Mentre il Paese si dibatte nei problemi che ben sappiamo, c’è chi spinge – le note lobby, e il “soidisant” Partito Democratico a guida estero-diretta di Enrico Letta – per l’approvazione del Disegno di Legge
liberticida Zan. Abbiamo posto qualche domanda su questo progetto ad Aldo Vitale, avvocato:
D: La prima viene naturale:
ma esiste un problema di cosiddetta”omofobia” in un paese, come l’Italia, che il Rapporto Pew considera in realtà uno dei più tolleranti?
R: Sì nella misura in cui esistono tutti gli altri reati; no nella misura in cui non soltanto nel caso dell’omofobia non si supera il numero della soglia minima di altri reati, ma neanche quella sufficiente per poter definire la situazione attuale come emergenziale (parimenti a quella brigatista, mafiosa o terroristica, per intenderci) che addirittura richiede l’approvazione urgente di norme speciali. In questo senso oltre il Rapporto giustamente da Lei menzionato, sia sufficiente compulsare i dati degli ultimi 6-8 anni dei rapporti dell’OSCE sui crimini d’odio da cui
risulta non soltanto la bassissima percentuale di crimini d’odio commessi per motivi di discriminazione omofobica o transfobica, ma addirittura che la vera emergenza – se ne esiste una – riguarda semmai i crimi d’odio compiuti per motivazioni religiose, soprattutto ai danni delle comunità cristiane. Il rapporto del 2019, per esempio, rivela che i crimini d’odio per motivi religiosi, in Italia, sono esattamente il doppio di quelli per motivi omo-transfobici, cioè, rispettivamente, 207 e 107; eppure nessuno ha mai dichiarato una emergenza sul tema della sacrofobia in genere e della cristianofobia in particolare. Si pensi che emergenze reali con numeri stratosferici, come i 18.000 minori stranieri scomparsi in appena un biennio, sono del tutto ignorate e nessuno parla di approvare norme ulteriori oltre quelle esistenti.
D: Se anche fosse, dato e non concesso, che esistesse un problema del genere, il DDL Zan potrebbe essere un deterrente? Non esistono già nel Codice Penale aggravanti per i reati commessi per futili motivi et similia?
R: Si parte da una concezione errata del diritto in genere e di quello penale in particolare. Il diritto penale di uno Stato di diritto si limita a punire i comportamenti, e questo già accade con le norme in vigore;
il diritto penale di uno Stato totalitario, invece, (si pensi alla Cina di Mao) mira a correggere il comportamento, il pensiero e la coscienza. Prova ne sia che il DDL Zan intende punire non solo l’istigazione, ma anche la semplice propaganda di idee. Chi stabilisce cosa è o non è propaganda?
Chi valuta e con quali criteri se una idea è generatrice di odio o meno? Per esempio tra i tanti possibili: in un passo del suo ultimo libro prima della sua scomparsa Oriana Fallaci (“Oriana Fallaci intervista se stessa. L’apocalisse”) scrive che i rapporti tra persone del medesimo sesso per lei non sono un problema, almeno fin quando non diventano una ideologia che mira a rovesciare e stravolgere l’ordine politico e giuridico esistente: questo scritto sarebbe lecito o vietato qualora il DDL Zan venisse approvato? Ad ogni modo, non soltanto le norme del Codice Penale esistono, e puniscono già l’omicidio, le percosse, le lesioni personali, l’ingiuria, la diffamazione, oltre le aggravanti ex art. 61 da Lei giustamente menzionate, ma esiste anche la cosiddetta “Legge Mancino” che punisce i crimini d’odio. Se si fosse voluto intervenire giuridicamente, con la prudenza e la sapienza necessaria di cui il legislatore italiano si dimostra sempre più sprovvisto, si sarebbe potuto semplicemente modificare l’elenco dei crimini da tale legge contemplati aggiungendo, oltre le presenti discriminazioni razziali o etniche, anche quelle di carattere sessuale, senza la necessità di introdurre una nuova disciplina che confligge con i principi generali dell’ordinamento, con i principi fondamentali della legge penale, con diritti e libertà costituzionalmente garantiti, e con la stessa logica fondativa dello Stato di diritto. Non soltanto il DDL Zan non potrà essere un deterrente in questo senso, anche perché la legge penale molto raramente ha efficacia dissuasiva nei confronti degli scopi criminali di quanti hanno deciso di compiere un atto illecito, ma
rischia di espletare una funzione deterrente nei confronti di chi vorrebbe esercitare legittimamente diritti e libertà (pensiero, parola, insegnamento, credo religioso ecc) oggi concessi e a rischio di compressione se non di vera e propria soppressione per opera del DDL Zan. Ecco perché incontri come quello che si terrà on line sulla piattaforma Zoom il prossimo giovedì 22 aprile alle ore 21, organizzato dall’associazione Family day – Difendiamo i nostri figli (iscrizioni@difendiamoinostrifigli.it), e per il quale vorrei ringraziare Aldo Bonsignore e Pietro Varesi, rappresentano non soltanto la rivendicazione di uno spazio di riflessione e di critica razionale in un mondo oramai del tutto acritico, ma anche di
affermazione della libertà di parola e di coscienza prima che sia troppo tardi.
