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Cassazione: impossibile disconoscere un figlio dopo due anni dalla nascita
Giulia:
--- Citazione da: war pigs - Settembre 10, 2012, 11:09:14 am ---
Io non escludo nemmeno quello, mi son chiesto infatti il perchè non lo ha disconosciuto subito e ha aspettato due anni
insomma per evitare loop diciamo che tu escludi ipotesi che io non escludo :P
Giulia tu non puoi fare il detective :lol: :lol: :lol:
--- Termina citazione ---
Per fare il detective appunto devi considerare tutte le ipotesi possibili, e poi scartarle una ad una appena si dimostrano - in quel caso - improbabili.
Ma noi stavamo a parlà SOLO della moglie e dei medici complottisti, insomma di una e basta.
cancellatow:
--- Citazione da: Cassiodoro - Luglio 17, 2012, 09:05:23 am ---La scoperta era avvenuta in seguito ad una diagnosi di "serissima infertilità", fatta nella primavera 2005, che aveva portato l'uomo non solo a chiedere delle spiegazioni alla moglie, ma anche portarla in giudizio, nel 2007, per disconoscere la figlia; come ricostruisce la sentenza 11644 della Prima sezione civile.
--- Termina citazione ---
Questo mi fa sospettare che l'uomo non ne fosse a conoscenza
Brutale:
beata ingenuità... questo topic è la dimostrazione di quanto sia facile prendere in giro certa gente negando persino l'evidenza
Cassiodoro:
Cassazione: termine per disconoscimento paternità decorre da scoperta del tradimento
Fonte: Cassazione: termine per disconoscimento paternità decorre da scoperta del tradimento
(StudioCataldi.it)
Una recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale, in tema di termine decadenziale annuale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 244, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, a fronte della domanda di disconoscimento della paternità dei figli minori, il tribunale adito dichiarava inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di un anno dalla conoscenza delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie.
La decisione è stata impugnata, argomentando che il coniuge aveva avuto, antecedentemente alla scadenza del termine annuale, un mero sospetto circa le relazioni extraconiugali della moglie da cui erano nati i minori e che quel sospetto solo successivamente divenne consapevolezza. La Corte d'Appello ha confermato la precedente statuizione, ritenendo acquisita la prova della conoscenza dell'adulterio, intesa come la cognizione (e non il semplice sospetto) di un legame a sfondo sessuale della donna.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7581 del 26 marzo 2013, ha respinto il ricorso e si è, così, inserita in quel consolidato solco giurisprudenziale secondo il quale il termine annuale per la proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità decorre dal momento della scoperta del tradimento, da intendersi quale conoscenza della relazione sessuale della partner con un altro uomo, capace di condurre al concepimento del figlio che si intende poi disconoscere. In questa medesima direzione si era pronunciato il giudice di ultima istanza nel 2003 con la sentenza n. 6477: la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - a partire dalla quale scoperta decorre il termine annuale di decadenza ex articolo 244 c.c.- va intesa come acquisizione certa di conoscenza (e non come semplice sospetto) di un fatto non riducibile a una semplice infatuazione o a una semplice frequentazione della moglie con un altro uomo. Deve trattarsi, invece, di una relazione nel senso proprio del termine, di un incontro di carattere sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
Ritornando al caso oggetto di questa recente pronuncia e alla luce di questo orientamento giurisprudenziale cui la Corte Suprema ha inteso a pieno titolo dare continuità, il giudice di legittimità reputa immune da vizi il percorso logico (esaustivamente e coerentemente argomentato) che ha condotto il giudice di merito a ritenere che fosse noto all'attore il duplice adulterio consumato dalla moglie nei periodi concomitanti con il concepimento dei figli.
La sentenza in esame offre ulteriori spunti di riflessione laddove si pronuncia sull'ingresso nel processo della prova ematica: è ammesso l'accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla prova ex ante dell'adulterio perché, se così non fosse, risulterebbero violati fondamentali principi che attengono all' accesso alla prova e all'esercizio pieno del diritto di difesa. La possibilità di dimostrare l'adulterio ricorrendo alla prova tecnica non incide tuttavia sulla normativa dettata in tema di decadenza ex articolo 244, per la quale assumono rilevanza solo la scoperta dell'adulterio ed il momento in cui il padre ne sia venuto a conoscenza, a prescindere dalla fonte che gli abbia fornito tale consapevolezza.
(29/03/2013 - A.V.)
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13339.asp
Cad.:
Potrebbe rivelarsi come un primo passo per arrivare ad eliminare la possibilità del presunto padre di disconoscere il figlio per adulterio, ossia l'uomo dovrà comunque pagare anche per i figli non suoi.
In secondo luogo, ben sappiamo che nella stragrande maggioranza dei casi è l'uomo separato che deve pagare il mantenimento alla ex moglie; può salvarsi da questo onere solo nei casi in cui la separazione sia addebitata alla moglie. Se aboliamo l'obbligo di fedeltà, l'uomo che si vuole separare perchè la moglie lo tradisce dovrà comunque pagarle il mantenimento.
La legge sul mantenimento è stata fatta in modo molto furbo: l'ex coniuge non paga se l'altro ha colpa invece che, come sarebbe più giusto: non paga chi non ha colpa.
Le motivazioni anti uomo non vengono mai citate, ma il motivo di fondo è quello:
Matrimonio: verso l'addio all'obbligo di fedeltà
La proposta di legge che vuole sopprimere l'obbligo previsto dall'art. 143 del codice civile prosegue il suo cammino parlamentare
di Marina Crisafi - Addio all'obbligo di fedeltà tra marito e moglie. È quanto prevede il disegno di legge presentato nel febbraio scorso al Senato, che vede come prima firmataria la senatrice Pd Laura Cantini [ma sottoscritto anche dai colleghi Bencini (Idv) Cirinnà, Borioli, Capacchione, Cardinali, Esposito Fabbri, Lo Giudice, Maran, Maturani, Morgoni, Pezzopane Puglisi e Rossi (Dem)] e ora assegnato alla commissione giustizia di palazzo Madama.
Il testo (qui sotto allegato) consta di un solo articolo, anzi di una sola riga, in grado di rivoluzionare però l'intero istituto del matrimonio. Nello specifico, mira a modificare l'art. 143, comma secondo, del codice civile in materia di soppressione dell'obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi.
Obbligo che, a detta dei firmatari, sarebbe "il retaggio culturale di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti dei coniugi". La stessa giurisprudenza di Cassazione, ricordano, ha statuito che "il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale" (cfr. Cass. n. 7998/2014).
Inoltre, con l'avvento della legge n. 21/2012, si sottolinea nella relazione al ddl, è stato superato il "problema annoso della distinzione tra figli legittimi e figli naturali, distinzione odiosa che ha portato il legislatore a prevedere l'obbligo di fedeltà tra i coniugi". Infatti, l'art. 143 c.c. si spiega ancora, stabilendo tale obbligo si richiama soprattutto alla fedeltà sessuale della donna, "perché fino a non molto tempo fa, solo la fedeltà della medesima era un modo per 'garantire' la legittimità dei figli".
Essendo, dunque, oggi questa distinzione superata, può ben superarsi altresì un "obbligo" che non può certo ascriversi, conclude la relazione, "tra i doveri da imporre con legge dello Stato".
Fonte: Matrimonio: verso l'addio all'obbligo di fedeltà
(www.StudioCataldi.it)
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