Io ricordo di aver studiato che la parte lesa (l'accusatrice) poteva testimoniare....
Attenzione perché questo costituirebbe, di fatto, la vera inversione dell'onere della prova.
ma guardate che può testimoniare nel processo penale in generale, l'ho postato prima. Il punto è la valutazione dell'attendibilità che dipende dal Giudice. E dal suo "libero convincimento", che non si può non pensare influenzato dalla cultura. Peraltro credo anch'io che sia più la legge a seguire la cultura. A cosa pensate siano servite le indagini e la diffusione capillare della statistiche sulla violenza sessuale "nascosta"se non a creare cultura?
http://www.previdenza-professionisti.it/la-testimonianza-della-persona-offesa-nel-processo-penaleUna questione, inerente le fonti di prova, nell'ambito del processo penale e che ne determina un significativo ed a volta determinante scostamento rispetto al processo civile riguarda la testimonianza della persona offesa.
In via generale, infatti, mentre tale fonte di prova non è ammessa nel processo civile stante l'incapacità a testimoniare di chi abbia interesse all'esito della lite,
nell'ambito del processo penale essa, sotto il profilo della qualificazione normativa, non differisce da una qualsiasi testimonianza assumendo, perciò, valenza probatoria piena e, di per sè, non necessitando di riscontri, ai sensi dell'art. 192 cpp, commi 3 e 4.
In effetti, proprio tale potenziale probatorio delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa possono ragionevolmente indurre ad intraprendere, anche solo a fini risarcitori, la via della costituzione di parte civile nel processo penale anzichè la via dell'azione risarcitoria nel processo civile (si pensi al caso molto frequente del risarcimento del danno da sinistri stradali).
Tuttavia la peculiare veste della Persona Offesa, specie in caso di costituzione di parte civile, non può non incidere sulla valutazione generale dell'attendibilità del teste e ciò è emerso a più riprese nella giurisprudenza di legittimità che, pur nel formale silenzio delle norme codicistiche, ha elaborato principi cristallizzati in punto di criteri per la valutazione dell'attendibilità della testimonianza della persona offesa.
In particolare concorrono nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa in qualità di teste, sia la costituzione di parte civile, che deve indurre ad un più rigoroso esame in ordine alla coerenza intrinseca ed estrinseca della deposizione testimoniale, sia, più in generale, la complessiva vicenda entro la quale si inserisce l'imputazione e la posizione che, nell'ambito di tale vicenda, assume la persona offesa.