D: Da un punto di vista giuridico e costituzionale,
non è pericoloso e discriminante creare “categorie protette” ?
R: Anche in questo caso ci si trova dinnanzi ad un equivoco logico, prima che giuridico o costituzionale, che fonda il DDL Zan. Delle due l’una:
o le persone di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere (per utilizzare le stesse formule sancite dall’articolo 1 del disegno di legge in questione) sono uguali a tutte le altre, e quindi sono già tutelate come tutte le altre persone dalle norme in vigore non necessitando di tutele specifiche,
oppure non sono uguali (e non si comprende perché però) meritando allora una normazione ad hoc, un po’ come si fa con le specie protette, o con gli immobili di valore storico-artistico, o con tutto ciò che per un motivo o per un altro non può ricadere all’interno del cosiddetto “cono di normalità”.
E’ paradossale, tuttavia, che proprio coloro che rivendicano la propria normalità pretendano un trattamento giuridico specifico e rafforzato che nella sua forma e nella sua sostanza nega proprio quella normalità a cui ci si appella. Non occorre essere giuristi per comprendere un tale cortocircuito mentale.
Ad ogni modo, se si volesse davvero evitare ogni discriminazione, si sarebbe dovuta contemplare anche l’eterofobia, probabilmente statisticamente minoritaria, ma in linea di principio non escludibile apriori proprio in virtù dei caratteri di astrattezza e generalità che dovrebbero contraddistinguere ogni legge dello Stato.
D: Ma se la realtà dei fatti, come appare probabile, non è tale da giustificare le misure comprese nel DDL,
quale è allora il vero scopo? C’è chi parla di un tentativo di modificare la percezione, cioè la legittimazione di comportamenti che soggettivamente si possono approvare o condannare. Esiste il pericolo con questo DDL che venga
imposta una percezione unica?R: Quale sia il vero scopo di una normativa pensata male e scritta anche peggio, nessuno può realmente saperlo. Ci sono però vari indizi che lasciano dedurre quali siano le reali intenzioni di chi la suddetta normativa ha pensato, cioè
sanzionare il pensiero diverso che non intende allinearsi con l’ideologia genderista attualmente sempre più aggressivamente diffusa, specialmente con i mezzi di comunicazione di massa. Così si spiega perché il DDL Zan intenda punire chi propaganda idee (art. 2); così si spiega perché il DDL Zan punisca non soltanto i comportamenti individuali, ma anche le associazioni (art. 3); così si spiega perché il DDL Zan dispone la
sospensione condizionale della pena per l’eventuale reo che acconsentisse di svolgere attività retribuita presso le associazioni delle vittime del reato per cui è stato condannato (art. 5); così si spiega perché il DDL Zan intenda
obbligare le scuole a svolgere programmi contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia all’interno delle loro offerte formative (art. 7).
