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ilmarmocchio:
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Affido condiviso: addio al collocamento prevalente
Il Tribunale di Brindisi detta le linee guida sulla gestione dei figli delle coppie separate
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di Valeria Zeppilli – La gestione dei minori figli di una coppia separata è una tematica molto delicata che, anche a distanza di anni dalla legge del 2006 che ha introdotto l'affido condiviso, è soggetta a un'interpretazione pratica tutt'altro che concorde e precisa.

Nel Report Istat di fine 2016 così come nella circolare Miur 5336 del 2 settembre 2015, ad esempio, è emerso che l'affidamento condiviso, pur ovviamente applicato in teoria, è del tutto ignorato nella pratica, tanto che a inizio anno in Senato si è tornato a parlare di una nuova formulazione delle norme che lo regolano, al fine di garantire a tutti gli effetti il diritto dei fanciulli alla bigenitorialità.
Coinvolgimento quotidiano di entrambi i genitori

Nel frattempo però un Tribunale, quello di Brindisi, si è portato avanti e grazie all'iniziativa della presidente della sezione civile, Fausta Palazzo, coadiuvata da un gruppo di lavoro facente capo all'avv. Mariella Fanuli della Camera Minorile, ha stilato delle linee guida per la sezione famiglia dell'ufficio (qui sotto allegate) che, di fatto, cancellano il concetto della collocazione prevalente a vantaggio di un coinvolgimento quotidiano di entrambi i genitori nella crescita e nell'educazione dei figli.

Ciò avviene, innanzitutto, con la precisazione che i figli devono essere domiciliati presso entrambi i genitori, mentre la residenza ha valenza puramente anagrafica. La scelta della residenza abituale è definita con il solo scopo di individuare il giudice competente nel caso in cui uno dei genitori si allontani unilateralmente insieme ai figli.

Ai minori, poi, vanno garantite pari opportunità di frequentare sia la mamma che il papà, anche se non necessariamente trascorrendo tempi identici con ciascuno di loro. Ma se alla fine dell'anno i piccoli avranno trascorso più tempo con un genitore piuttosto che con l'altro, per il Tribunale di Brindisi ciò dovrà essere dipeso non da un'imposizione legale definita a priori, ma da esigenze casuali dei figli. Insomma, "se le cose sono andate così, poteva anche accadere il contrario", pur restando salve eventuali situazioni di impossibilità materiale, oggettive e dimostrate.
Spese e mantenimento

La stabilità logistica, in sostanza, lascia il passo al coinvolgimento paritario di mamma e di papà nella vita di tutti i giorni dei minori, anche sotto il punto di vista economico.

Si pensi alle spese che, alla luce dell'opinabilità della classificazione di quelle straordinarie, saranno ora distinte tra prevedibili e imprevedibili, stabilendo che le prime sono assegnate all'uno o all'altro genitore per intero mentre le seconde sono divise in proporzione delle risorse.

Per quanto riguarda il mantenimento, poi, il Tribunale di Brindisi ha chiarito di non poter ritenere assolti i doveri di un genitore in tal senso mediante la fornitura di denaro all'altro attraverso un assegno, ipotesi da limitare ai casi in cui le differenze di contributo non possono essere compensate attribuendo i capitoli di spesa più onerosi al genitore più abbiente. La forma di mantenimento corretta, infatti, è quella diretta, ovverosia quella in cui ogni genitore assume "una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica".
Casa familiare

L'addio al collocamento prevalente cagiona ripercussioni anche sulla spinosa questione dell'assegnazione della casa familiare: visto che la frequentazione dei minori con i genitori è equilibrata, l'immobile resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Nel caso di comproprietà, il genitore che abbandona la casa sarà gravato di un mantenimento "scontato" del 50% del costo della locazione di un appartamento con caratteristiche simili.
Ascolto e mediazione

Le linee guida, infine, si occupano di altri due aspetti importanti: l'ascolto del minore e la mediazione familiare.

Con riferimento al primo, il Tribunale di Brindisi prende posizione dinanzi al contrasto tra gli articoli 337-octies e 315-bis del codice civile, optando per quest'ultimo e chiarendo che se l'ascolto è richiesto non può essere negato.

Per quanto riguarda la mediazione familiare, invece, si precisa che le coppie saranno invitate a inserire il ricorso a tale strumento nelle ipotesi di contrasti insorti successivamente.

COSMOS1:
magari  ;)

Vicus:
Era ora!

Sardus_Pater:
Fatta la sentenza, scovato l'inganno :shifty: .

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