Autore Topic: Cassazzione "Shock": DONNE ANDATE A LAVORARE !!!  (Letto 842 volte)

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Cassazzione "Shock": DONNE ANDATE A LAVORARE !!!
« il: Aprile 04, 2012, 10:44:41 am »
Mah...  barlumi di ... "pazzia" !!!  ;)

http://www.comunicazionedigenere.net/no-mantenimento/

Citazione
La Cassazione alla donna separata: “Vada a lavorare”

La facile assegnazione, da parte dei Tribunali, di cospicui assegni di mantenimento in favore delle donne divorziate sembra subire un’inversione di tendenza con una recente sentenza della Cassazione n. 4571 del 22.03.2012

Nessun assegno di mantenimento spetta alla donna – dicono i giudici della Suprema Corte – se quest’ultima dispone di una qualifica professionale che costituisce una sicura fonte di reddito.


Nel caso di specie, la donna possedeva il titolo di insegnante.

La Corte sembra sconvolgere i pregiudizi in favore delle ex mogli laddove firma, all’interno della citata sentenza, il seguente passaggio: la donna “non è stata plausibilmente ritenuta priva per ragioni oggettive di qualsiasi reddituale capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale”.

A parte il fatto che personalmente la considero la classica goccia nell'oceano, mi ha colpito il passaggio, se è stato trascritto fedelmente dalla sentenza:"..  la donna..." e non genericamente, il coniuge. Non è un particolare da poco. Anche il lessico usato pesa.. eccome se pesa.

Offline Cassiodoro

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Re: Cassazzione "Shock": DONNE ANDATE A LAVORARE !!!
« Risposta #1 il: Aprile 04, 2012, 10:59:47 am »

http://www.comunicazionedigenere.net/no-mantenimento/

A parte il fatto che personalmente la considero la classica goccia nell'oceano, mi ha colpito il passaggio, se è stato trascritto fedelmente dalla sentenza:"..  la donna..." e non genericamente, il coniuge. Non è un particolare da poco. Anche il lessico usato pesa.. eccome se pesa.


Ti fermi troppo ai titoli sensazionali.............
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 22 marzo 2012 n. 4571
Ridotto il mantenimento alla casalinga se ha capacità lavorativa e di guadagno

L’ex coniuge casalinga può vedersi ridotto l’assegno di mantenimento se ha una potenziale capacità lavorativa. Quando, infatti, si accerta che la beneficiaria è dotata di una specifica qualifica professionale e che il soggetto obbligato ha avuto una diminuzione patrimoniale, è perfettamente legittima la richiesta dell’ex marito di “risparmiare” sul mantenimento.

Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4571/2012 che ha respinto il ricorso di una donna che si era vista ridurre l’assegno perché, pur essendo impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, aveva la qualifica di insegnante. Secondo i giudici di merito questa professionalità potenziale le avrebbe consentito di dare lezioni private o collaborare con scuole pubbliche o provate e di non gravare per intero sull’ex coniuge.

La Cassazione ha confermato la decisione sostenendo che la donna, sebbene priva di mezzi economici, non si doveva considerare “pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/03/ridotto-il-mantenimento-alla-casalinga-se-ha-capacita-lavorativa-e-di-guadagno.html

Anzi, se vai a leggerti la sentenza a: http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13168083.pdf
vedrai  le cifre in gioco.
« Ultima modifica: Aprile 04, 2012, 11:10:22 am da Cassiodoro »
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Re: Cassazzione "Shock": DONNE ANDATE A LAVORARE !!!
« Risposta #2 il: Aprile 04, 2012, 19:24:53 pm »
però insomma è pur qualcosa, no?
Dio cè
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