Se lui fosse stato riconosciuto colpevole, gli avrebbero dato 5 anni?
O l'avrebbero chiuso in galera buttando poi la chiave?
Per lo stupro è previsto questo:
In Italia la violenza sessuale è punita dall'art. 609-bis del codice penale con la reclusione da 5 a 10 anni.È prevista la pena della reclusione dai 6 ai 12 anni se la violenza è commessa:
1. nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
3. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
4. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici;
5. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5-bis all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa
Rientra nella fattispecie descritta anche l'indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica di questo o traendolo in inganno, quindi nel caso che la vittima sia in stato di sudditanza psicologica (è in rapporto con l'aggressore per sanità, custodia od ordine pubblico) o non sia in grado di resistere. Un'altra fattispecie di violenza sessuale è quella di gruppo (articolo 609-octies): i coautori sono puniti con la reclusione da 6 a 12 anni. Se la violenza sessuale è commessa su minori di anni dieci la pena è la reclusione da 7 a 14 anni.
Gli artt. 609-bis e seguenti del codice penale italiano puniscono non solo lo stupro - inteso come congiunzione carnale non consensuale - ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali. La giurisprudenza della Cassazione ha interpretato questo concetto in modo via via più estensivo.[47]