Autore Topic: scassazione  (Letto 1726 volte)

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Offline ilmarmocchio

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scassazione
« il: Novembre 23, 2010, 18:48:17 pm »
CASSAZIONE
Le somme ereditate dopo la separazione pesano comunque sul mantenimento
Contribuiscono a determinare la capacità economica dell’ex
di: Ilaria Piazza
VENERDI' 19 NOVEMBRE 2010




Offline Ryu

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Re: scassazione
« Risposta #1 il: Marzo 28, 2011, 19:14:35 pm »
Noooooooo e allora legalizziamo le rapine visto che ci siamo (tristezza)  :doh:
Odio il femminismo perché amo le donne

Online Massimo

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Re: scassazione
« Risposta #2 il: Marzo 28, 2011, 19:55:16 pm »
A questo punto i padri separati, considerati dal diritto oramai un buco nero dal
punto di vista finanziario, dovranno portare delle campanelle ai piedi in modo da
essere riconoscibili e ogni volta che incontrano qualcuno gridare ad alta voce:
"Impuro, impuro!". Come prescriveva la Legge Mosaica per i lebbrosi.

Offline Cancellato

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Re: scassazione
« Risposta #3 il: Marzo 28, 2011, 20:26:38 pm »
Noooooooo e allora legalizziamo le rapine visto che ci siamo (tristezza)  :doh:

E beh ti meravigli !!! Leggiti qui sotto come i Castrazionisti (Perchè si accaniscono solo sugli uomini) hanno "aggirato" brillantemente, sempre se ce ne era motivo,
la Legge 54/2006 sull'affido condiviso.... sempre "nell'interesse supremo del minore"...  eh!!!

Citazione
Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2011, n. 367 MATRIMONIO E DIVORZIO
.Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Ad esse, invero, il contributo suddetto deve necessariamente essere ragguagliato al fine di assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto qualora la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.
L'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, come previsto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, dall'art. 6 della legge n. 898 del 1970 non implica che ciascuno dei genitori debba provvedere, in modo diretto ed autonomo, alle esigenze della prole. Trattasi, invero, di un istituto dettato nell'esclusivo interesse del minore che in alcun caso determina il venir meno dell'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione di un assegno. ..


Hai notato la..finezza di queste menti nazifemministe?????  Forse la Solana non riusciva a tanto..!!!! Roba da rabbrividire il nostro Diritto (???) di famiglia !!

Offline Cassiodoro

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Re: scassazione
« Risposta #4 il: Marzo 28, 2011, 20:42:58 pm »
Lo stralcio riportato da Il Marmocchio è tratto dalla sentenza riportata da Uomoinnocente?
Per favore,  Marmocchio, metti tutti i riferimenti di questa sentenza, perchè non si capisce se l'assegno di mantenimento è per il coniuge o per i figli.
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