione dell'ascolto dei minori. E' evidente che lasciare completamente al giudice la decisione se ascoltare i minori solo se non "... è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo.." significa che nella stragrande maggioranza dei casi il minore non sarà ascoltato nemmeno se ha qualcosa da dire e vuole farlo. Questo lo diciamo anche a qualche genitore che ha obiettato che nei casi di genitori alienanti, che comunque costituiscono per fortuna una minoranza dei casi c.d. giudiziali, l'ascolto può danneggiare un genitore. L'ascolto, se ben fatto, potrebbe essere viceversa anche rivelatore di una condizione di alienazione. Ma naturalmente anche qui ci scontriamo con la totale indifferenza di magistrati per cui l'ascolto del minore è una seccatura, spesso da delegare a terzi, spesso persone impreparate che non che non hanno mai lavorato a lungo nel diritto di famiglia non essendo richiesta specializzazione di alcun tipo.
 
Terzo punto su cui soffermare l'attenzione è la totale riscrittura dell'Art. 155-quater - ora divenuto Art. 337 sexies - nel quale viene fatto sparire un capoverso: "Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro  coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o  dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici". Mentre viene avallato candidamente che: "In presenza di  figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio".
 
In pratica, da oggi sarebbe possibile mettere tutti di fronte al fatto compiuto. Non è stravolta solo la forma, ma anche la sostanza del 155 quater. Il 337-sexies lascia un vuoto riguardo ai minori, in quanto cita l’eventuale cambio di residenza o domicilio di uno dei genitori senza dire cosa accade se chi si sposta porta con se i figli. Prima era specificato il riferimento alle eventuali interferenze con le modalità di affidamento, ora sparisce. Ergo: eventuali accordi – anche consensuali – possono essere violati da chi prende la decisione unilaterale di trasferirsi in altra città e ne tiene all’oscuro l’altro genitore, avendo il solo obbligo di “comunicare” a cose fatte. In questo modo, inoltre, il Foro competente cambia perché sarà quello di (nuova) residenza del minore.
 
Tralasciando altri aspetti, pure non banali come la questione del disconoscimento di paternità, questo tradimento dello spirito della legge 54/2006 è stato per di più perpretato in modo subdolo, attraverso un chiaro eccesso di delega, scavalcando il Parlamento che, però, non è del tutto estraneo ai fatti avvenuti, trovandosi nell'aula della commissione Giustizia molti nemici del condiviso, lesti a mettere "a posto" questa spinosa questione e fare un piacere ai magistrati.
 
Se questa operazione, consumata davanti a due Commissioni di Giustizia del Parlamento, ha avuto vita facile, è forse perché a qualcuno/qualcuna era gradita tale inopportuna modifica, ma non certo agli italiani.
 
La Storia insegna che ad una Rivoluzione (come quella del 2006) presto risponde una "Reazione" di quelle forze che - senza mai essere state sconfitte del tutto - rialzano la testa e fanno valere il proprio potere, abusandone. Per sette anni, questa forze, hanno boicottato la Riforma dell'affido Condiviso preparando il terreno al colpo di mano avvenuto quando gli italiani brindavano al nuovo anno ed erano distratti da altri pensieri.
 
Adesso è come guardare dalla finestra i carri armati che pattugliano le strade, e avere paura di scendere per strada nel timore di un rastrellamento.
 
Tutto ciò si ripercuoterà nella Società Civile: sempre meno matrimoni e unioni civili, perchè la paura della separazione è troppo forte e crea insicurezza nelle nuove coppie. Sempre meno figli, a corollario di una tendenza che ci sta portando verso un'Italia familiare che non riconosciamo più.
 
Qualcuno, dall'alto - ma non si tratta di Dio, per quanto ne aneli disperatamente il potere - ha voluto tutto questo, e nello sconfortante scenario in cui viviamo ADIANTUM si impegnerà fino allo stremo in Europa, ma chiederà con forza il sostegno a tutti quei disegni di legge che, per difendere i genitori dai guasti provocati dal Decreto, vengano discussi in Parlamento.
 
Non ultima la valutazione di un ricorso, sollecitando i soggetti titolati a farlo, presso la Corte Costituzionale per evidente illegittimità delle nuove norme.
 
