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La ex giovane ha comunque diritto all’assegno di divorzio

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Cassiodoro:
La ex giovane ha comunque diritto all’assegno
GIOVEDI' 12 NOVEMBRE 2009
Ha comunque diritto all’assegno di divorzio la moglie giovane e che, in teoria, potrebbe cercarsi un lavoro. Infatti, l’ex non deve il mantenimento soltanto nel caso in cui lei abbia trovato un’occupazione che le permetta di vivere con lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Insomma, un lavoretto che l’aiuta a sopravvivere non fa venir meno l’obbligo.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23906 dell’11 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un ex marito condannato dal giudice a versare alla giovane moglie un assegno di divorzio.

www.cassazione.net

Propongo agli Amministratori del Forum di aprire una apposita sezione dedicata alla legislazione, dove raccogliere le leggi e le sentenze antimaschili o troppo a favore delle donne.

Milo Riano:

--- Citazione da: Cassiodoro - Novembre 12, 2009, 16:31:14 pm ---
Propongo agli Amministratori del Forum di aprire una apposita sezione dedicata alla legislazione, dove raccogliere le leggi e le sentenze antimaschili o troppo a favore delle donne.



--- Termina citazione ---

E' una bella idea.
Io sono d'accordo.

Cad.:

--- Citazione da: Tex - Novembre 12, 2009, 22:53:23 pm ---
L’assegno di divorzio non deve impedire di far fronte alle esigenze primarie di chi lo paga
Cass. sez. civ. sentenza n. 14214/09

La Corte di Cassazione riaffermando che: "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio”, nella parte motiva della sentenza ha spiegato che quand'anche in astratto l'ammontare dell'assegno raggiunga importi elevati, bisogna considerare che detto assegno non può finire con l'incidere "sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario".


--- Termina citazione ---

Quando si quantifica l'ammontare del mantenimento per chi lo percepisce si fa riferimento a "un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio"; per chi invece è obbligato a versare l'assegno si considerano solo le "esigenze di vita di carattere primario".

Come dire: alla mantenuta va garantito il tenore di vita come prima; a chi mantiene basta che gli rimanga qualcosa da mangiare.
E' una contraddizione questa? Chi è obbligato a versare non avrebbe anche lui il diritto a mantenere un tenore di vita analogo al precedente?

Jason:

--- Citazione da: Cad. - Novembre 13, 2009, 09:33:31 am ---Quando si quantifica l'ammontare del mantenimento per chi lo percepisce si fa riferimento a "un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio"; per chi invece è obbligato a versare l'assegno si considerano solo le "esigenze di vita di carattere primario".

Come dire: alla mantenuta va garantito il tenore di vita come prima; a chi mantiene basta che gli rimanga qualcosa da mangiare.
E' una contraddizione questa? Chi è obbligato a versare non avrebbe anche lui il diritto a mantenere un tenore di vita analogo al precedente?

--- Termina citazione ---

LA frase in grassetto è significativa. Un paese civile e democratico non dovrebbe permettere questa cosa.

ilmarmocchio:
Gia' , una bella contraddizione. Il diritto a mantenere il tenore di vita come in regime di matrimonio, dovrebbe essere per tutti e 2.
Gia', invece il pagatore basta che soddisfi le "esigenze primarie". Anche perche' se non le soddisfa, schiatta, e allora addio pagamenti ( e addio anche tenori di vita potenziali, costanze di matrimoni inesistenti, solidarieta' OBBLIGATE per legge e tutto l'ambaradan delirante del nostro codice civile )

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