Autore Topic: garanzia sulla garanzia  (Letto 1410 volte)

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Offline ilmarmocchio

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garanzia sulla garanzia
« il: Marzo 13, 2017, 10:53:56 am »
http://www.studiocataldi.it/articoli/25363-ipoteca-sulla-casa-un-inaspettata-quanto-amara-scoperta-per-il-coniuge-obbligato-al-mantenimento.asp

Ipoteca sulla casa: un'inaspettata quanto amara scoperta per il coniuge obbligato al mantenimento
Come chiedere ed ottenerne la cancellazione
casa pignorata cartello sulla porta

Avv. Germana Pagano - Capita, non spessissimo ma, ahimè, qualche volta sì! Il diritto dell'ex coniuge in favore del quale sia stato stabilito un assegno di mantenimento porta con sé particolari forme di tutela che trovano la loro fonte normativa nell'art. 156 c.c. il quale, nel sancire una serie di garanzie per l'ipotesi di inadempimento dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge e/o ai figli, ai commi 4 e 5 testualmente recita "Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818" e, ancora, nell'ipotesi di divorzio, nell'art. 8, comma 2 L. n. 898 del 1970.

Ad integrare il contenuto dell'art. 156 c.c. è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza del 19.01.1987 n. 5, ha ulteriormente esteso la portata della norma, riconoscendo il valore di titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale anche al decreto di omologazione della separazione consensuale, mentre gli Ermellini, con la sentenza n. 12428 del 20.11.1991, hanno chiarito che ben può "l'ipoteca giudiziale essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale, la prevedano, dal momento che la legge qualifica tali provvedimenti come titoli per sè validi all'iscrizione attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento".

Pertanto capita che l'ex coniuge, obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e/o in favore dei figli, pur avendo sempre provveduto al regolare e puntuale adempimento di quanto dovuto, si ritrovi, con enorme stupore e rammarico (perché nessun avviso gli è dovuto all'atto dell'iscrizione pregiudizievole), talvolta addirittura a distanza di anni, a scoprire che il proprio immobile, semmai l'unico del quale è titolare, è gravato da un'ipoteca giudiziale.

Nella prassi, dunque, ben può accadere che un soggetto venga a conoscenza di tale circostanza proprio nel momento in cui decide di far ricorso ad un finanziamento e che si veda pertanto negato l'accesso al credito.

Viene da chiedersi a questo punto quali siano i rimedi laddove il beneficiario dell'assegno rifiuti di concedere il proprio indispensabile assenso alla cancellazione del vincolo o, peggio ancora, vi opponga un netto rifiuto anche a fronte di valide proposte quale potrebbe essere la sostituzione della garanzia reale con una garanzia personale.

Al malcapitato debitore altro non resta se non far ricorso al rimedio di cui all'art. 2884 c.c. il quale dispone che la cancellazione deve essere necessariamente eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con un altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.

In giurisprudenza, seppure non manchino orientamenti di senso inverso (si veda Trib. Milano sez. X, ord., 25.10.2013), è stato ribadito, a più riprese, che la natura definitiva del provvedimento che dispone la cancellazione dell'ipoteca preclude necessariamente la possibilità di ricorrere all'art. 700 c.p.c., in considerazione del carattere non definitivo, strumentale e provvisorio della tutela d'urgenza (ex multiis Trib. Nola, 16.01.2014), ammissibile invece nell'ipotesi in cui sia richiesta la semplice riduzione dell'ipoteca, laddove essa appaia spropositata rispetto all'entità del credito vantato.

A questo punto cosa resta da fare al non fortunato soggetto obbligato?

Potrebbe offrire all'ex coniuge un' "alternativa" all'ipoteca, quale potrebbe essere una garanzia fideiussoria a prima richiesta che possa validamente sostituire la garanzia reale. E, se proprio quest'ultimo persiste nell'opporre il suo rifiuto alla cancellazione, intraprendere un giudizio ordinario, confidando in un provvedimento che, tenendo nella debita considerazione la garanzia alternativa offerta, l'affidabilità e correttezza nell'adempimento dell'obbligazione dimostrate nel corso del tempo, intervenga, supplendo a quel mancato consenso.

Fonte: Ipoteca sulla casa: un'inaspettata quanto amara scoperta per il coniuge obbligato al mantenimento
(www.StudioCataldi.it)