Gli autori di questo scempio sono ben noti a tutti: il PD, il partito dei giudici, e larghe fasce del Centro-Destra - con il probabile sostegno dell'avvocatura nazionale, da sempre interessata a proteggere gli interessi economici che dalla conflittualità coniugale derivano - hanno avallato il colpo di mano sul Condiviso. A noi tocca, fino alla prossima tornata elettorale, distinguere i buoni dai cattivi, e negare il voto a quanti hanno usato questa arroganza istituzionale contro i genitori italiani.
 
La nostra attenzione e il nostro forte impegno da elettori, ineluttabilmente, verrà rivolto a chi riporterà avanti le lancette dell'orologio della Storia.
 
ADIANTUM

Il Presidente GIACOMO ROTOLI
« Ultima modifica: Ottobre 09, 2014, 14:27:11 pm da -Alberto86- »
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Offline Stendardo

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Re:decreto di filiazione 2013
« Risposta #4 il: Gennaio 04, 2014, 22:24:11 pm »
Fonte : http://www.adiantum.it/public/3473-decreto-sulla-filiazione--la-commissione-giustizia-battezza-la-legge-ad-corporationem.asp

Decreto sulla Filiazione: la commissione Giustizia battezza la legge ad corporationem

Cronache dai tribunali


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03/01/2014 - 11.16


 Negli ultimi anni mezzo Parlamento ha citato ripetutamente l’espressione legge “ad personam” per denunciare i tentativi - da parte dell’altra metà del Parlamento - di rendere lecito ciò che lecito non era.
 
Leggi studiate a beneficio di un particolare personaggio o di una particolare situazione, ma propagandate agli elettori come necessità dell’Italia intera. A volte leggi ordinarie, altre volte articoletti ad hoc infilati in un decreto milleproroghe, altre ancora poche righe nascoste in un maxiemendamento …
 
Il tormentone delle leggi ad personam ha imperversato sulla stampa e nei dibattiti televisivi, con le varianti SalvaRete4, SalvaSilvio, SalvaPreviti, SalvaTizio e SalvaCaio.
 
Ok, finalmente giriamo pagina, storia passata?

Tutt’altro, si alternano le maggioranze ma il vizietto a Palazzo non l’hanno perso. Nel 2014 siamo costretti a coniare un neologismo, stavolta hanno tirato fuori dal cilindro la legge “ad corporationem”.
 
Non storcano il naso i puristi, sappiamo che la formula latina non esiste, ma rende bene l'idea .... Non descrive una norma su misura per una persona, ma creata per legittimare le storture di una intera categoria che sbagliava sapendo di sbagliare.
 
La legge 54 sull’affido condiviso è nata con il preciso obiettivo di sanare ogni discriminazione fra genitori, eliminando la figura del genitore prevalente. Ampie frange della magistratura, tuttavia, si sono dimostrate recalcitranti nel recepire il dettato del Legislatore ed hanno continuato ad emanare provvedimenti tarati sul modello di affido esclusivo, dando vita di fatto a ciò che viene definito “falso condiviso”: i figli ad un genitore ed i ritagli di tempo all’altro, esattamente come prima della riforma.
 
Non serve ripetersi, Adiantum ha già ampiamente trattato l’argomento,  Il principale strumento per aggirare la riforma è il genitore collocatario, termine e concetto di esclusiva origine giurisprudenziale, ampiamente contestato da singoli giuristi ed associazioni forensi in quanto il collocamento prevalente non esiste nel testo di legge.
 
O almeno non esisteva.

La premiata sartoria Commissione Giustizia ha ora confezionato un abitino su misura, cucendolo addosso alle storture messe in atto dalla magistratura. Risultato: prima la residenza prevalente era una prassi arbitraria ma illecita, ora è prevista dalla legge.
 
Dalle ceneri della 54/06 rinasce il genitore dominante, esattamente ciò che il Legislatore intendeva eliminare; viene restaurato il genitore prevalente nei confronti dei figli, viene incentivata la lite per contendersi una posizione privilegiata, va a morire lo sviluppo della mediazione.
 
Ma come, quando una legge viene disapplicata, Diritto, Logica e Democrazia consiglierebbero di richiamare all’ordine chi la disapplica sistematicamente, o no?
 
Invece questi che fanno? Cambiano la legge, inserendo due righe che ne stravolgono il senso.
 
Riformando la riforma - pur senza averne delega - assecondano quindi la ristretta corporazione che ha sempre aggirato la norma, penalizzando milioni di famiglie e soprattutto di figli, ai quali è stato fatto credere che avessero diritto ad entrambi i genitori. Diritto stabilito nel 2006 come grande conquista di civiltà, poi una legge ad corporationem lo ha fatto sparire con un gioco di prestigio nell’ultimo giorno del 2013.
 
