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nuovi diritti della paternità e dell'infanzia
(1/1)
giovane:
Firenze 19.11.2009 - paternità, infanzia e famiglia
alla vigilia del 20 novembre
giornata mondiale ONU dei DIRITTI DELL'INFANZIA
una buona notizia viene dal tribunale del lavoro italiano
il papà da oggi avrà "a tutti gli effetti" gli stessi
diritti e possibilità della mamma quando nasce un figlio
una notizia importante non solo per l'infanzia
(maggiori garanzie della presenza paterna)
ma anche per la libertà delle famiglie e degli individui,
per la naturale libertà di scelta di ruoli e compiti
all'interno della coppia, per la flessibilità necessaria
ad armonizzare impegni familiari, sociali e lavorativi.
servizio TG:
http://www.youtube.com/user/paternitainfo#p/a/DF25AE0812F1BB5D/2/EK7nscHnM_A
riepilogo diritti paternità e infanzia:
http://www.paternita.info/testi/leggi.html#CONGEDO
saluti
f.barzagli
milo:
--- Citazione ---alla vigilia del 20 novembre
giornata mondiale ONU dei DIRITTI DELL'INFANZIA
--- Termina citazione ---
I diritti della bambina sulla carta
Abstract: L’Autrice propone una rilettura della Carta dei diritti della bambina alla luce della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia
In occasione del ventennio della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989 è bene rileggere un testo dimenticato o del tutto ignorato dai soggetti obbligati, dalla famiglia alla comunità (art. 1), la “Carta dei diritti della bambina”.
La Carta è stata presentata ed approvata al IX Congresso della Federazione Europea BPW (Business Professional Women) tenutosi a Reykjavik (Islanda) nell’agosto del 1997, organizzato dall’International Federation of Business and Professional Women (IFBP), ONG che collabora, fra le altre, con l’ONU, l’UNESCO e l’UNICEF.
Questo documento, “regionale” e non vincolante, è stato elaborato in maniera “embrionale” con l’intento di volgere al femminile i principali diritti sanciti nella Convenzione Internazionale del 1989, soprattutto per dare seguito agli impegni assunti a conclusione della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne organizzata dalle Nazioni Unite nel settembre del 1995 a Pechino.
Seppure con un esiguo articolato (solo nove articoli), la Carta ha una sua portata innovativa, infatti, si distingue dalla Convenzione di New York sotto vari aspetti a cominciare dall’enunciato iniziale, incisivo e diretto “Ogni bambina che cresce in Europa deve avere il diritto di aspettarsi” (mentre nella suddetta Convenzione bisogna arrivare all’art. 6 per leggervi “ogni fanciullo ha un diritto”)e dall’art.1 “Essere trattata con rispetto e giustizia dalla famiglia, dalle istituzioni educative e formative, dai datori di lavoro, dai servizi sanitari e dalla comunità”. Interessante nell’art. 1 l’escalation dei soggetti obbligati che richiama alla mente le tappe della cosiddetta presa in carico di persone in difficoltà (detenuti, disabili, anziani, donne che hanno subito violenza). Per presa in carico s'intende l’assunzione di responsabilità nei confronti di una persona che ha bisogno di una risposta in termini di trattamento. Ebbene nei confronti della bambina (ma dovrebbe essere così per ogni bambino) è doveroso che quest’assunzione di responsabilità e la risposta ai suoi bisogni avvengano sin dall’inizio della sua vita e da parte di tutti e non solo in caso di difficoltàin età adulta e da parte solo di alcuni, per esempio a livello istituzionale. Apprezzabile nel primo articolo il richiamo alla comunità, perché se si vuole permettere ad una bambina di “diventare una cittadina a tutti gli effetti” (art. 5 Carta) alla quale si richiede, da adulta, una cittadinanza attiva, responsabile o solidale, anche nella prospettiva europea, occorre che dapprima la società sia accogliente e educante in tal senso.
