Certo, ma se non era di tuo gradimento lo potevi denunciare per stalking
non lo hai fatto ma lo potevi fare, questo è il problema
il problema è definire un reato, il danno che ne deriva e la conseguente misura punitiva in base al sentimento. Problema che sussiste non definendo precisamente cos'è una molestia e cos'è uno stupro, o cos'è lo stalking secondo un parametro sociale più o meno uniformemente condiviso, ma lasciandolo nel buio dell'interpretazione individuale.
Non, lui non era uno stalker
non l'ho sentito mai invadente
e appunto tu no, magari a un'altra dava fastidio perchè percepiva il pedinamento o la ricerca di informazioni su di lei come una minaccia
E' prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni
per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da .
- cagionare un perdurante e grave stato di ansia ;
- cagionare un perdurante e grave stato di paura ;
- ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ;
- ingenerare un fondato timore per l'incolumità di persona
al medesimo legata ;
insomma io qui vedo che il reato è tutto fondato sulla psicologia della vittima.
Così formulato si avrà da una parte la protesta di chi si sente ingiustamente accusato per aver magari tentato di riannodare una relazione, o di iniziarla, dall'altra chi accusa la legge di malfunzionamento perchè non assicura alla giustizia chi considera colpevole perchè le ha causato ansia e paura.
Lo stesso problema si è presentato (e si presenta) con la legge sulla violenza sessuale del 1996 che ha unificato le fattispecie di violenza carnale e di molestia. E si assistono a sentenze contradditorie dove non è ben chiaro quale dovrebbe essere la zona erogena, per cui si può condannare qualcuno che ha toccato una caviglia e i polpacci
http://napoli.repubblica.it/dettaglio-news/roma-14:52/3198579, e condannare prima e poi assolvere qualcuno che ha sfiorato il seno
http://www.corriere.it/cronache/09_luglio_24/cassazione_toccava_colleghe_3b799fec-7866-11de-96fb-00144f02aabc.shtmlQuesto, secondo me, sarà sempre più presente, anche in altri ambiti, per esempio in materia di lavoro, o di infortuni dove, si sta affacciando il tema della difficoltà psicologica in seguito agli infortuni, tutto un versante che si fa strada con riferimento al lavoro femminile in primis.
Si andranno sempre più a definire le violenze e le sofferenze "psicologiche" con tutto ciò che comporta in termini di malintesi e di differenze di sensibilità individuale.
E però, al momento, appunto, sia in ambito sessuale che in ambito lavorativo questa giurisdizione poggiata sul "sentiment" (non saprei definirla altrimenti) partendo dall'elemento femminile non può che tener conto solo della realtà di metà dell'umanità.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_PUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Rapporti/ANMIL/info-753752951.jsp