 

FABIO NESTOLA

Fonte: Redazione - Fabio Nestola
Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti (Winston Churchill) https://storieriflessioni.blogspot.it/ il blog di Jan Quarius

Offline Stendardo

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Re:decreto di filiazione 2013
« Risposta #5 il: Gennaio 04, 2014, 22:26:18 pm »
Fonte : http://www.adiantum.it/public/3475-la-filiazione-smantella-il-condiviso---di-marino-maglietta.asp

La filiazione smantella il Condiviso - di Marino Maglietta

03/01/2014 - 13.57

Certamente la legge 54/2006 meritava e merita un nuovo passaggio legislativo, in parte per come è stata scritta e soprattutto per come viene applicata. Non a caso proposte di modifica sono state depositate anche subito dopo il varo. Non a caso il Senato nello scorsa legislatura ha lavorato a lungo alla sua revisione, fino al voto di numerosi emendamenti. Non a caso in quella attuale sono già state depositate altre proposte di legge, che stanno percorrendo il loro iter con la consueta tradizionale lentezza, aggravata dall'essere la materia delicata e controversa.
 
Nessuno, quindi, sicuramente si aspettava che quel testo potesse essere modificato in pochi mesi, attraverso un decreto legislativo, fuori del dibattito parlamentare. E soprattutto utilizzando artificiosamente una delega che tutto prevede meno che un intervento del genere; a prescindere dalla condivisibilità o meno delle modifiche.
 
Le novità del Dlgs filiazione - Limitandosi a qualche esempio, cominciamo dall'ascolto del minore, per il quale, in effetti, la delega c'è, ma si limita a dare mandato per la «disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato».
 
Oltre a ciò, invece, si legge: «Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo». Questo dopo avere tassativamente disposto (articolo 336 del Cc) che il giudice «dispone l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento» nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
 
Ora, "dispone" significa che "deve disporre", senza eccezioni, mentre la valutazione che l'ascolto sia "manifestamente superfluo" è del tutto soggettiva anche quando i genitori sono d'accordo e c'è da chiedersi come potrà fare il giudice a stabilire che il minore non ha nulla di rilevante da dire se prima non lo sente. Né può sostenersi che l'ipotesi di un contrasto genitori/figlio è remota: si pensi a un accordo raggiunto perché il padre si vuole defilare rispetto ai compiti genitoriali e la madre è possessiva. Situazione che sfocerà in esigui contatti con il padre e nessun compito di cura.
 
E il minore adesso dovrà tacere.

Dunque regola contraddittoria e privazione del minore di un suo diritto

Altri interventi - In caso di affidamento esclusivo si prevede, a differenza di oggi, che il genitore non affidatario perda di regola l'esercizio della responsabilità genitoriale.
 
Condivisibile: ma rientra nella delega?

Ancora. L'articolo 337- ter, che sostituisce il 155, recita al primo comma: «Il figlio minore ha il diritto …». È stato soppresso lo splendido incipit della precedente formulazione «Anche dopo la separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto … ». Un inizio che sottolineava la natura permanente delle attese del figlio e al contempo i permanenti doveri dei genitori nei suoi confronti, impegnati nella cura di lui a prescindere dai propri rapporti personali. Una anticipazione anche, del carattere soggettivo e indisponibile di quei diritti. Cassato.
 
Perché? E la filiazione cosa c'entra? Con quale delega?

Andiamo avanti, alla devastante modifica del comma 3 dell'articolo 337-ter: «Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo ... In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice». Con questa aggiunta, evidentemente fuori delega, si archivia sostanzialmente la riforma del 2006, se ne viola il messaggio, si contraddice la ratio dell'intera legge, si creano le premesse per scardinare, oltre alle regole della frequentazione, anche quelle del mantenimento.
 
La fine della piena bigenitorialità - È l'ineluttabilità del "genitore collocatario", invenzione giurisprudenziale ora legittimata, che rifiuterà la forma diretta del contributo e pretenderà l'assegno; è la fine della piena bigenitorialità, la sconfessione di tutto il lavoro per la pariteticità delle responsabilità genitoriali, per le pari opportunità a favore della donna (ovvero per la madre).
 
