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La deposizione della "vittima" e' prova!
Cassiodoro:
La deposizione della "vittima" e' prova!
"In tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, "http://www.altalex.com/index.php?idu=16154&cmd5=5279f21fd7b8d865396d024c51cdf3d5&idnot=48090
Cassiodoro:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7197
Considerazioni sulla testimonianza resa dalla parte offesa costituitasi parte civile
La pronuncia della Corte Costituzionale.
In data 23 febbraio 2004, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art.497 comma 2 c.p.p..
Con l’ordinanza n.82/2004, la Corte ha respinto il ricorso sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con il quale si denunciava la violazione dei predetti articoli costituzionali in quanto nell’art.497 comma 2 c.p.p., non si prevedeva il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituita come parte civile, con la conseguenza di sottoporla, nonostante sia interessata all’esito del giudizio, all’obbligo di dire la verità e di prestare “giuramento”, così consentendo “di fatto, che la prova della colpevolezza dell’imputato si basi esclusivamente o quasi esclusivamente sulle sue dichiarazioni”........................
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Cassiodoro:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12626.asp
Cassazione: va condannato medico .......... per la prova basta la parola di lei
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40143 dell'11 ottobre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un medico avverso la sentenza della Corte d'Appello che, confermando la sentenza del giudice di prime cure, lo aveva dichiarato colpevole del reato di violenza sessuale perché, "in violazione dei doveri connessi alla funzione di medico incaricato di effettuare la visita fiscale ad una lavoratrice presso il suo domicilio, approfittando della sorpresa della vittima e della fiducia riposta in ragione del ruolo, con violenza (consistita nell'appoggiare terminata la visita medica una mano dietro la schiena della vittima chiedendole dove avesse dolore, nel massaggiarle il fondoschiena ed i fianchi fino alla parte bassa del ventre, nonché nello strofinarsi sul corpo della donna, nonostante le proteste della stessa, che a più riprese tentava di baciare) la costringeva a subire atti sessuali".
La Suprema Corte - ricordando che per costante giurisprudenza, è ben possibile che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, c. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la presenza di riscontri esterni - afferma che "facendo applicazione del principio sopra richiamato, la sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa siano risultate chiare e precise nella complessiva dichiarazione dei fatti, nonché logiche e coerenti e prive di elementi di incertezza, valutandone la coerenza interna ed escludendo qualsiasi motivo di rancore nei confronti dell'imputato dal momento che in occasione del controllo fiscale, il medico aveva confermato lo stato di malattia e l'inidoneità della donna a riprendere il lavoro, con una prognosi di sette giorni".
Confermata, dunque, la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione per il medico.
(19/10/2012 - L.S.)
Fonte: Cassazione: va condannato medico che palpeggia la paziente sopo visita medica. E per la prova basta la parola di lei
(StudioCataldi.it)
Massimo:
Tanto tuonò che piovve! A forza di PRETENDERE che la parola di una donna costituisca una prova
i leccavulve della Corte di Cassazione lo hanno concesso. E' una prova ulteriore dell'efficacia della
propaganda femminista. E di quanto sia necessaria e urgente una CONTROPROPAGANDA. E alla svelta!!!
cancellatow:
O si cominceranno le azioni al contrario
Vai a casa di una o sali in macchina con una e quando esci la denunci per molestie prima che lo faccia lei :doh:
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