Ho letto il testo del DDL Zan e personalmente, a parte l'articolo 4, che ricorda il testo di una legge fascista (e rivela una certa confusione nelle intenzioni del legislatore), trovo che sia utile alla causa della questione maschile.
Noi dobbiamo appoggiare qualsiasi legge che ci tuteli da discriminazione e violenza in quanto maschi (sesso biologico), in quanto uomini (identità di genere) - e che ci preservi dall'eterofobia (orientamento sessuale).
Inutile analizzare qui l'erroneità dell'articolo 4. Per chi fosse interessato, ecco una spiegazione cristallina:
https://www.tempi.it/articolo-4-ddl-zan-a-rischio-liberta-espressione/Qui mi interessa individuare piuttosto il
cosa e il
perché di quell'articolo, per verificare se possano attuarsi delle riscritture idonee a un contesto democratico.
Per quanto riguarda il
cosa, a me sembra che il tema centrale dell'articolo 4 non sia tanto, nell'intenzione del legislatore, il problema delle idee e dei convincimenti; secondo me il discorso in questione "copre" un altro tema che è quello del
consenso, cui fa da pendant quello della
consapevolezza.
In particolare questa parte, "sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni", verte tutta sulla
consensualità e, di conseguenza, sulla libera espressione del
dissenso.
La seconda parte, "nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte", verte più nello specifico sul problema della
consapevolezza e di conseguenza sulla tutela della
salute.
La terza parte, "purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti", verte sul problema generale della
sicurezza.
Ovviamente questi problemi, che ho definito "generali", sono in realtà contestuali all'oggetto della legge. Ora: come si può riscrivere l'articolo in modo che non sia lesivo della libertà d'espressione?
Non sono certo in grado di scrivere un testo legislativo, ma comunque intendendomi abbastanza di filosofia del diritto posso fornire uno schema adatto al caso.
A mio avviso è innanzitutto fondamentale rovesciare l'ordine in cui sono presentate le istanze. Quello della sicurezza è il tema prioritario, cui segue quello della salute/consapevolezza, cui segue quello del consenso. Si tratta di una questione di ordine logico-psicologico: il consenso è possibile solo sulla base della consapevolezza, la salute (è questo il senso di quel "fatte salve") solo sulla base della sicurezza.
Dunque la parte finale deve stare in cima al testo dell'articolo, e deve vietare le espressioni di convincimenti, idee, condotte, riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte
purché idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
Una volta introdotto il principio di sicurezza, la tutela della salute e del consenso discendono logicamente.
Quello che l'articolo potrebbe e forse dovrebbe fare, è - piuttosto che ribadire i diritti fondamentali "facendoli salvi" -, farli salvi introducendo ulteriori divieti che
contrastino e
puniscano, nell'ordine:
1 - le azioni volte a
limitare e
contrastare le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte;
2 - le azioni volte a
limitare e
contrastare la libera espressione di convincimenti od opinioni.
Chiaramente questi nuovi divieti e queste nuove punizioni devono riguardare i temi specifici della legge, ma lo schema da me proposto si può estendere in effetti anche a vari altri ambiti.
Dunque, nel dettaglio, il punto 1 deve introdurre delle norme per la salvaguardia della
salute sessuale, che investe tutta l'area problematica relativa alla
consapevolezza, cioè al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte.
Il punto 2 deve introdurre delle norme che vadano ad ampliare la legge contro la violenza sessuale,
fondando il riconoscimento
del consenso e della sua assenza sulla libera espressione del dissenso, nei casi relativi alla
attività sessuale, alla
selezione sessuale e alla
definizione o autodefinizione dell'identità di genere.