Tutto questo mentre il senato francese approva la doppia residenza a tempi uguali come soluzione prioritaria, caldeggiata da una quantità di ricerche scientifiche, che a questo punto invece da noi va fuori legge (evidentemente in tali casi la residenza abituale non esiste). Per tacere del riproporsi della discriminazione tra i genitori, del modello competitivo vinci-perdi, che danneggerà inevitabilmente la mediazione familiare, il cui successo si fonda su un paradigma riparativo e sull'assenza di condizioni privilegiate.
 
Le critiche - Eppure queste gravi, assurde, irregolarità erano state osservate e fatte notare presso la Commissione Giustizia della Camera. Fu detto: «I citati articoli da 155 a 155-sexies, … trovano, nella trasposizione nel nuovo Capo sulla responsabilità genitoriale, una parziale riformulazione dovuta ad integrazioni prevalentemente provenienti dall'articolo 6 della legge n.898 del 1970 sul divorzio. Tali articoli rappresentano un riferimento giuridico da tempo al centro di un vasto dibattito sul tema dell'affido condiviso svoltosi durante la precedente legislatura presso il Senato ed oggi ripreso da numerose proposte di legge presentate, sul medesimo argomento, alla Camera dei deputati nella presente legislatura. … la delega … non si sofferma esplicitamente sulla modifica dei contenuti espressi negli articoli relativi all'affidamento dei figli ... Ritiene che, nell'interesse esclusivo dei figli, le norme che regolano l'affidamento degli stessi, per la particolare delicatezza del tema al quale afferiscono, debbano essere considerate nell'ambito di un'approfondita iniziativa parlamentare piuttosto che, anche solo parzialmente, per il tramite di un decreto legislativo.». (on. Bonafede, 10 ottobre 2013).
 
La risposta degli estensori - Purtroppo a queste giuste e logiche considerazioni si è inteso far dare risposta in audizione dagli stessi estensori, i quali ovviamente hanno sostenuto la mancanza di sconfinamenti, appigliandosi alla necessità di un "riordino" e di una assimilazione delle norme. Tuttavia, resta incomprensibile la necessità di rendere omogenea la legge sull'affidamento condiviso del 2006 con quella sul divorzio del 1970 che la 54 aveva il preciso scopo di cambiare nella parte riguardante i figli.
 
Un ritorno all'antico regime - La legislazione italiana in materia di affidamento fino al 2006 si fondava su un impianto monogenitoriale. La "rivoluzione copernicana" prescritta dalla riforma ha voluto il passaggio a un sistema bigenitoriale, riconoscendo ai figli conseguenti diritti. Gli interventi attuati dal decreto legislativo impongono sul punto un ritorno all'antico regime senza delega né un vero dibattito, in sostanza a porte chiuse, con una consultazione limitata agli operatori e non ai destinatari delle decisioni.
 
Qual è, dunque, il risultato finale di questa operazione? Una spoliazione delle prerogative del Parlamento, rappresentante diretto della volontà popolare, un aumento del potere discrezionale della magistratura, un incremento dei motivi di conflittualità, una riduzione dei diritti dei minori. Non c'è che augurarsi un veloce ravvedimento operoso.

Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2013-12-19/filiazione-affidamento-condiviso-maglietta-214424.php?uuid=ABUQSrB
« Ultima modifica: Ottobre 09, 2014, 14:27:49 pm da -Alberto86- »
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Re:decreto di filiazione 2013
« Risposta #6 il: Gennaio 14, 2014, 23:06:10 pm »
Fonte : http://www.adiantum.it/public/3477-intervista-a-maglietta--la-commissione-bianca-ha-scavalcato-il-proprio-mandato.asp

Intervista a Maglietta: la Commissione Bianca ha scavalcato il proprio mandato

Marino Maglietta

07/01/2014 - 11.03

[Intervista di Rossella Pagnotta] Un recente Comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Crescere Insieme – presieduta da Marino Maglietta, ideatore dell’affidamento condiviso ed estensore dei testi alla base della relativa legge – ha segnalato la presenza di manomissioni degli articoli del codice civile che introducono l’affidamento condiviso nel Dlgs destinato precipuamente a realizzare l’equiparazione della filiazione naturale a quella legittima.
 
Tali interventi interferirebbero pesantemente e negativamente sia con i diritti dei minori figli di genitori separati che con le probabilità di accesso alla mediazione familiare e di suo successo.
 
