Il Tribunale Amministrativo del Lazio si occuperà del ricorso presentato da due avvocati cagliaritani contro il provvedimento, che violerebbe la Costituzione. Questo è il collegamento:
https://www.cagliaripad.it/542637/green-pass-due-legali-cagliaritani-portano-il-governo-davanti-al-tar/§§§
COMUNICATO
E’ istruttivo leggere la definizione del green pass contenuta nel sito del governo per accorgersi di come il sigillo verde non sia l’ultima trovata per fronteggiare una
presunta emergenza sanitaria, ma
la completa marchiatura digitale della popolazione italiana in cambio dell’esercizio, comunque controllato, limitato e revocabile, delle proprie libertà fondamentali.
Si tratta di un ricatto sintetizzabile nell’aut aut: o ti sottoponi al siero genico sperimentale, assumendoti totalmente ed esclusivamente la responsabilità degli effetti avversi (che sono tanto più gravi, quanto più è bassa l’età della cavia) o sei condannato alla morte civile.
Riportiamo di seguito le informazioni tratte dal sitoappositamente predisposto dal governo e intitolato: Certificazione Verde Covid-19. EU digital COVID certificate (per chi volesse approfondire in appendice è riprodotto il testo del DL relativo 105 del 23/7/2021):
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:
partecipare alle
feste per cerimonie civili e religiose;
accedere a
residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
servizi di
ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età (ossia fino a 11 anni) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Ci limitiamo ad evidenziare solo due tra le tante palesi violazioni di ogni principio di convivenza civile e democratica:
l’imperterrita legiferazione in sacris, con un’ingerenza abnorme nella sfera giuridica della Chiesa in contrasto con l’art. 7 della costituzione e le norme concordatarie, limitando / condizionando la partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
l’esclusione dai “concorsi pubblici”, e cioè un ulteriore colpo di coda distruttivo dell’art. 1 della costituzione, principio cardine della Repubblica Italiana che si fonda proprio sul lavoro.
Alla luce di quanto sopra, presentiamo una serie di riflessioni:
il fatto di condizionare l’accesso a un amplissimo ventaglio di attività (ristorazione, sport, svago, cultura, turismo, commercio, ricreazione) anche in zona bianca, ossia a prescindere da qualsiasi situazione epidemica, decretando di fatto che non esiste più alcuna condizione normale,rende evidente la finalità di questo ennesimo e gravissimo attentato alla libertà e alla nostra dignità di uomini liberi: l’interesse non è la tutela della salute, ma il controllo capillare e totalitario della popolazione.
Ricordiamo che dal 2014 l’Italia è diventata capofila nelle campagne vaccinali dell’Unione Europea.
Il modello, come del resto già anticipato da diversi politici, è quello del social credit cinese: monitoraggio completo della persona fin nella sfera più intima delle proprie scelte personali per attribuire un punteggio in base alla conformità al modello imposto dal regime, in base al quale concedere o limitare le libertà personali.
Il green pass vaccinale è quindi lo strumento terribile con cui si “educa” la popolazione all’accettazione del principio secondo cui la fruizione di servizi pubblici anche essenziali è subordinata ad una determinata condotta, che solo formalmente appare una scelta individuale, mentre in realtà non è più frutto di libera scelta perché tutto il sistema costituzionale viene di fatto svuotato dall’interno introducendo il concetto di “
social credit”.
La prospettiva di doversi sottoporre ad esami frequenti e invasivi o, peggio, ad un farmaco sperimentale dall’efficacia quantomeno dubbia e dagli effetti avversi in gran parte ignoti, di certo censurati ma già ampiamente riscontrabili, senza alcuna possibilità di risarcimento in caso di danni, comporterà drastiche conseguenze per il turismo (anche in considerazione del periodo dell’anno in cui è stato approvato il famigerato dl) e per tantissime attività commerciali.Quelle che erano riuscite a sopravvivere alla prima fase dell’era Covid riceveranno il colpo di grazia. Pensate che incentivo per i turisti stranieri scegliere come meta per le vacanze un luogo dove sarebbero costretti al vaccino sperimentale o a continui tamponi per entrare in un museo o per accedere a una sagra di paese …
L’Unione Europea ha convalidato 5 terapie che saranno disponibili in tutti gli ospedali degli stati membri. Queste terapie, che porteranno alla guarigione nell’arco di 48 ore, con un’efficacia del 99%, saranno obbligatorie ed inserite nel protocollo per la cura del Covid-19 dai primi di ottobre. Sono le stesse cure utilizzate per personaggi pubblici come Boris Johnson, Donald Trump, Silvio Berlusconi e dai vip guariti in pochi giorni senza sottostare alla “vigile attesa e tachipirina” imposta dal ministero della salute.
