Autore Topic: Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti  (Letto 57681 volte)

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Offline vnd

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #165 il: Agosto 20, 2012, 21:50:31 pm »
Ma non dovrebbe esserci più questa cosa qui.

L'allineamento delle eta pensionabili maschili e femminili (2018... o 3036) è programmato ma non è ancora attuato.
Vnd [nick collettivo].

Offline skorpion72

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #166 il: Agosto 20, 2012, 21:59:51 pm »
1) Sei favorevole all'introduzione della legge sulle "quote" per permettere una parità (50 e 50) fra gli
uomini e le donne in politica ? (nonostante non esistano ostacoli che impediscano ad una donna
di diventare anche primo ministro)
SI se le donne sono minoranza, NO se sono maggioranza: se sono maggioranza nonostante il regime nazimaschilista in cui viviamo vuol dire che sono troppo superiori e la superiorità non può essere umiliata con le "quote azzurre"

2) Per arruolarsi nell'esercito le donne devono affrontare test a "standard ridotto" rispetto agli uomini,
e nonostante ciò hanno pure la faccia di bronzo di pretendere delle quote nei posti di comando
(vorrebbero il 30%). Sei d'accordo ?
SI, le donne sono più intelligenti, e quindi i test fisici li devono fare solo quelle bestie degli uomini

3) Ritieni giusta la politica della "discriminazione favorevole" nei confronti delle donne che lavorano ?
(aziende al femminile con facilitazioni economiche, assunzioni sulla base del sesso, etc.etc.)
Io sarei in linea di massima contrario però è talmente evidente che le donne sono perseguitate, uccise, stuprate, squartate, bombardate, uccise nel sonno, avvelenate, etc. che allora diventa inevitabile (non siamo noi che siamo razzisti, sono loro che sono negri)

4) La nuova legge europea sullo stupro prevede che anche solo un'occhiata "libidinosa" alle curve
generosamente esposte di una donna costituisca "molestia sessuale". E' giusta questa legge ?
SI, anche gli sguardi sono stupri ed umiliano la donna, in più le donne per essere VERE donne dovrebbero diventare tutte lesbiche, il rapporto con gli uomini le svilisce

4bis) Sempre riguardo alla legge sullo stupro, è giusto dare la "presunzione di colpevolezza"
all'accusato ?
E certo! Gli uomini sono TUTTI porci

5) Cosa ne pensi del dare alla convivenza le stesse norme che "tutelano(?)" il matrimonio ?
Se garantisce il mantenimento alle donne SI

6) Sei favorevole al fatto che una coppia omosessuale (maschi o femmine) possa avere dei figli ?
SI, Gli uomini gay sono la parte sana del mondo maschile, in più due donne lesbiche tengono i padri (e cioè gli stupratori) a debita distanza

7) Lo stupro è una cosa gravissima che in america viene punita con pene dai 20 anni all'ergastolo.
Recenti statistiche hanno affermato che un buon 30-40% delle donne che dichiarano di essere stuprate
stanno mentendo. Nonostante ciò anche quando viene appurato che la donna mente non vi è nessuna
azione penale. E' giusto punire con le stesse pene di uno stupratore una donna che sostiene il falso ?
Nessuna donna sostiene il falso, questa è un'invenzione maschilista

8) Gli uomini vanno più tardi in pensione di cinque anni rispetto alle donne. Poi muoiono 7 anni prima.
E' giusto che anche le donne lavorino lo stesso numero di anni degli uomini ?
Gli uomini non fanno una cippa dalla mattina alla sera, le donne sono le uniche a lavorare, dovrebbero andare in pensione 30 anni prima

9) E' giusto che dopo una separazione la donna si tenga la casa, i figli, e l'assegno mensile del marito ?
SI, la madre è il genitore sano

10) Saresti favorevole a far giocare una giocatrice femmina nel campionato di seria A maschile ?
NO, gli uomini ci proverebbero perché sono tutti porci e di fronte ad una donna sbavano tutti

10bis) Se la risposta è affermativa, saresti favorevole a far giocare un calciatore maschio nel campionato
di seria A femminile ?
Vedi sopra

11) Ad una donna che uccide i suoi due figli dev'essere data la stessa pena che si da ad uomo che
uccide i suoi due figli ?
Nessuna donna uccide i figli, è un'altra invenzione maschilista

12) Nelle situazioni d'emergenza è giusta la frase "prima le donne e i bambini" (ok, per i bambini) ?
Certo!!!!!

12bis) Se la risposta è no, tu in una situazione simile cederesti il "posto" ad un uomo ?

13) Nel fenomeno della prostituzione è giusto colpire i clienti ?
Certo, le donne sono sempre e solo vittime degli uomini, che sono TUTTI maiali

14) E' giusto che il servizio militare o civile per l'uomo è (stato) un obbligo mentre per le donne
una scelta ? (non rispondere che la guerra la fanno gli uomini perchè le femminucce che hanno
richiesto e continuano a richiedere di essere arruolate solo in italia sono migliaia e migliaia)
Giusto, gli uomini non hanno mai fatto nulla, se per un anno hanno sgobbato male non gli ha fatto

15) Qual'è un sinonimo di femminismo ?
Verità assoluta e superiorità,

16) Gli uomini (maschi) devono/dovrebbero essere femministi ?
Gli uomini sono stupidi e non capiscono nulla

17) Nel caso Assange, come valuti l'operato e le azioni delle due presunte stuprate? Esprimi un giudizio.
Assange è un uomo e quindi un porco, in più c'è una donna che lo accusa, e una donna non può essere in alcun modo bugiarda

18) La scuola EGALIA, in Svezia, promuove il nuovo sistema educativo basato su teorie femministe
http://www.corriere.it/esteri/11_giugno_29/svezia-asilo-genere-neutro-eva-perasso_99c37d42-a23b-11e0-b1df-fb414f9ca784.shtml
Che ne pensi?
Favorevolissimo, gli uomini non capiscono nulla, che vogliono educare loro?

19) La recente riforma Fornero penalizza l'inserimento nel mondo del lavoro per gli uomini sopra i 35 anni ed agevola l'inserimento delle donne (indipendentemente dall'età) e gli under 35 uomini. Che ne pensi?
Le donne non sono mai favorite, sono sempre vittime

20) Carlo Parlanti è stato accusato ingiustamente di stupro. Essendo una notizia che si conosce e che conoscono i frequentatori di questo blog, perchè non avete presto posizioni a tal riguardo?
E' un uomo e quindi uno stupratore

21) L'articolo 3 della Costituzione Italiana è palesemente violato dalle quote rosa e altre leggine fatte su misura. Reputi sia giusto?
Non mi interessa
I discorsi delle femministe fanno sempre molto "rumore"...il problema è che puzzano anche da morire

Offline vnd

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #167 il: Agosto 20, 2012, 22:01:37 pm »
E quali sarebbero, scusa?

Mi hai tolto la parola di bocca.
Non parlatemi di fikasekka per favore, la falsaccusatrice viene qui solo per attaccar briga e farci spendere tempo e soldi in querele.
Vnd [nick collettivo].

Offline krool

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #168 il: Agosto 20, 2012, 22:31:28 pm »
Perché hai questo bisogno?
Non credi ci sia già abbastanza casino in questa discussione per metterti a psicanalizzare Sandokan? Limitiamoci con ste cazzo di provocazioni e frecciatine...

Offline Cassiodoro

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #169 il: Agosto 20, 2012, 22:38:46 pm »
Ora, come tutti sapranno, uno meno cose afferma e minori saranno le probabilità che quel sistema di affermazioni si autocontraddica, o possa essere smontato da prove esterne: dunque, contestualizzando al caso della violenza sessuale, se una arriva, dice il giusto necessario al perseguimento del suo obiettivo ("tizio mi ha stuprata"), evita accuratamente di sottoporsi ad esami medico-diagnostici che potrebbero inficiare la credibilità della denuncia, paradossalmente supererebbe tale criterio di validazione e quanto da lei affermato assumerebbe valore probatorio incontrovertibile, completamente sufficiente all'emissione di una condanna penale. Molte questo lo sanno, anche grazie alla consulenza di certi avvocati di nostra conoscenza, e giustamente se ne approfittano.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE III PENALE
 
Sentenza 9 giugno - 9 settembre 2009, n. 34870


Svolgimento del processo
 
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - La sentenza impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze di condannare l'odierno ricorrente per il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) che sarebbe da lui stato commesso nei confronti della ex fidanzata (O.M.).
 
Secondo l'accusa, l'uomo era passato a trovarla a casa con una scusa;
 
avevano chiacchierato e l'uomo aveva chiesto e mangiato della frutta, poi le aveva chiesto di far salire un amico che aspettava in macchina. La ragazza aveva rifiutato obiettando che l'abbigliamento che indossava al momento non era consono (un top ed una minigonna) ma, a quel punto, l'imputato aveva preso a fare apprezzamenti su di lei a toccarla ed a chiederle di avere un rapporto. A fronte del diniego della donna, "l'aveva trascinata in camera da letto, - scacciando con una pedata il cane, un innocuo cucciolone di sei mesi - l'aveva gettata sul letto e, sovrastandola con il proprio corpo, costretta a subire un rapporto sessuale, malgrado la ragazza avesse pianto, si fosse divincolata e l'avesse implorato di smettere".
 
Secondo la querela in seguito sporta, dopo che l'uomo aveva lasciato l'appartamento, la ragazza si era asciugata con un asciugamano, poi consegnato agli inquirenti, sul quale furono trovate tracce di liquido seminale. Il giorno successivo ai fatti, la querelante si era confidata con il proprio fidanzato dell'epoca insieme al quale si era recata a casa dell'imputato per una spiegazione. Non lo avevano trovato ma, incontrati colà i genitori di F.S. - all'epoca la compagna dell'imputato - tutti insieme erano andati a denunciare il fatto dai Carabinieri.
 
L'imputato, dopo aver negato in un primo tempo ogni cosa in sede di s.i.t. dai CC, aveva poi ammesso l'accaduto sostenendo di essere stato invitato dalla donna che lo aveva cercato accennandogli di essere in crisi con il proprio ragazzo che quando lui era andato a trovarla vi era stato un rapporto del tutto consenziente.
 
Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso l'imputato ed il suo difensore deducendo:
 
1) violazione di legge penale e processuale in quanto: a) erroneamente - con riferimento all'art. 192 c.p.p. - è stata ritenuta attendibile la persona offesa e fondandosi l'accusa solo sulle sue parole ed in assenza di qualsivoglia riscontro esterno (es. certificati attestanti lesioni); b) si asserisce tautologicamente che la p.o. non avrebbe avuto alcun motivo per calunniare; c) non sono state valutate le peculiarità del reato e la decisione è stata fondata su quanto "unilateralmente appreso"; non sono stati considerati adeguatamente riscontri oggettivi come l'assenza di lesioni (non confermate nella visita) censurando il fatto che la Corte abbia definito questo dato "neutro";
 
2) mancata assunzione di una prova decisiva come i tabulati telefonici dai quali dimostrare chi avesse "promosso" l'incontro;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione perchè i giudici di merito, pur avendo ritenuto di dover interpretare i presenti fatti alla luce delle dinamiche interpersonali tipiche dei "giovani moderni" "soliti ad avere relazioni sentimentali con rapporti sessuali, allacciate e sciolte senza dare troppa importanza a ciò", hanno poi emesso sentenza di condanna.
 
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
 
Motivi della decisione
 
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
 
Al di là della denominazione formale data al vizio denunciato dal ricorrente nel primo motivo, deve rilevarsi che, nei contenuti, si mira a chiedere al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi più favorevole alla tesi del ricorrente, la qual cosa equivale ad una censura in punto di fatto e non inerente ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata.
 
Ed infatti, l'error in procedendo - tale è nominalmente il motivo dedotto - ricorre per far valere un vizio procedimentale che dia luogo, ad esempio, ad una inutilizzabilità, alla violazione di una regola nell'ammissione o nell'assunzione di una prova o persino ad un travisamento della prova (avere il giudice di merito fondato la decisione su una prova inesistente).
 
Al contrario, qui il ricorrente punta a mettere in discussione il tipo di lettura che i giudici di merito hanno dato degli atti e cioè, detto in altri termini, a porre in discussione l'affermazione di attendibilità della persona offesa e la valutazione delle risultanze processuali.
Ciò, però, non attiene al rispetto delle regole di assunzione della prova bensì alla loro valutazione, che è cosa diversa e va inquadrata nel controllo della motivazione cui è tenuto il giudice di legittimità.
 
In tale ottica, però, valgono i principi più volte affermati da questa S.C. in base ai quali la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa; se, quindi, nella decisione impugnata, ricorrono termini o argomenti che trovano una spiegazione coerente con il contesto ipotizzato, se le ragioni sono sostenute da elementi di fatto acquisiti in atti e se, in sostanza, il giudice del merito ha "fotografato" correttamente la realtà sulla scorta di quanto accertato, la verifica del provvedimento gravato si deve intendere esaurita positivamente non potendo estendersi ad una valutazione della prova "al punto da optare per la soluzione che si ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando, ad esempio, l'attendibilità dei testi o le conclusioni di periti o consulenti tecnici (sez. 4^, 17.9.04 n., cricchi, rv. 229690).
 
Trasferendo tali principi nel caso in esame, deve osservarsi che nessuna delle critiche che il ricorrente muove - nel primo e nel terzo motivo - al ragionamento motivazionale della Corte è fondato.
 
In primo luogo, va smentita con fermezza l'asserzione del ricorrente secondo cui la decisione sarebbe stata adottata solo "su quanto unilateralmente appreso".
 