Per meglio comprendere come sono esattamente andate le cose, quali conseguenze negative possano aversi e, naturalmente, cosa è possibile fare per evitarle, ci rivolgiamo direttamente a chi per primo ha segnalato il problema.
 
Vuole spiegare anzitutto quale è stato l’iter, il meccanismo per arrivare a una nuova formulazione del testo?

 L’art. 2 della legge 219/12 dava delega al governo di affrontare una serie, chiaramente elencata, di aspetti (dal riconoscimento del figlio naturale ai contatti tra nonni e nipoti) e aggiungeva l’incarico di uniformare e riordinare le norme di diritto di famiglia con al centro i figli, sia naturali che legittimi, prima sparse per tutto il codice civile, inserendole in un contesto unitario. In sostanza, si trattava di trascrivere e rinumerare articoli già esistenti, senza modificarli se non per adattarli alla nuova terminologia e ai principi dell’unificazione. Ma la zelante commissione è andata ben oltre il mandato e ha preteso di intervenire un po’ ovunque.
 
Esattamente quali sono le modifiche introdotte?

 Limitandomi alle più vistose, è stato tolto l’esercizio della potestà (ora responsabilità genitoriale) al genitore non affidatario; legittimato il mancato ascolto del minore nei procedimenti di separazione nel caso di consensuali, ovvero il giudice decide se è o no manifestamente superfluo; infine, la più devastante, diventa obbligatorio indicare dove il figlio ha “la residenza abituale”, ovvero chi sarà il genitore con cui il figlio vive.
 
Perché sostiene che ciò va in violazione sostanziale dell’affidamento condiviso?

 Il condiviso intendeva mettere fine alla distinzione tra genitore del quotidiano che provvede ai bisogni dei figli e assume la maggior parte delle decisioni e genitore “ludico”, del fine settimana, che si limita a passare all’altro del denaro e fruisce di un “diritto di visita”, sostanzialmente a sua discrezione. Questo in genere purtroppo non avveniva, perché la magistratura aveva deciso di inventarsi il “genitore collocatario”, che rivestiva lo stesso ruolo dell’affidatario di prima, però, quanto meno c’era la possibilità di protestare, di reclamare i provvedimenti, e piano piano qualcosa stava cambiando, si cominciava a vedere qualche giudice che preferiva rispettare la legge piuttosto che riscriverla e, soprattutto, il Parlamento aveva iniziato a considerare la necessità di mettere dei paletti alla giurisprudenza, in modo da rendere ineludibili i nuovi principi. Ora, invece, la conservazione del vecchio sistema è stata legittimata: è una restaurazione in piena regola.
 
Ma perché questa limitatissima aggiunta saboterebbe l’intera legge?

 Il mantenimento diretto, ad esempio, cosa c’entra? I cardini dell’affidamento a entrambi i genitori, indispensabili per poter parlare di bigenitorialità, sono una frequentazione equilibrata e flessibile, senza “genitori collocatari”, in funzione delle esigenze dei figli, e l’assegnazione di compiti di cura a entrambi i genitori comprensivi degli aspetti economici, in modo che con entrambi il figlio viva la quotidianità e non i w-e alternati, con erogazione di assegni che prevedono una partecipazione solo alle spese e non ai sacrifici dell’accudimento. Ora, la Suprema Corte ha già reiteratamente affermato che se c’è un genitore collocatario non si può pensare alla forma diretta del mantenimento – in cui ognuno provvede a una parte dei bisogni del figlio, in proporzione alle proprie risorse – ma bisogna che il non collocatario dia dei soldi al collocatario, che provvede a tutto. Quindi la “residenza abituale” condanna a morte l’affidamento condiviso sotto ogni profilo.
 
E perché disturberebbe anche la mediazione familiare?

 Perché si fonda sull’equilibrio tra le parti, che in questo modo viene meno. Perché la discriminazione tra genitore collocatario e non collocatario reintroduce quelle differenze che, soprattutto inizialmente, rendono molto più appetibile un ruolo rispetto all’altro. Perché ripristina l’ottica vinci-perdi, funzionale a un incremento del contenzioso, al posto di quella riparativa, propria della mediazione familiare. Perché attraverso i differenti tempi di contatto con i genitori impedisce la soluzione più logica e tranquilla per l’assegnazione della casa, ovvero lasciarla al proprietario. In sostanza smantellare l’affidamento condiviso significa anche creare notevoli difficoltà alla soluzione pacifica delle controversie e alla mediazione familiare che ne è lo strumento.
 