Con l’approvazione del nuovo protocollo curativo decadrà quindi l’emergenza che autorizza la sperimentazione dei vaccini genici anti Covid-19. In tal caso infatti verrebbe meno la condizione che presume l’inesistenza di altre terapie (che già sappiamo non vera, stante l’amplissima casistica di persone guarite con la terapia domiciliare precoce) e di conseguenza non sarebbe più possibile imporre obbligatoriamente farmaci sperimentali e in gran parte inefficaci.
La vaccinazione massiva comporta l’insorgere delle varianti, non garantisce l’immunità ed espone al rischio di contrarre gravi patologie, ed è quindi grottesco che vari politici e gran parte dei media stiano esercitando da mesi fortissime pressioni per incrementare la vaccinazione di massa.
E’ un provvedimento discriminatorio, che distrugge l’umano e il tessuto sociale, e alimenta il dissenso, fino al rischio dello scontro civile, come la nutrita partecipazione alle manifestazioni spontanee di protesta fa presagire. Genera, inoltre, conflitto di interessi tra chi è costretto a scegliere se vietare accesso alle proprie attività e la necessità di sopravvivere, trasformando di fatto gli esercenti in controllori di stato sotto ricatto, anzi istituendo il ricatto come unica modalità per godere dei diritti costituzionali.
Il conflitto sociale ed economico in tal modo si sposta sulle categorie “vaccinato / non vaccinato“, laddove il primo percepirà sé stesso come un privilegiato e potrà scaricare la sua frustrazione, il suo disagio socioeconomico sul non vaccinato, discriminandolo e isolandolo, attuando una conflittualità e divisione funzionali al sistema.
Il dl 105 alimenta una falsa sicurezza nei vaccinati, che non trova alcun fondamento nella realtà medico scientifica. Basti ricordare i numerosi focolai di Covid nelle strutture sanitarie in cui i degenti e l’intero personale sono stati sottoposti al siero genico, gli oltre mille contagiati tra i 20.000 vaccinati all’indomani della partecipazione al Festival di Utrecht, i venti contagiati di Covid tra l’equipaggio conforme ai criteri del green pass a bordo dell’Amerigo Vespucci …
Paradossalmente, quelli “abilitati” dal green pass saranno privati della libertà più ancora dei non vaccinati, dal momento che tutti i loro movimenti verrebbero controllati e mai si potrebbe venire a sapere come e da chi.
Con il marchio digitale verde la deriva totalitaria del nostro paese compie un incredibile balzo in avanti; è quindi necessario opporvisi come è già stato fatto in passato con l’App Immuni, nuovamente riproposta oggi sul sito del governo.
Come possiamo difenderci?
Con il dl 105 ci troviamo di fronte ad abuso plurimo di normative, artatamente confusionarie, e ad una babele di provvedimenti riesumati.
All’ormai tragicamente consueto sfregio di ogni principio di diritto naturale, si aggiunge la violazione specifica dell’art. 3 della Costituzione con l’introduzione di una discriminazione incompatibile con il
Regolamento CE 953/21, che ha ribadito la risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 2021 n. 2631 confermando e garantendo la tutela della libera scelta rispetto alla vaccinazione.
Il dl assegna la titolarità del controllo del green pass agli esercenti, quando invece l’unico titolare dei dati sanitari è l’Autorità Sanitaria.
Il presunto obbligo giuridico è quindi inapplicabile perché manca del presupposto di titolarità di chi lo esige e che
non ha alcuna legittimazione a chiedere tali dati.
La richiesta di green pass è quindi totalmente illegittima, e altrettanto illegittimo per gli esercenti sarebbe pretenderne l’esibizione da parte dei clienti i quali, di conseguenza, non hanno nessun obbligo di fornire alcun dato sanitario privato.
