NOVITÀ leggi e sentenze
16.02.2011
Infanticidio e percezione della situazione di abbandono morale e materiale
Per la configurabilità del reato di infanticidio (art. 578 c.p.), non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Si tratta, dunque, di un elemento della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva.
Cassazione penale, Sez. I, Sentenza 22/11/2010, n. 40993