http://www.dagolab.eu/public/LatinaOggi/Archivio/17_10_2009/pag19aprilia.pdfLA VIOLENZA sessuale nei
confronti di una prostituta rientra
nei casi di minore gravità come il
palpeggiamento: per questo la
pena iniziale comminata dal Gup
di Latina a oltre sette anni, va
ridotta dei due terzi.
La sentenza emessa dal giudice
per l’udienza preliminare Nicola
Iansiti è stata così ridotta ulteriormente
dopo lo sconto previsto
dal rito abbreviato che aveva
già portato alla
condanna a
quattro anni e
otto mesi di
Sandro Bianchini,
originario
di Roma
E’ avvenuto
l’altro giorno
al termine dell’udienza
della
Corte di
Appello della
Capitale che
ha accolto le tesi avanzate dal
legale di Bianchini (l’avvocato
Pasquale Cardillo Cupo), il romano
di 31 anni che il 3 novembre
2008 adescò, durante una
trasferta ad Aprilia, una prostituta
rumena sulla Pontina, quindi la
portò in una zona isolata, abusò
di lei più volte, la rapinò degli
averi e tentò di abbandonarla.
Solo l’arrivo di una pattuglia dei
carabinieri del Nucleo operativo
e radiomobile della Compagnia
locale permise alla donna di
scendere dall’auto per chiedere
aiuto, saltando letteralmente al
collo di uno dei militari in lacrime.
Scattarono quindi le manette.
A marzo l’uomo, sposato e con
figli, venne riconosciuto colpevole
di sequestro di persona, violenza
sessuale continuata e rapina:
oltre sette anni (che con l’abbreviato
vennero ridotti a 4 e otto
mesi) in quanto il giudice non
solo concordò sul reato di violenza,
ma anche sull’aggravante del
sequestro.
La terza sezione della Corte di
Appello di Roma l’altro giorno
ha però dovuto valutare una tesi
su cui la giurisprudenza recente è
fortemente divisa: la tesi secondo
la quale una prostituta sceglierebbe
in anticipo, quando decide
di lavorare sulla strada, di privarsi
di quella sorta di spessore morale
legato alla sfera sessuale.
Quindi, la compromissione di
quel bene che nel caso specifico
sarebbe il corpo, sarebbe inferiore
a quella riportata da una ragazza
che al contrario non ha scelto
di fare la prostituta.
La lesione fisica, morale e legale
di una prostituta, ha sostenuto
l’avvocato riuscendo infine a
convincere i giudici, in questo
caso specifico non può essere
equiparabile a quella eventualmente
riportata da una ragazza
«non prostituta» e quindi il reato
in questione dovrebbe godere di
una attenuante, quella prevista
dall’ultimo comma dell’articolo
609 bis del codice civile. «Si
tratta di attenuanti speciali - ricorda
l’avvocato - che prevedono
la riduzione fino ai due terzi della
pena». E la pena per il 31enne è
stata ridotta a 3 anni e 4 mesi.
Non godrà però dell’indulto.
Giuseppe Bianchi
IO NON SONO D'ACCORDO. PER ME LE SEX WORKERS (PROSTITUTE, GIUSTO?) VANNO MESSE NELLE CASE DI TOLLERANZA E LEGALIZZATE, E QUESTE COSE NON SUCCEDERANNO QUASI PIU'. POSSIBILE CHE NON LO CAPISCONO???????