Condivido il discordo di Rita, in quanto è ineccepibile dal punto di vista teorico giudiziario. Quindi è assolutamente sbagliato dire che è "stata fatta una legge che inverte l' onere della prova a riguardo dei reati sessuali".
Ma sappiamo bene anche che la legge viene "interpretata", specie se viene fatta in un modo tale da renderla fortemente suscettibile di interpretazioni, come accade per le attuali leggi su violenza sessuale, molestie e stalking.
Come Rita e "false accuse" hanno convenuto, l' inversione della prova pur non esistendo formalmente nel campo penale(aggiungo: eccetto nel caso in cui l' imputato venga colto in flagranza di reato, cioè con le mani nel sacco) di fatto esiste una "presunzione di colpevolezza maschile" a riguardo delle accuse di reati sessuali.
La Cassazione recentemente ha stabilito che la parola della donna denunciante uno stupro, in mancanza di prove e riscontri oggettivi a suo favore è da considerare ELEMENTO PROBATORIO se è considerata attendibile, cioè se l' imputato non riesce a trovare prove a sua discolpa,, quindi basta e avanza per condannare l' imputato se quest' ultimo non ha la fortuna di trovare elementi a sua discolpa(cosa difficilissima per un' accusa di stupro).
Ecco qui che dice la Cassazione:
In tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato...
Come la vogliamo definire, questa, se non INVERSIONE DELL' ONERE DELLA PROVA??
E' ovvio che in ambito penale l' inversione della prova non è ammessa quindi non esiste e non potrà mai esistere nessuna legge esplicita che inverta l' onere della prova, ma di fatto, e ripeto, di fatto, per quanto concerne le accuse di reati sessuali, molestie, stalking, e cioè di tutte quelle accuse che riguardano le c.d. "violenza di genere", viene applicata l' inversione dell' onere della prova, lo dimostra il fatto non solo la questione Carlo Parlanti(non solo l'accusatrice non aveva prove a suo favore, erano pure tutte a suo sfavore), ma anche il fatto che tutti gli assolti per accuse di stupro sono avvenuti sempre a seguito di elementi fortuiti a favore dell'accusato(sms, DNA, telecamere, etc), mai una volta che l' imputato accusato di stupro, sia stato prosciolto per mancanze di prove, cioè di elementi oggettivi e prove contro di lui, eppure in mancanza di quest' ultime, ogni imputato di ogni reato viene prosciolto per mancanza di prova..eccetto per le accuse di reati sessuali e molestie.
Prima ho citato l'esempio di quel ragazzo condannato per "sguardi insistenti", nonostante non ci fossero prove, e nonostante la polizia chiamata a controllare la situazione non avesse ravvisato nulla. Quindi tra la parola della denunciante e la parola dell' accusato, il giudice ha creduto alla parola dell' accusatrice, nonostante quest' ultima non avesse prove a suo favore.Eppure per l'art 27 della Costituzione, l' imputato è presunto innocente finchè non vengono trovate prove a sua colpa. Come la vogliamo chiamare questa se non inversione della prova? Un altro esempio: ultimamente un uomo accusato dall' ex moglie adultera di stupro, è stato prosciolto solo grazie alla testimonianza della figlia che ha liberato il padre di ogni addebito, quindi se non ci fosse stata la figlia, questo uomo sarebbe stato condannato senza prove,quindi solo dietro dichiarazione della donna denunciante(se sia veramente innocente o meno, non lo so dire, spero che sia veramente innocente perchè mi strazierebbe sapere che una vittima di una violenza non ottenga giustizia)
Tutto ciò si chiama inversione dell' onere della prova, che pure non consentito in ambito penale(eccetto il caso in cui l' imputato venga colto in flagranza di reato), di fatto viene applicata per quelle accuse di quei reati(violenza sessuale, molestie, stalking) le cui leggi e decreti in questioni, formulate sull' onda emotiva e forcaiola dell' opinione pubblica, sono strutturate in molto altamente repressive dando al giudice ampia discrezionalità giurisprudenziale.
In ultima istanza, cito queste dichiarazioni molto eloquenti:
http://www.assolei.it/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=30 Un’ esperienza di donne per le donne che è riuscita a mettere in discussione molte certezze consolidate anche nel diritto, si pensi alla inversione dell’onere della prova nei processi per stupro
E tale pratica viene platealmente riconosciuta ed elogiata in ambito parlamentare(*):
http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/2501Con la citata legge n. 66 del 1996 cambiano finalmente anche i termini processuali, con l’inversione dell’onere della prova, grazie alla quale non è più la vittima a dover «dimostrare» di essere stata stuprata, ma l’aggressore a dover dimostrare di essere innocente.
Come vedete, quindi, sono gli stessi autori e autrici di queste leggi ad ammettere l' esitenza dell' inversione dell' onere della prova, in quanto per loro l'accusato è già "stupratore" prima del processo.
Non credo, quindi, ci siano più dubbi sull' esistenza dell' inversione dell' onere della prova a riguardo dei reati sessuali.
Se sia giusto o meno questa inversione dell' onere della prova a riguardo di reati sessuali, io non mi sono pronunciato. Dico solo che esiste. Poi ognuno in base alla propria sensibilità civile e giuridica si formuli l' opinione che vuole.