Inoltre il dl 105 assegna agli esercenti la titolarità della privacy, con la conseguente responsabilità civile e penale di acquisire, trattare e conservare i dati dei clienti (informazioni personali che comprendono dati anagrafici, sanitari, giudiziari) in base alla normativa vigente e all’interesse pubblico. Può quindi controllare il marchio verde ma non può usare l’app di verifica, che è personale e subordinata alla concessione – da parte del singolo che l’ha scaricata sul proprio smartphone – dei propri dati alla ditta fornitrice dell’app.
L’esercente si troverebbe a controllare dati per conto terzi (Ministero della Salute) senza esserne un dipendente (funzionario ASL), posto che il green pass può essere considerato alla stregua di un estratto del Fascicolo Sanitario Elettronico (il cui accesso è consentito solo a determinate figure sanitarie e professionali, previo consenso del paziente); inoltre non ha il controllo dei dati che non è neanche titolato a richiedere.
Si configurerebbe quindi il reato di traffico illecito di dati sensibili sanitari sotto la sua totale responsabilità, posto che il cliente “controllato” dovrebbe come minimo dare consenso scritto dopo debita informativa e sottoscrizione di liberatoria.
Infine,
l’esercente non può incrociare il green pass con i documenti d’identità (prerogativa esclusiva delle Forze dell’Ordine), ed è gravissimo che sull’App siano presenti anche i dati anagrafici.
Di conseguenza, se l’esercente fa entrare chiunque senza problemi rischia al più un verbale di accertamento (non la chiusura da parte delle Forze dell’Ordine, in quanto sanzione accessoria sulla sanzione amministrativa, che quindi spetta al Prefetto). Pertanto, se dovesse arrivare un’eventuale sanzione si seguirà l’iter per l’impugnazione o avanti al Prefetto o successivamente avanti all’autorità giudiziaria.
Al contrario, richiedere il green pass esporrebbe l’esercente alla commissione di una serie di reati legati alla violazione della Privacy, che includono anche profili penali, pene pecuniarie e risarcimenti non quantificabili.
Per i titolari degli esercizi commerciali rientranti nel dl 105 il consiglio è quindi di non richiedere alcun green pass. Qualora dovessero ricevere una visita ispettiva da parte di esponenti delle forze dell’ordine (che, paradossalmente, allo stato, non hanno alcun obbligo di munirsi di green pass e quindi non sarebbero in possesso in primis loro stessi del marchio verde lasciapassare per entrare nella struttura ristorativa che pretenderebbero di verificare),
potrebbero in realtà anche rifiutarne l’ingresso se non muniti di green pass, o rispondere che tutto è in regola e che non sono autorizzati a mostrare informazioni il cui unico titolare è l’Autorità Sanitaria.
Lo stesso tipo di risposta vale anche per i clienti (per i quali oltretutto il dl 105 non prevede alcuna sanzione, anche se non mancherà chi – ignorando- le eleverà) che ricevessero la stessa richiesta dalle forze dell’ordine – che peraltro non avrebbero alcun titolo per disturbarli, non svolgendo in quel momento attività di indagine o di polizia per commissione di reati e all’interno di un esercizio privato: “Non esibisco alcun green pass perché chi me lo richiede non è titolato ad esigerlo” oppure: “Ho già regolarizzato tutto con il titolare della struttura” .
Rientrando tutta la materia nel campo degli illeciti amministrativi, la cui contestabilità è – come visto – farcita di illegittimità, l’eventuale dichiarazione non conforme rientra pienamente nella indiscutibile legittima difesa.
E’ quindi ora di reagire su diversi fronti, anzitutto con la disobbedienza civile e con il boicottaggio delle attività che chiederanno il green pass.
Di fronte alla richiesta di esibizione del marchio verde per l’accesso a servizi o strutture,
è necessario rifiutarsi categoricamente, facendo notare che impedire l’accesso a chi non dispone del green pass rientra nell’incitamento all’odio per ragioni politiche (si tratta infatti di discriminazione politica, che nulla ha a che vedere con le millantate ragioni sanitarie).