Oltre all’incipit e al primo articolo sono significativi la nozione onnicomprensiva dell’educazione (tra cui educazione sessuale, sostegno positivo), il richiamo ai principali soggetti educativi (la famiglia e la scuola e non soltanto la famiglia come nel Preambolo della Convenzione di New York), il rilievo dato alla specificità della pubertà (si veda, tra gli altri, il par. 2 della parte seconda delle “Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale” del 20 marzo 2008, che, però, non ha tenuto conto delle peculiarità dei due sessi) e il riferimento alla sfera emotiva (sempre più considerata nel mondo giuridico).
Rilevante pure l’enunciato dell’art. 3 “giusta condivisione delle risorse sociali” (a differenza della Convenzione di New York in cui si prevede di garantire dei diritti “nella più alta misura possibile”, art. 6, o “nella misura del possibile”, art. 7), in cui per la seconda volta, dopo l’art. 1, vi è l’appello alla giustizia per richiamare il valore della giustizia sociale prima di quella giurisdizionale.
A coronamento del testo soggiunge l’articolo di chiusura, l’art. 9 “Non essere bersaglio della pubblicità che promuove il fumo, l'alcool e altre sostanze dannose”, più mirato rispetto all’art. 17 lett. e della Convenzione del 1989 (“promuovere l’elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l’informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere”). Purtroppo quest’ultimo articolo è uno dei più disattesi soprattutto se si intendono in maniera estensiva sia “pubblicità” sia “altre sostanze dannose”, per cui le bambine sono le prime destinatarie di messaggi sbagliati quali l’eccessiva cura dell’immagine, della linea, dell’apparente perfezione tanto che si sta verificando l’abbassamento dell’età in cui compaiono problemi di anoressia o il fenomeno di ragazze che chiedono l’intervento di mastoplastica additiva come regalo per il compimento dei diciotto anni.
L’aspetto più menzionato è la salute, perché la tutela della salute di tutti, ma in particolare di quella femminile sin dalla tenera età (essendo alcuni stati fisici e alcune patologie solo femminili), costituisce un impegno di valenza strategica dei sistemi socio-sanitari per il riflesso che gli interventi di promozione della salute, dalla prevenzione alla riabilitazione, hanno sulla qualità del benessere psico-fisico nella popolazione generale attuale e futura (si pensi, per esempio, ai costi sociali dell’osteoporosi e quindi alla necessità di un’adeguata alimentazione e di un corretto stile di vita sin dall’età infantile).
In alcune traduzioni della Carta colpiscono taluni aggettivi considerando che sono riferiti ad un soggetto in età minore: protezione assoluta, giusta condivisione, pieni diritti, vera cittadina, maternità responsabile. Eloquenti pure i riferimenti a comunità (art. 1), risorse sociali (art. 3), organismi sociali (art. 4), perché è proprio nella relazione con gli altri, nella socialità che l’individuo asessuato diviene persona con una propria dignità ed una propria identità, sessuale e non. A tale proposito la disaggregazione per età e genere, indice di rispetto di ogni singola persona, richiesta dall’art. 8 solo nei dati delle statistiche ufficiali, si sta sempre più affermando negli atti internazionali e comincia a comparire anche nella nostra legislazione, per esempio nella normativa scolastica in cui si distingue tra bambini e bambine e tra bambini e adolescenti.
A livello regionale una delle regioni più impegnate a promuovere la Carta è la Regione Toscana, mentre a livello statale si avverte la sensibilità verso le bambine in alcune iniziative e in qualche legge. Per tutte è da ricordare la legge 9 gennaio 2006 n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” ed il successivo “Progetto Aurora MGF io no”, una campagna nazionale che, tra le varie attività, organizza percorsi di consapevolezza indirizzati a uomini e donne.
Efficace è l’espressione “percorsi di consapevolezza”, perché considerando il significato etimologico di consapevole (dal latino cum e sapere, “chi insieme ad altri ha contezza di qualcosa”, “chi ha piena cognizione della cosa in discorso”), si può dire che se si vuole giungere al pieno riconoscimento dei diritti delle bambine e delle donne occorre che sin dall’infanzia si sia consapevoli della differenza e della bellezza della differenza (perché è questa che dà origine e sapore alla vita) per poterla affermare senza doverla rivendicare.
Dott.ssa Margherita Marzario
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28510.html
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