http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=1283Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 18618 del 12 settembre 2011, rigettando il ricorso di un marito che, a seguito di separazione, era stato condannato all’erogazione, a favore della moglie e delle figlie, di un assegno di importo tanto elevato da superare il proprio reddito netto percepito mensilmente. L’uomo lamentava, in particolare, l’omessa valenza economica dell’assegnazione della casa familiare, dato che, invece, secondo il ricorrente, andava valutato e considerato ai fini dell’assegno di mantenimento.
I giudici di Piazza Cavour hanno precisato, nella predetta sentenza, che l’assegnazione della casa coniugale viene effettuata esclusivamente nell’interesse dei figli (minori o maggiori non ancora autosufficienti economicamente) per evitare modifiche coattive e radicali nel loro ambiente di vita familiare e di relazione: pertanto, l’assegnazione della casa familiare non è inserita tra i parametri da considerare per l’assegno di mantenimento.
Ai fini dell’assegnazione dell’assegno periodico ai sensi dell’art. 155, comma 4, cod. civ., piuttosto, nella determinazione del quantum, oltre al reddito, rilevano anche le “sostanze” dell’obbligato: dunque, i parametri per stabilire l’importo dell’assegno dovranno riferirsi all’intero patrimonio e non soltanto ai guadagni mensili o annuali. E nel caso in cui i redditi del coniuge obbligato siano inferiori proporzionalmente rispetto al cospicuo patrimonio posseduto, l’obbligato può anche essere tenuto a liquidare una parte del patrimonio stesso, al fine di garantire il precedente tenore di vita all’ex moglie ed ai figli.
La Corte, ha, poi, precisato che in mancanza di prova sul tenore di vita, essa può essere dedotta anche in via presuntiva dall’ammontare complessivo del patrimonio e dai redditi complessivi dei coniugi.
Nella sentenza in oggetto, palese è risultata la disparità economica dei due coniugi: infatti, a fronte di un imponente patrimonio e delle notevoli potenzialità reddituali del marito, la totale assenza di reddito della moglie, la quale, non avendo mai lavorato, poiché dedita ad accudire figli e marito, possiede una capacità di guadagno pressoché nulla. Legittimo è, pertanto, il consistente assegno di mantenimento, sebbene di importo superiore a quanto percepito mensilmente dal “marito obbligato”.