A tali motivazioni si possono aggiungere quelle di carattere religioso di fronte a vaccini contaminati dall’aborto (infatti quelli commercializzati nel nostro paese utilizzano tutti linee cellulari di
feti abortiti).
Se l’esercente dovesse insistere, dunque, o si decide di boicottarlo andando altrove, magari dicendoglielo così da raffigurargli concretamente il mancato guadagno, o lo si può esortare a chiamare le forze dell’ordine. In ogni caso si provvederà a lasciare una recensione negativa e a segnalarlo ai propri contatti o in rete, dove esistono già applicazioni e gruppi a tale scopo.
Alcuni esercizi commerciali hanno cambiato immediatamente registro, dopo una manciata di recensioni negative sui social per questo motivo. Esistono già diversi casi.
Anche noi di Iustitia in Veritate possiamo peraltro attivarci con azioni legali singole o collettive per difendere i diritti di chi – esercente o avventore – voglia reagire contro questa
ennesima impostura legislativa sul green pass. Far dipendere l’accesso ad un bar o ad una palestra dal possesso di un simile documento può infatti costituire un reato, e la normativa in questione è inapplicabile perché contrastante con la Costituzione e tutta la normativa della stessa Unione Europea.
Esiste poi la possibilità di
manifestare pubblicamente il proprio dissenso.
E’ importante partecipare alle manifestazioni che si stanno moltiplicando nel nostro paese, sull’esempio di quello che sta accadendo in altre nazioni europee, in primis la Francia.
Sabato 24 luglio migliaia di italiani sono scesi nelle piazze di 80 città a protestare contro il gravissimo attentato alla propria libertà e dignità di uomini liberi.
Iniziative simili continueranno e probabilmente si intensificheranno nelle prossime settimane.
Questa è una fondamentale battaglia di civiltà da cui dipenderà il nostro futuro e quello dei nostri figli.
Casistiche di interesse.
Molti ci hanno scritto sottoponendo diverse situazioni; ne riportiamo alcune tra le più rilevanti:
Servizi acquistati precedentemente alla promulgazione del dl 105. Es: biglietti per spettacoli teatrali, concerti, abbonamenti a palestre, soggiorni in strutture alberghiere…
L’imposizione del marchio verde per l’accesso è condizione per la risoluzione del contratto, richiedendo il rimborso. E’ possibile chiedere anche il risarcimento dei danni (es. da vacanza rovinata).
Anche qui vale il suggerimento generale:
rifiutarsi di esibire il green pass con le motivazioni sopra descritte, con eventuale boicottaggio della struttura (se necessario).
Ingresso a strutture pubbliche (musei, biblioteche …).
Far comunque valere le proprie ragioni anche se chiaramente trattandosi di struttura pubblica il contesto è diverso: “
Ho scelto di non avere il marchio verde con me per motivi politici. Questa è discriminazione politica”. Chiedere che venga chiamato il direttore responsabile e/o agire come sin qui esposto.
Inibizione dell’accesso a strutture sanitarie, pronto soccorso…
In questo caso è possibile presentare denuncia per ostacolo nell’accesso a struttura pubblica e/o per omissione soccorso.
Richiesta di green pass per i dipendenti delle strutture interessate dal dl 105 da parte dei titolari.
I titolari degli esercizi interessati dal dl 105 non sono autorizzati a imporre il green pass ai propri dipendenti (che nei fatti si tradurrebbe nell’imposizione del siero genico sperimentale, per evitare il disagio fisico, psichico e economico di sottoporsi a continui tamponi). R
icordiamo la posizione del Presidente della Camera Fico, che ha bocciato la proposta di Confindustria sul pass obbligatorio per i dipendenti sui luoghi di lavoro, ribadendo invece la piena libertà di accesso al Parlamento.
Non solo quindi ai parlamentari non è richiesto alcun green pass per recarsi al lavoro, ma neppure per servirsi del ristorante di Montecitorio.
Ne consegue che anche per l’accesso alle mense aziendali non deve essere richiesta l’esibizione di alcun marchio verde.
https://www.marcotosatti.com/2021/07/31/iustitia-in-veritate-greenpass-illegittimo-chiedere-rifiutarsi-e-o-denunciare/