Capisco. Quale spiegazione è stata data a questa scelta così rilevante?

 Questo è davvero interessante: nessuna. Nella relazione che accompagna il decreto si leggono fiumi di parole per giustificare scelte ovvie, strettamente legate all’impianto e agli scopi dell’intervento, ma su questo si sorvola, come se fosse dettaglio di nessun conto, mentre le altre modifiche della legge sul condiviso sono giustificate con la necessità di uniformità con la legge sul divorzio, di mezzo secolo fa e di impianto monogenitoriale, ossia scritta esattamente in rispondenza di quei criteri che la riforma del 2006 intendeva accantonare! Umorismo involontario. D’altra parte per la residenza abituale non si poteva invocare la necessità di “uniformare”, perché altrove non se ne parla. Giustamente, perché secondo la più elementare logica giuridica non ha senso aggiungere a scelte di vita e doveri di base dei genitori come “istruire, educare e tutelare la salute” un aspetto del tutto occasionale, flessibile e mutevole nel tempo (oltre che ostativo per la bigenitorialità) come l’indicazione della “residenza abituale”. È un po’ come aggiungere l’obbligo di concordare la marca delle scarpe. È una zeppa evidente.
 
Però alcuni di questi cambiamenti – come la perdita dell’esercizio della responsabilità genitoriale per il genitore non affidatario – li aveva previsti anche Lei nelle proposte di legge 1403 e 1495.

 Sì, ma all’interno di un diverso contesto, nei luoghi giusti e con le procedure corrette. Dopo avere sottolineato, ad es., che l’esclusione dall’affidamento può avvenire solo per carenze personali gravi (e non per la reciproca conflittualità!). E attraverso un confronto parlamentare che permettesse un dibattito aperto ai contributi di tutti, non con questa specie di colpo di mano, senza delega. Dunque Lei contesta alcuni cambiamenti perché inopportuni e tutti perché illegittimi. Certamente. La Commissione Bianca ha scavalcato abbondantemente i confini del proprio mandato. Si pensi che la riforma del 2006 ha richiesto 12 anni di confronto parlamentare a porte aperte, proprio per la sua natura profondamente innovativa e perché la materia è riconosciuta da tutti come altamente delicata, mentre la restaurazione è stata consumata in pochi mesi, nelle chiuse stanze.
 
Professore, come si spiega che il testo sia arrivato all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri senza che nessuno si accorgesse di nulla?

 Veramente in Commissione Giustizia della Camera il problema è stato sollevato, da parte dell’On. Bonafede, eccellente giurista. Dunque io non sono stato affatto il primo. Il che, però, rende la cosa ancora più grave. Evidentemente il sabotaggio dell’affidamento condiviso è stato un intervento gradito e non casuale; si voleva, per quanto possibile, che si tornasse all’antico.
 
E come sono state superate le obiezioni?

 Molto elegantemente: girandole agli estensori in audizione e chiedendo loro se era vero che avevano oltrepassato i poteri di delega. Hanno detto, sorprendentemente, di no e la cosa è finita lì. Tuttavia, la Commissione Bianca aveva una composizione di eccellenza.
 
Come può avere commesso errori così vistosi?

 Indubbiamente il nome del Prof. Bianca è prestigioso e fuori discussione, ma con tutta probabilità la sua è stata principalmente una funzione di coordinamento. Lo si è visto anche nell’audizione alla Camera, dove la relazione è stata fatta da altri. E questi altri, detto con il massimo rispetto, erano pressoché esclusivamente funzionari ministeriali, distribuiti a pioggia molto più con il criterio della lottizzazione politica e amministrativa (“ci dobbiamo essere anche noi”), almeno apparentemente, che con quello della competenza. Per farmi capire meglio, su un numero totale di 10 mancavano tutti i nostri maggiori esperti di diritto di famiglia, da Sesta a Patti, da Cendon a De Filippis, ma non mancavano rappresentanti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, per la Funzione pubblica e per la Cooperazione internazionale e l’integrazione. Tutte figure interessanti, per carità, ma certamente non centrali per una problematica così mirata e delicata.
 
