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La giustizia "maschilista"

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Grifone.nero:

--- Citazione da: fabriziopiludu - Ottobre 18, 2009, 16:19:32 pm ---Connubbio con cui ci ha abbastastanza stufato quel troll chiamato Alberto Bevilacqua
- pure amico di Maurizio Costanzo e Stefano Zecchi. :bad:

--- Termina citazione ---

Un connubio idiota, dato che viene continuamente detto proprio da quella categoria di persone che odia quando qualcuno generalizza sulle donne.

Grifone.nero:
Gianni Furlanetto: Simona, noi NON diciamo mai di essere vittime delle donne... non crediamo questo e non ci interessa nemmeno ....Note di Gianni Furlanetto
Simona, noi NON diciamo mai di essere vittime delle donne... non crediamo questo e non ci interessa nemmeno ....Condividi
 Oggi alle 17.41
Simona, noi NON diciamo mai di essere vittime delle donne... non crediamo questo e non ci interessa nemmeno scendere nei particolari di storie umane spesso fatte di incomprensioni, errori di prospettiva... tutto quello che dici tu.
NON accusiamo l'universo femminile di NIENTE. Sappiamo che rancori, sentimenti di vendetta e quant'altro possa esistere di degradato a livello di sentimento e volonta' umane è comune ad entrambi i sessi. Uomini e donne sbagliano... e se sbagliano in modo pesante dovrebbe essistere una giustizia disposta a soccorrere chi rimane colpito dagli "errori" altrui.

NOI ACCUSIAMO, INVECE, IL SISTEMA GIUDIZIARIO E PARAGIUDIZIARIO (AVVOCATI, PERITI.... ECC. ECC.) VITTIME DELLA PEGGIORE IDEOLOGIA FEMMINISTA CHE HA DISTRUTTO LA DIGNITA' DELLA FIGURA PATERNA E CHE, DOPO AVER FATTO QUESTO, RITIENE "GIUSTO" POTER ESERCITARE LA GIUSTIZIA IN MODO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (TUTTI I CITTADINI SONO UGUALI DI FRONTE ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONI DI SESSO. ECC. ECC.)

LA NON APLLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'AFFIDO CONDIVISO E' UNO DEGLI ESEMPI PIU' CLAMOROSI E INQUIETANTI DI COME QUESTO SISTEMA VOGLIA RESISTERE NEL SUO "ABUSARE" I DIRITTI UMANI DELL'UOMO MASCHIO ANDANDO CONTRO ANCHE A QUANTO LA LEGGE VOLUTA DAL PARLAMENTO HA INDICATO E STA TUTTORA INDICANDO.

SAPPIAMO BENISSIMO CHE, PER FORTUNA, LA MAGGIOR PARTE DELLE DONNE (MA ANCHE DEGLI UOMINI) E' LONTANA DA QUESTE ABERRAZIONI.

SE VUOI TI DO' PER BUONO IL FATTO CHE "STRUMENTALIZZIAMO" ALCUNE STORIE PER DIMOSTRARE CHE CERTI PREGIUDIZI NON HANNO RAGION D'ESSERE.

CERTO... SAREBBE PIU' LEALE COMBATTERE DIRETTAMENTE I PREGIUDIZI.... MA TI ASSICURO CHE E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE SENZA IL RICORSO A QUESTE STRATEGIE CHE ALLA FINE VOGLIONO SOLO RIPORTARE IL DIBATTITO SU UN PIANO DI GIUSTIZIA COMPATIBILE CON I DIRITTI UMANI.

AL MOMENTO ESISTONO PADRI (FORSE ANCHE QUALCHE MADRE) I CUI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI VENGONO SISTEMATICAMENTE CALPESTATI IN AMBITO GIUDIZIARIO.

E QUESTA STORIA DEVE FINIRE!




ilmarmocchio:
Forse anche i giudici cominciano a capire qualcosa

Giro di vite nei confronti delle madri separate che non favoriscono gli incontri con l'altro genitore. Poco importa che il figlio abbia mostrato "ritrosia" ad incontrare il padre. Una mamma si deve comunque prodigare affinchè si rispettino i provvedimenti del giudice in relazione agli incontri con l'altro genitore. Un atteggiamento del genere, infatti, spiega la Corte, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, denota "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale". La Corte (sentenza 34838/2009) ha così convalidato una condanna nei confronti di una madre a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice, con tanto di risarcimento danni in favore del padre che nel processo si era costituito parte civile. La donna con il suo comportamento aveva impedito all'ex marito di "svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata a lei e di tenerla con se' due fine settimana al mese".



