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Cassazione: con il comodato d'uso la ex-moglie deve sloggiare !! INCREDIBILE !!

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Cancellato:
Da notare che anche l'Avvocatessa commenta con un "sorprendentemente" posto tra virgole. Da questo si denota la deformazione mentale che ci hanno inculcato e che hanno le femmine addette ai lavori.
Ormai siamo totalemente assuefatti a Sentenze ed angherie legalizzate femministe !!!

http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=993


--- Citazione ---Con la sentenza n.15986/10 la Corte di Cassazione III Sezione ha posto l’attenzione sull’annoso tema del diritto di permanenza nella casa coniugale concessa in comodato dai genitori di uno dei due sposi in caso di separazione degli stessi e di assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario dei figli.

La Suprema Corte, ribaltando  il precedente orientamento giurisprudenziale ( Cass.17.07.1996, n.6458; Cass. 21.07.2004n.13603), si è pronunciata a favore della restituzione della casa coniugale ai legittimi proprietari.

La questione si è nuovamente presentata all’esame della Suprema Corte con il ricorso di una coppia di suoceri che aveva concesso in comodato precario (cioè senza la previsione di un termine) la casa di proprietà al figlio sposato affinché venisse adibita ad abitazione familiare.

Dopo la separazione del figlio, però, la casa veniva assegnata dal giudice alla nuora affidataria dei figli.

I suoceri, a questo punto, chiedevano la restituzione immediata dell’immobile.

I giudici di legittimità hanno statuito, sorprendentemente, che è nella facoltà dei suoceri proprietari chiedere alla nuora di lasciare l’immobile libero nonostante le sia stato assegnato dal giudice della separazione, sul principio che nel caso di comodato precario la determinazione di efficacia del vincolo è rimessa alla sola volontà del comodante /proprietario.

La recente pronuncia è sicuramente interessante e sarà spunto per numerosi dibattiti. L’unica perplessità  deriva dal fatto che la Suprema Corte non abbia tenuto conto del preminente interesse del minore alla conservazione del proprio habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti medesimi.

 

Avv. Claudia Depalma
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Latina

(scritto il 09/09/2010 - 19.16.53)
--- Termina citazione ---

beta:
ma poi quando è la madre a portarsi via il figlio a 800 km di distanza, (continuando a ricevere i "comodissimi bollettini postali") per sapararlo dal padre, "il supremo interesse del minore" a mantenere il suo abitat (assieme al rapporto equilibrato e continuativo con entrambi  genitori) va a farsi benedire.

Cancellato:

--- Citazione da: beta - Luglio 18, 2011, 16:21:59 pm ---ma poi quando è la madre a portarsi via il figlio a 800 km di distanza, (continuando a ricevere i "comodissimi bollettini postali") per sapararlo dal padre, "il supremo interesse del minore" a mantenere il suo abitat (assieme al rapporto equilibrato e continuativo con entrambi  genitori) va a farsi benedire.

--- Termina citazione ---

Non è proprio così automatico, portare i figli a 800 km di distanza significa di rischiare di perdere il.... "collocatario", leggi sotto:

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9184.asp



Cassazione: multa al genitore che non rispetta regole dell'affido condiviso


--- Citazione ---Giro di vite della Cassazione contro i genitori che non rispettano le regole fissate dall'affidamento condiviso. Il giudice, secondo la Corte, può infatti multare i genitore indisciplinato che tiene un comportamento "inadempiente o pregiudizievole" nei confronti dei figli. La decisione è della prima sezione civile della Cassazione (sentenza 21718/2010) chiamata a intervenire nel caso di una coppia che continuava a litigare su dove dovesse abitare il figlio affidato ad entrambi ma collocarto presso la madre. La donna aveva poi cambiato la sua residenza e la Corte d'appello di Napoli aveva così disposto il collocamento del minore presso il padre ammonendo la madre e richiamandola "ad attenersi alle modalita' di gestione dell'affidamento". Il caso finiva in cassazione dove i supremi Giudici hanno respinto il ricorso della madre ricordando che l'articolo 709 introdotto dalla legge 54 del 2006 sull'affido condiviso ha l'obiettivo di "fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi piu' frequentemente". Per questo se i genitori continuano a litigare su chi deve tenere il figlio il giudice deve intervenire e fare da arbitro. In caso di gravi inadempienze o di "atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalita' di affidamento" il Giudice può "modificare i provvedimenti in vigore". E ove occorra "puo' ammonire il genitore inadempiente o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa, nonche' disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell'altro genitore". (Data: 23/10/2010 11.27.00 - Autore: Roberto Cataldi)
--- Termina citazione ---

COSMOS1:
a me pare sorprendente che si possa discutere che caio e tizia non possano riavere la loro proprietà quando chi ne usufruisce non è più la persona alla quale la avevano ceduta in comodato  :w00t:

è perchè siamo abituati all'illegalità, ma in un paese normale questa dovrebbe essere una sentenza normale!

Massimo:
E' proprio questo il guaio:una sentenza logica viene definita SORPRENDENTE. Ma in effetti tutte le
sentenze non femministe lo sono, sorprendenti.

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