Ma la Commissione Bianca ha fatto audizioni, si è aperta a contributi esterni…

Certamente. Però ancora una volta con una scelta “particolare”, ovvero inserendo pressoché esclusivamente avvocati e magistrati – notoriamente simpatizzanti della gestione monogenitoriale – con un sapiente dosaggio delle appartenenze di “clan”. Uno di quelli e uno di quegli altri, tre di quelli e tre di quegli altri. E nessuno che rappresentasse le famiglie destinatarie dei provvedimenti, notoriamente sostenitori della bigenitorialità e della riforma del 2006. Capisco.
 
E ora chi non gradisce questo intervento cosa può fare?

 Certamente questa svolta è inaccettabile, per i contenuti e per il modo. Le vie sono la contestazione frontale della tecnica di intervento, come non lecita, e il nuovo ricorso al Parlamento con una revisione del testo. Faccio appello da subito a tutti i soggetti disponibili – dalle forze politiche al Forum Nazionale dei Mediatori, alle varie associazioni di persone e di categoria – perché sostengano da subito qualsiasi nuova iniziativa utile per ripristinare quelle tutele dei minori che, quanto meno sulla carta, si era riusciti a strappare.

Fonte: Liberamente tratto da http://lanostracampagna.wordpress.com/2014/01/07/la-legge-sul-condiviso-distrutta-come-fece-nerone/
« Ultima modifica: Ottobre 09, 2014, 14:28:27 pm da -Alberto86- »
Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti (Winston Churchill) https://storieriflessioni.blogspot.it/ il blog di Jan Quarius

Offline Stendardo

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Re:decreto di filiazione 2013
« Risposta #7 il: Gennaio 14, 2014, 23:08:31 pm »
Fonte : http://www.adiantum.it/public/3475-la-filiazione-smantella-il-condiviso---di-marino-maglietta.asp

La filiazione smantella il Condiviso - di Marino Maglietta

Marino Maglietta

03/01/2014 - 13.57

Certamente la legge 54/2006 meritava e merita un nuovo passaggio legislativo, in parte per come è stata scritta e soprattutto per come viene applicata. Non a caso proposte di modifica sono state depositate anche subito dopo il varo. Non a caso il Senato nello scorsa legislatura ha lavorato a lungo alla sua revisione, fino al voto di numerosi emendamenti. Non a caso in quella attuale sono già state depositate altre proposte di legge, che stanno percorrendo il loro iter con la consueta tradizionale lentezza, aggravata dall'essere la materia delicata e controversa.
 
Nessuno, quindi, sicuramente si aspettava che quel testo potesse essere modificato in pochi mesi, attraverso un decreto legislativo, fuori del dibattito parlamentare. E soprattutto utilizzando artificiosamente una delega che tutto prevede meno che un intervento del genere; a prescindere dalla condivisibilità o meno delle modifiche.
 
Le novità del Dlgs filiazione - Limitandosi a qualche esempio, cominciamo dall'ascolto del minore, per il quale, in effetti, la delega c'è, ma si limita a dare mandato per la «disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato».
 
Oltre a ciò, invece, si legge: «Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo». Questo dopo avere tassativamente disposto (articolo 336 del Cc) che il giudice «dispone l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento» nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
 
Ora, "dispone" significa che "deve disporre", senza eccezioni, mentre la valutazione che l'ascolto sia "manifestamente superfluo" è del tutto soggettiva anche quando i genitori sono d'accordo e c'è da chiedersi come potrà fare il giudice a stabilire che il minore non ha nulla di rilevante da dire se prima non lo sente. Né può sostenersi che l'ipotesi di un contrasto genitori/figlio è remota: si pensi a un accordo raggiunto perché il padre si vuole defilare rispetto ai compiti genitoriali e la madre è possessiva. Situazione che sfocerà in esigui contatti con il padre e nessun compito di cura.
 
E il minore adesso dovrà tacere.

Dunque regola contraddittoria e privazione del minore di un suo diritto

Altri interventi - In caso di affidamento esclusivo si prevede, a differenza di oggi, che il genitore non affidatario perda di regola l'esercizio della responsabilità genitoriale.
 
Condivisibile: ma rientra nella delega?

Ancora. L'articolo 337- ter, che sostituisce il 155, recita al primo comma: «Il figlio minore ha il diritto …». È stato soppresso lo splendido incipit della precedente formulazione «Anche dopo la separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto … ». Un inizio che sottolineava la natura permanente delle attese del figlio e al contempo i permanenti doveri dei genitori nei suoi confronti, impegnati nella cura di lui a prescindere dai propri rapporti personali. Una anticipazione anche, del carattere soggettivo e indisponibile di quei diritti. Cassato.
 
