C'è molta roba inquietante in questo documento.La fonte è istituzionale ed è il governo italiano (ministero pari opportunità). Ricordatevi che tale convenzione immonda fu votata da TUTTI I PARTITI POLITICI, NESSUN ASTENUTO E NESSUN VOTO CONTRARIO.
E spiega il perchè di tante cose. Buona lettura e scusate per la formattazione del testo. Se qualcuno può correggerla è ben gradita come cosa.
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdfConvenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza
domestica
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961,
riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la
tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);
Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del
Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla
violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le
donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini
nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre
raccomandazioni pertinenti;
Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle
donne;
Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo
Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza
contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) e i suoi
Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità (2006);
Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);
Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la
quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra
(1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);
Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un
elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena
emancipazione;
Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul
genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali
cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto
agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a
gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il
matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni
genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e
delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le
popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a
violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i
conflitti;
Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire
violenza di genere rispetto agli uomini;
Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che
anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni
di violenze all'interno della famiglia;
Aspirando a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza
domestica,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali
Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione
1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di:
a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la
violenza contro le donne e la violenza domestica;
b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere
la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e
l’autodeterminazione delle donne;
c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore
di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le
donne e la violenza domestica;
e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge
in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio
integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
2 Allo scopo di garantire un’efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti
contraenti,
la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.
Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione
1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la
violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente
Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell’applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle
donne vittime di violenza di genere.
3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.
Articolo 3 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,
comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che
l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
c con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi
socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e
uomini;
d l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza
diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo
sproporzionato;
e per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti
di cui ai precedenti commi a e b;
f
con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni. Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il
diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia
nella vita pubblica che privata.
2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano
senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: 6
– inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa
appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di
tale principio;
– vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del
caso, all’applicazione di sanzioni;
– abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in
particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza
alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua,
sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o
sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla
disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque
altra condizione.
4
Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la
violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente
Convenzione. Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza
1
Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne
e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro
soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale
obbligo. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita
diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di
violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della
presente Convenzione.
Articolo 6 – Politiche sensibili al genere
Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e nella
valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed
attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione
e l’autodeterminazione delle donne.Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati
Articolo 7 – Politiche globali e coordinate
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare
politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate
destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di
applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro
le donne. 7
2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al
centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli
enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i
soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali,
regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le
organizzazioni della società civile.
Articolo 8 –
Risorse finanziarie
La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di
politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma
di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi
quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile. Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile
Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG
pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le
donne e instaurano un’efficace cooperazione con tali organizzazioni. Articolo 10 – Organismo di coordinamento
1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del
coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle
misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente
Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui
all’Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo
ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo
VIII.
3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo
dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro
omologhi delle altre Parti.
Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca
1 Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni
relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della
presente Convenzione;
b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli
effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l’efficacia delle misure
adottate ai fini dell’applicazione della presente Convenzione. 8
2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo
scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel
campo di applicazione della presente Convenzione.
3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente
Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la
cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano
messe a disposizione del pubblico.
Capitolo III – Prevenzione
Articolo 12 – Obblighi generali
1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti
socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi,
tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di
violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da
qualsiasi persona fisica o giuridica.
3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e
soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e
concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
4
Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in
particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni
forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il
cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno
degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad
aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.
Articolo 13 – Sensibilizzazione
1
Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei
programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali
per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le
ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la
consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di
tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui
bambini, nonché della necessità di prevenirle. 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni
riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo
di applicazione della presente Convenzione. 9
Articolo 14 – Educazione
1
Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi
scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i
ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti
nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto
all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al
precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi,
culturali e di svago e nei mass media.
Articolo 15 – Formazione delle figure professionali
1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si
occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale
violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come
prevenire la vittimizzazione secondaria.
2
Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di
formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire
una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere
programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove
violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere
programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura
sessuale.
3 Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il
supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso,
siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle
vittime.
Articolo 17 –
Partecipazione del settore privato e dei mass media
1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a
partecipare all’elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di
norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto
della loro dignità. 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la
capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto 10
dell'informazione e della comunicazione che permette l’accesso a contenuti degradanti
potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.