Che si vada già prima della sua approvazione verso un pensiero unico lo dimostra la mobilitazione generale del mondo dello spettacolo, peraltro fisiologicamente sprovvisto delle cognizioni giuridiche minime per poter cogliere i numerosissimi profili problematici di un simile disegno di legge,
attivatosi in massa (e sorprendentemente senza nessuno spirito critico contrario) per sostenere il DDL Zan. Invertirei, quindi, il rapporto causa-effetto, per cui il pensiero unico non sarà il figlio del DDL Zan, soltanto perché in sostanza ne è il padre, anche se nessuno pone mente a questo aspetto, poiché, in definitiva, aveva ragione Walter Lippmann allorquando ebbe a precisare che «
quando tutti pensano allo stesso modo, nessuno pensa davvero».
D: Quali ricadute sulla libertà di pensiero, opinione ed espressione tutelate dalla Costituzione potrebbe avere il DDL Zan? E sulla libertà religiosa?
Sarà ancora possibile leggere in Chiesa pubblicamente San Paolo? Sarà ancora possibile dire che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre? E gli esempi potrebbero essere molti…
R: Questo è l’aspetto più critico di tutto il DDL Zan come emerge dal tenore dell’articolo 4 che vorrebbe (senza riuscirci) introdurre una cosiddetta “clausola salva-idee”. Anche qui però bisogna evidenziare il paradossale equivoco di fondo. Delle due l’una: o il DDL Zan non
costituisce una minaccia per libertà costituzionali fondamentali come quella di pensiero, di coscienza, di parola, di insegnamento, di professione del proprio credo religioso o filosofico, e quindi l’articolo 4 è inutile, oppure l’articolo 4 è necessario
proprio perché il DDL Zan mette a rischio le suddette libertà costituzionali e dunque non potrebbe e dovrebbe essere approvato dal Parlamento. Il problema si pone non soltanto per San Paolo, ma per tutto
un universo di teologia, filosofia, letteratura che rischia di essere censurato se considerato come propaganda di idee di odio omofobiche o transfobiche. E non si tratta di una mera ipotesi, posto che,
tra i tantissimi esempi possibili, la scrittrice J.K Rowling, l’autrice di Harry Potter, è stata invitata dalle colonne del progressista “The Washington Post” a posare la penna in quanto accusata di omofobia per aver dichiarato che la natura umana è fondata sulla differenza sessuale e sessuata secondo la dicotomia maschile-femminile.
Sarebbe possibile in questa direzione censurare la Divina Commedia di Dante, come in passato alcune associazioni LGBT avevano chiesto , nonché la Summa Theologiae di S. Tommaso d’Aquino in cui si legge che «la diversità dei sessi rientra nella perfezione della natura umana» (I, q. 99, a. 2, ad. 3), o anche le riflessioni di Thomas Mann secondo il quale è assurdo rapportare alle coppie del medesimo sesso dimensioni come il matrimonio o la fedeltà che sono antropologicamente fondati sulla differenza di sesso, o anche le parole di Papa Francesco per il quale si assiste ad «un grande nemico del matrimonio, oggi: la teoria del gender. Oggi c’è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono, ma non si distrugge con le armi, si distrugge con le idee. Pertanto, bisogna difendersi dalle colonizzazioni ideologiche» (Incontro con sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi e agenti di pastorale, 1 ottobre 2016, Viaggio in Georgia). Il DDL Zan, in questo senso, è decisamente liberticida e contrario alla Costituzione, per questo invece di essere sponsorizzato dai personaggi dello spettacolo, dovrebbe essere problematizzato e ritirato, o quanto meno ripensato, perché i diritti ideologici dei pochi non si possono tutelare a discapito dei diritti costituzionali dei molti. Nella direzione della problematizzazione si muove la meritoria opera di documentato commento giuridico dell’intero DDL Zan appena pubblicata per le edizioni Cantagalli a cura di Alfredo Mantovano e del Centro Studi Livatino, dal titolo “Legge omofobia, perché non va”, in cui diversi giuristi (magistrati, avvocati, docenti, ricercatori) esaminano la questione alla luce della ragion giuridica, volume che con tutta evidenza costituisce un faro nella
notte oscura che il diritto sta vivendo in questo periodo, libro indispensabile per chiunque desiderasse comprendere oltre gli slogan, scavalcare i luoghi comuni, investigare al di là dei muraglioni ideologici.
https://www.marcotosatti.com/2021/04/21/il-ddl-zan-vuole-punire-pensiero-e-coscienza-la-diversita-delle-idee/