La Sezione Feriale della Corte di Cassazione (Sent. n. 34838/2009) ha stabilito che rischia una condanna penale la ex che condiziona i figli a tal punto che questi non vogliono più vedere il padre nei giorni stabiliti dal giudice. Nel caso di specie la Corte ha evidenziato che “i rilievi critici della ricorrente delineano, in vero, una impropria rivisitazione delle emergenze fattuali ricomposte con particolare cura dalla sentenza del Tribunale di pienamente confermate dall’analisi svoltane dalla sentenza della Corte di Appello di (…). Dette risultanze hanno posto il luce, rispetto all’alternative lettura disegnata dal ricorso, l’univoca descrizione di un lampante e radicato ‘comportamento ostile’ della (…) nei confronti del coniuge separato, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento della piccola figlia della coppia, sì da dar luogo a quella che la sentenza di appello motivatamente qualifica come ‘sistematica elusione’ dei provvedimenti sull’affidamento della bambina adottati dal giudice della separazione. Non è causale, del resto, ad ulteriore conferma della intenzionalità dei ripetuti atteggiamenti omissivi assunti dalla (…) susseguitisi nel periodo di tempo della contestata accusa (…), che la sentenza del Tribunale abbia posto in luce come il giudice civile il (…) si sia determinato a modificare le regole di affidamento temporaneo della bambina al padre (nei giorni e nei tempi previsti), disponendo la presenza di personale del servizio sociale territoriale al momento della consegna della bambina dalla (…) al marito. Decisione che si coniuga alla successiva segnalazione del consulente psicologico di ufficio (....), che giunge a proporre l’affidamento della bambina ad una terza persona e non più alla madre (…)”.

ilmarmocchio:
Forse le madri non sono sempre cosi' brave...

Grifone.nero:

--- Citazione da: ilmarmocchio - Ottobre 26, 2009, 08:49:53 am ---Forse anche i giudici cominciano a capire qualcosa

Giro di vite nei confronti delle madri separate che non favoriscono gli incontri con l'altro genitore. Poco importa che il figlio abbia mostrato "ritrosia" ad incontrare il padre. Una mamma si deve comunque prodigare affinchè si rispettino i provvedimenti del giudice in relazione agli incontri con l'altro genitore. Un atteggiamento del genere, infatti, spiega la Corte, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, denota "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale". La Corte (sentenza 34838/2009) ha così convalidato una condanna nei confronti di una madre a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice, con tanto di risarcimento danni in favore del padre che nel processo si era costituito parte civile. La donna con il suo comportamento aveva impedito all'ex marito di "svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata a lei e di tenerla con se' due fine settimana al mese".



La Sezione Feriale della Corte di Cassazione (Sent. n. 34838/2009) ha stabilito che rischia una condanna penale la ex che condiziona i figli a tal punto che questi non vogliono più vedere il padre nei giorni stabiliti dal giudice. Nel caso di specie la Corte ha evidenziato che “i rilievi critici della ricorrente delineano, in vero, una impropria rivisitazione delle emergenze fattuali ricomposte con particolare cura dalla sentenza del Tribunale di pienamente confermate dall’analisi svoltane dalla sentenza della Corte di Appello di (…). Dette risultanze hanno posto il luce, rispetto all’alternative lettura disegnata dal ricorso, l’univoca descrizione di un lampante e radicato ‘comportamento ostile’ della (…) nei confronti del coniuge separato, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento della piccola figlia della coppia, sì da dar luogo a quella che la sentenza di appello motivatamente qualifica come ‘sistematica elusione’ dei provvedimenti sull’affidamento della bambina adottati dal giudice della separazione. Non è causale, del resto, ad ulteriore conferma della intenzionalità dei ripetuti atteggiamenti omissivi assunti dalla (…) susseguitisi nel periodo di tempo della contestata accusa (…), che la sentenza del Tribunale abbia posto in luce come il giudice civile il (…) si sia determinato a modificare le regole di affidamento temporaneo della bambina al padre (nei giorni e nei tempi previsti), disponendo la presenza di personale del servizio sociale territoriale al momento della consegna della bambina dalla (…) al marito. Decisione che si coniuga alla successiva segnalazione del consulente psicologico di ufficio (....), che giunge a proporre l’affidamento della bambina ad una terza persona e non più alla madre (…)”.

--- Termina citazione ---

Due spiegazioni:
1) O qualche giudice è rimasto gravemente bruciato
2) Oppure comincia a prevalere il buon senso e la razionalità

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