Capitolo IV – Protezione e sostegno
Articolo 18 – Obblighi generali
1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le
vittime da nuovi atti di violenza.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro
diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra
tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri,
le autorità incaricate dell’applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le
organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di
proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel
campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di
supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
– siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della
violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della
vittima;
– siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra
vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
– mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
– mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime
di violenze;
– consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di
protezione e di supporto;
– soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime
di violenze e siano loro accessibili.
4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di
intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e
sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione,
conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.
Articolo 19 – Informazione
Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere
un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili
in una lingua che comprendono.
Articolo 20 – Servizi di supporto generali 11
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se
necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza
finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e
di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e
indirizzarle verso i servizi appropriati.
Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive
Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi
regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano
accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile
e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.
Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso,
predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto
immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di
violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne
vittime di violenza e i loro bambini.
Articolo 23 – Case rifugio
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione
di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio
sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.
Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello
nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24,
sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato
o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto
della presente Convenzione.
Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione
di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le
vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una
consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.
Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza 12
1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano
debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle
vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel
campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali
adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo
di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell’interesse
superiore del minore.
Articolo 27 – Segnalazioni
Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata
testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della
presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe
essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle
organizzazioni o autorità competenti.
Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali
Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte
dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo
alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o
autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso
un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione
o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.
Capitolo V – Diritto sostanziale
Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime
adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi
generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei
confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie
misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze.
Articolo 30 – Risarcimenti
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla
presente Convenzione.
2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi
pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da
altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e
sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore
del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima
sia pienamente presa in considerazione. 13
3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia
concesso entro un termine ragionevole.
Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento
di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli
episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio
dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della
vittima o dei bambini.
Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i
matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza
rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.
Articolo 33 – Violenza psicologica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un
comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di
una persona con la coercizione o le minacce.
Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un
comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra
persona, portandola a temere per la propria incolumità.
Articolo 35 – Violenza fisica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il
comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra
persona.
Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su
un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
c il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un
terzo. 14
2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà
della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del
paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner,
quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.
Articolo 37 – Matrimonio forzato
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto
intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di
attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o
di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre
matrimonio.
Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
seguenti atti intenzionali:
a l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte
delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a
tale fine;
c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato
al punto a.
Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
seguenti atti intenzionali:
a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di interrompere
definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare
consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.
Articolo 40 – Molestie sessuali
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi
forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale
comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia
sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.
Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo 15
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il
favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli
articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della
presente Convenzione.
Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del
cosiddetto “onore”
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei
procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi,
la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per
giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la
vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali
riguardanti un comportamento appropriato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un
bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia
per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.
Articolo 43 – Applicazione dei reati
I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura
del rapporto tra la vittima e l’autore del reato.
Articolo 44 – Giurisdizione
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la
giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione
quando il reato è commesso:
a sul loro territorio; o
b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
d da uno loro cittadino; o
e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la
giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è
commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale
sul loro territorio.
3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente
Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro
competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul
territorio in cui sono stati commessi.
4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente
Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro
competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla 16
condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della
denuncia della vittima del reato, o di un’azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato
commesso il reato.
5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la
giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il
presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso
un’altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume
stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo
ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per
procedere penalmente.
7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non
esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformente al proprio
diritto interno.
Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se
del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
– il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
– la privazione della patria podestà, se l’interesse superiore del bambino, che può
comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.
Articolo 46 – Circostanze aggravanti
Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le
seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano,
conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate
come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla
presente Convenzione:
a il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, come riconosciuto
dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da
una persona che ha abusato della propria autorità;
b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità; 17
g il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma;
h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
i l’autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.
Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un’altra Parte contraente
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità
di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne
definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla
presente Convenzione.
Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure
alternative alle pene obbligatorie
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi
di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di
violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene
inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del
condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive
Articolo 49 – Obblighi generali
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini
e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato,
prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi
fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza
di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione.
Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità
incaricate dell’applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le
forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione,
offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate
dell’applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di
prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di
applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di
prevenzione e la raccolta delle prove. 18
Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità
competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di
reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario,
un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la
valutazione di cui al parafrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell’indagine e
dell’applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso
ad armi da fuoco.
Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità
competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica,
in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in
pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della
vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure
adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o
delle persone in pericolo.
Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma
di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le
ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
– concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari
eccessivi per la vittima;
– emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
– ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
– disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
– possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la
violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia
oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 54 – Indagini e prove
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi
procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della
vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.
Articolo 55 – Procedimenti d’ufficio e ex parte
1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli
articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una 19
segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in
parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la
vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire,
conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le
organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla
violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle
indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente
Convenzione.
Articolo 56 – Misure di protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli
interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi
delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di
intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro
famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l’autore del reato dovesse evadere o
essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a
loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento
generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell’ambito del
procedimento e dell’esito del giudizio;
d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la
possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni,
esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i
loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano
adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e
l'immagine della vittima;
g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati
all’interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi
di interpreti indipendenti e competenti;
i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto
interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto
autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione
adeguate, se sono disponibili.
20
2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica,
deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in
considerazione il suo interesse superiore.
Articolo 57 – Gratuito patrocinio
Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito
patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.
Articolo 58 – Prescrizione
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine
di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e
39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla
gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere
raggiunto la maggiore età.
Capitolo VII – Migrazione e asilo
Articolo 59 – Status di residente
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status
di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto
interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della
relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno,
indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il
rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto
nazionale.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status
di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto
interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le
seguenti situazioni:
a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in
considerazione della loro situazione personale;
b quando l'autorità competente ritene che il loro soggiorno sia necessario per la loro
collaborazione con le autorità competenti nell’ambito di un’indagine o di procedimenti
penali.
4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre
matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in
cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.
Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere 21
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza
contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione
ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e
come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare /
sussidiaria.
2 Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei
motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è
basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in
funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di
accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee
guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in
materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.
Articolo 61 – Diritto di non-respingimento
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio
di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto
internazionale.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro
status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un
paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al
rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capitolo VIII – Cooperazione internazionale
Articolo 62 – Principi generali
1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel
rispetto dell’applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla
cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di
disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel
modo più ampio possibile, al fine di:
a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo
di applicazione della presente Convenzione;
b proteggere e assistere le vittime;
c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente
Convenzione;
d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie
delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di 22
una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità
competenti del loro Stato di residenza.
3 Se una Parte che subordina all’esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in
materia penale, l’estradizione o l’esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da
un’altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in
materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può
considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in
materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate
dall’altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo
condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali
con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all’articolo 18,
paragrafo 5.
Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo
Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di
pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno
degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul
territorio di un’altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a
trasmetterla senza indugio all’altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di
protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle
disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.
Articolo 64 – Informazioni
1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale
dell’azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre
informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile
l'esecuzione dell’azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta
preliminare, trasferire a un’altra Parte le informazioni ottenute nell’ambito delle proprie
indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che
le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o
proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione
possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al
presente capitolo.
3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve
comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei
procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in
considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.
Articolo 65 – Protezione dei dati
I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti
alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei
dati a carattere personale (STE n° 108). 23
Capitolo IX – Meccanismo di controllo
Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica
1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente
Convenzione da parte delle Parti contraenti.
2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto
del criterio dell’equilibrio tra i sessi e di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di
competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i
candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono
scelti tra i cittadini delle Parti.
3 L’elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell’entrata in
vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge
dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
4 L’elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di
elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani,
uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza
domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di
una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente
Convenzione;
b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza
contro le donne e la violenza domestica;
e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali
nell’esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai
loro compiti in maniera efficace.
5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei
paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità
previsti nell’allegato alla presente Convenzione.
Articolo 67 – Comitato delle Parti 24
1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua
prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente
Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su
richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del
Segretario Generale.
3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 68 – Procedura
1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un
questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo
destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere
esaminato da parte del GREVIO.
2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i
rappresentanti della Parte interessata.
3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal
GREVIO. All’inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali
sarà basata la procedura di valutazione e invia all’uopo un questionario.
4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare
adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione
dell’applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario
è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra
eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione