Inasprire e dare applicazione effettiva al reato di calunnia Il reato di calunnia (art. 368 c.p.) è una fattispecie di “delitto” particolarmente odioso.
Esso ricorre quando si incolpa falsamente qualcuno di un reato - con atto rivolto alle pubbliche autorità - inducendo nei suoi confronti un’indagine o un procedimento giudiziario che potrebbe sfociare, se la falsità dell'accusa non dovesse essere scoperta, in una condanna penale.
Le false accuse di violenza sessuale o di violenza domestica, ad esempio, sono per l’appunto reati di calunnia.
Si tratta di atti di violenza sordida nei confronti di chi la subisce, assai più devastanti sul piano psicologico, sociale e materiale di altre forme di sopraffazione, in quanto riduce la persona all'impotenza davanti alla “Giustizia” ufficiale, la quale si rovescia, con un effetto perverso, nel suo esatto contrario, ergendosi contro l’individuo come un Moloch ciecamente punitivo e moralmente ingiusto.
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