Perché? E la filiazione cosa c'entra? Con quale delega?

Andiamo avanti, alla devastante modifica del comma 3 dell'articolo 337-ter: «Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo ... In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice». Con questa aggiunta, evidentemente fuori delega, si archivia sostanzialmente la riforma del 2006, se ne viola il messaggio, si contraddice la ratio dell'intera legge, si creano le premesse per scardinare, oltre alle regole della frequentazione, anche quelle del mantenimento.
 
La fine della piena bigenitorialità - È l'ineluttabilità del "genitore collocatario", invenzione giurisprudenziale ora legittimata, che rifiuterà la forma diretta del contributo e pretenderà l'assegno; è la fine della piena bigenitorialità, la sconfessione di tutto il lavoro per la pariteticità delle responsabilità genitoriali, per le pari opportunità a favore della donna (ovvero per la madre).
 
Tutto questo mentre il senato francese approva la doppia residenza a tempi uguali come soluzione prioritaria, caldeggiata da una quantità di ricerche scientifiche, che a questo punto invece da noi va fuori legge (evidentemente in tali casi la residenza abituale non esiste). Per tacere del riproporsi della discriminazione tra i genitori, del modello competitivo vinci-perdi, che danneggerà inevitabilmente la mediazione familiare, il cui successo si fonda su un paradigma riparativo e sull'assenza di condizioni privilegiate.
 
Le critiche - Eppure queste gravi, assurde, irregolarità erano state osservate e fatte notare presso la Commissione Giustizia della Camera. Fu detto: «I citati articoli da 155 a 155-sexies, … trovano, nella trasposizione nel nuovo Capo sulla responsabilità genitoriale, una parziale riformulazione dovuta ad integrazioni prevalentemente provenienti dall'articolo 6 della legge n.898 del 1970 sul divorzio. Tali articoli rappresentano un riferimento giuridico da tempo al centro di un vasto dibattito sul tema dell'affido condiviso svoltosi durante la precedente legislatura presso il Senato ed oggi ripreso da numerose proposte di legge presentate, sul medesimo argomento, alla Camera dei deputati nella presente legislatura. … la delega … non si sofferma esplicitamente sulla modifica dei contenuti espressi negli articoli relativi all'affidamento dei figli ... Ritiene che, nell'interesse esclusivo dei figli, le norme che regolano l'affidamento degli stessi, per la particolare delicatezza del tema al quale afferiscono, debbano essere considerate nell'ambito di un'approfondita iniziativa parlamentare piuttosto che, anche solo parzialmente, per il tramite di un decreto legislativo.». (on. Bonafede, 10 ottobre 2013).
 
La risposta degli estensori - Purtroppo a queste giuste e logiche considerazioni si è inteso far dare risposta in audizione dagli stessi estensori, i quali ovviamente hanno sostenuto la mancanza di sconfinamenti, appigliandosi alla necessità di un "riordino" e di una assimilazione delle norme. Tuttavia, resta incomprensibile la necessità di rendere omogenea la legge sull'affidamento condiviso del 2006 con quella sul divorzio del 1970 che la 54 aveva il preciso scopo di cambiare nella parte riguardante i figli.
 
Un ritorno all'antico regime - La legislazione italiana in materia di affidamento fino al 2006 si fondava su un impianto monogenitoriale. La "rivoluzione copernicana" prescritta dalla riforma ha voluto il passaggio a un sistema bigenitoriale, riconoscendo ai figli conseguenti diritti. Gli interventi attuati dal decreto legislativo impongono sul punto un ritorno all'antico regime senza delega né un vero dibattito, in sostanza a porte chiuse, con una consultazione limitata agli operatori e non ai destinatari delle decisioni.
 
Qual è, dunque, il risultato finale di questa operazione? Una spoliazione delle prerogative del Parlamento, rappresentante diretto della volontà popolare, un aumento del potere discrezionale della magistratura, un incremento dei motivi di conflittualità, una riduzione dei diritti dei minori. Non c'è che augurarsi un veloce ravvedimento operoso.

Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2013-12-19/filiazione-affidamento-condiviso-maglietta-214424.php?uuid=ABUQSrB


« Ultima modifica: Ottobre 09, 2014, 14:28:59 pm da -Alberto86- »
Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti (Winston Churchill) https://storieriflessioni.blogspot.it/ il blog di Jan Quarius