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Spese per il figlio naturale fin dalla nascita solo se richieste
Cassiodoro:
MASSIME E SENTENZE
Spese per il figlio naturale fin dalla nascita solo se richieste
LUNEDI' 16 NOVEMBRE 2009
Negli ultimi anni la magistratura ha avuto la tendenza a responsabilizzare i padri naturali, anche quelli, e forse, soprattutto quelli, che non hanno voluto riconoscere subito i figli. Infatti si è andato consolidando il principio per cui i genitori che hanno riconosciuto il minore solo in un secondo momento devono rimborsare l’altro delle spese sostenute per il bambino fin dalla nascita. Con la sentenza n. 23630 del 6 novembre 2009, la prima sezione della Cassazione ha fissato un paletto a questa regola e cioè che il rimborso è dovuto solo nel caso in cui la madre lo abbia chiesto come un suo diritto e non in rappresentanza del figlio minore.
A cura della redazione di www.cassazione.net
padrenaturale:
Salve io sono un padre naturale.
Prima del parto ho inviato una lettera chiedendo di avvisarmi del parto ma non ho avuto nessuna risposta.
Ha registrato il bambino dopo 6 giorni dicendo che non c'era nessun papà!
Ho iniziato la causa tramite il tribunale dei minori...il bambino ha 5 mesi la mia udienza sarà a luglio.
Non capisco...Devo dare il mantenimento anche dei mesi precedenti nonostante tutto?Posso chiedere dei danni?
Cancellato:
--- Citazione da: padrenaturale - Aprile 14, 2010, 14:31:06 pm ---Salve io sono un padre naturale.
Prima del parto ho inviato una lettera chiedendo di avvisarmi del parto ma non ho avuto nessuna risposta.
Ha registrato il bambino dopo 6 giorni dicendo che non c'era nessun papà!
Ho iniziato la causa tramite il tribunale dei minori...il bambino ha 5 mesi la mia udienza sarà a luglio.
Non capisco...Devo dare il mantenimento anche dei mesi precedenti nonostante tutto?Posso chiedere dei danni?
--- Termina citazione ---
Non sei stato molto esaustivo nello spiegare la tua particolare situazione; poi ci vorrebbe un Avvocato.
1) Cosa significa: "Ha registrato il bambino dopo 6 giorni dicendo che non c'era nessun papà!"?
Adesso i bambini vengono "immatricolati" come le automobili?
Avrà la madre dichiarato che il bambino non ha padre (punto a tuo favore sicuramente).
2) Hai iniziato una causa per cosa? Riconoscimento? Disconoscimento? Verso chi hai intentato la causa? Verso la madre presumo?
Perchè lei ci ha ripensato ed ha detto: " Ma adesso chi me lo mantiene?"
Adesso il ricorso all'esame del DNA per la prova di paternità è una prassi consolidata (e converrebbe proprio che tu la facessi visto il caso nebuloso). Vedrai che il Giudice la richiederà.
Dall'esito della prova poi partiranno le conseguenze.
3) Se non sei sposato cominci a mantenere il figlio da quando il Giudice, visto l'esito del DNA, ti imporrà un assegno di mantenimento.
Per i mesi pregressi, se la stronza di turno chiede gli arretrati ed il figlio è il tuo, vedrai che dovrai sborsare.
Se l'Avvocato è bravo e cita la Sentenza della Cassazione, forse te la cavi, ma attenzione:
devi tenere conto che non siamo in uno Stato di diritto tipo Anglosassone, dove una Sentenza di Cassazione è automaticamente Legge.
Molto spesso, se il caso non è proprio identico al 100% e non è una Sentenza delle Sezioni Riunite della Corte di Cassazione, la discrezionalità del Giudice resta.
4) Se l'esame del DNA risulta negativo, manda tutti affannculo, Giudice compreso.
padrenaturale:
Dopo 6 giorni nel senso che la madre e' andata all'anagrafe dopo 6 giorni dal parto a registrarlo con il suo cognome.Ho inviato denuncia x riconoscimento.
Nessuno fin ora mi ha detto che dovrei dare gli arretrati anche perchè io non ho goduto mio figlio e lei non mi ha chiamato nonostante la mia denuncia...quindi mi sembra strana come cosa.
Cassiodoro:
Con quest'ultima sentenza la Cassazione ha ritenuto che il mantenimento per un figlio non riconosciuto da un genitore spetta dal momento che la madre ne fa richiesta e non e' retroattivo fino alla nascita, come era stato riconosciuto in passato.
Nel tuo caso ci sarebbe da analizzare il perche' la madre non vuole farti riconoscere il figlio.
Art. 250.
RICONOSCIMENTO
1. Il figlio naturale puo` essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gia` uniti in
matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo` avvenire tanto congiuntamente quanto
separatamente.
2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo` avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia
gia` effettuato il riconoscimento.
4. Il consenso non puo` essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e` opposizione, su ricorso
del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con
l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del
consenso mancante.
5. Il riconoscimento non puo essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta`.
Art. 258.
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO
1. Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
2. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo` contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste
indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
3. [.....]
Art. 261.
DIRITTI E DOVERI DERIVANTI AL GENITORE DAL RICONOSCIMENTO
1. Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei
figli legittimi.
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