Invero, la decisione in esame si segnala, in primo luogo, per la completa e puntuale ricostruzione del susseguirsi degli eventi e, quindi, per una scrupolosa disamina delle emergenze processuali.
 
Tra queste, è indubbio che le parole della querelante costituiscano la "base" della decisione; tuttavia esse non sono state affatto recepite acriticamente ma, al contrario, sono state vagliate in dettaglio, valutate sia sotto il profilo della loro attendibilità intrinseca sia nell'ottica delle dichiarazioni difensive dell'imputato e delle deposizioni di soggetti diversi ( F. S., F.S., B.A. e la CT psicoioga).
 
Si è trattato di una verifica oggettiva dei fatti quali emergono, da un lato, dalle parole della querelante e, dall'altro, da quelle delle persone diversamente coinvolte ed anche di una verifica logica.
 
Di qui, l'attenta disamina circa l'esistenza di possibili ragioni di astio - ipotizzate dalla difesa dell'imputato - che avessero potuto portare la querelante a calunniare l'imputato. La ricerca è stata scrupolosa (ff. 5 e 6) ed è stata svolta argomentando con lucidità e coerenza attraverso dati fattuali desunti dal comportamento tenuto dalla querelante dopo la violenza denunciata (come riferiti da un'amica) ed attraverso considerazioni consequenziali quali, ad esempio il rilievo che non ha senso sostenere che la ragazza avesse accusato falsamente l'imputato per aver dovuto sostenere un rapporto "non protetto" dal momento che, se fosse vera la tesi dell'imputato secondo cui il congresso carnale sarebbe stato consenziente (anzi, addirittura stimolato da una telefonata - invito della ragazza), "ella avrebbe avuto agio di chiedere al partner di usare il condom, ovvero si sarebbe premunita per evitare il rischio di gravidanza (assumendo la pillola ad hoc) e dunque non avrebbe avuto motivo di avere rancore alcuno nei confronti del partner" (f. 6).
 
Sempre per citare a titolo esemplificativo uno dei tanti giusti argomenti svolti nella sentenza per giustificare la credibilità annessa alla p.o., merita di essere evocato quello censurato dal ricorrente (nel terzo motivo) come espressione di contraddittorietà della sentenza.
 
L'affermazione secondo cui "i giovani moderni" ... "sono soliti ad avere relazioni sentimentali con rapporti sessuali, allacciate e sciolte senza dare troppa importanza a ciò" va letta, innanzitutto, nel contesto in cui viene formulata e, cioè, per dare il giusto "peso" all'ipotesi di una gelosia del compagno della querelante (altra astratta causa, per la stessa, di mentire onde "giustificare" un rapporto consenziente con il S.). In secondo luogo, va rilevato che l'osservazione - che rispecchia correttamente un comune modo di sentire attuale delle fasce giovanili - non legittima in ogni caso censure di contraddittorietà perchè la disinvoltura nell'intrecciare rapporti sessuali da parte di ambo i sessi non deve mai far perdere di vista la necessità che ciò avvenga consensualmente,sì da non risolversi in un sopruso di una parte sull'altra.
 
La sentenza in esame, da qualunque profilo la si voglia esaminare, è ineccepibile.
Da correttamente conto anche delle leggere discordanze nel racconto della vittima ma, giustamente, le supera evidenziando che si tratta di "punti secondari" (f. 6) come ad esempio - aveva citato l'appellante (f. 4) - la descrizione di abiti che indossava al momento del fatto. Agevole dare ragione ai giudici di merito sia perchè, effettivamente, è del tutto insignificante l'abbigliamento della ragazza (dovendosi ritenere ormai pacifica la libertà per ognuno di indossare ciò che si vuole e dovendosi escludere che un abbigliamento potenzialmente seduttivo della donna "giustifichi" in alcun modo un abuso sessuale) sia perchè, opportunamente, la Corte valorizza il fatto che la parte lesa "ha sempre mantenuto costante e fermo il punto focale della sua accusa, id est, l'essere stata costretta ad un coito da lei non consentito" (f. 6).
 
Un ulteriore punto che merita risposta alle deduzioni del ricorrente afferisce il fatto che la Corte abbia definito "neutro" il dato dell'assenza di lesioni.
E' chiaro che anche questa affermazione va contestualizzata: nel momento in cui la Corte dopo ampio ragionamento - nel corso del quale mostra di tenere in debito conto anche le ragioni dell'imputato al punto da vagliare scrupolosamente l'accusa proprio nell'ottica di una potenziale validità della tesi della calunnia - e, quindi, considerate anche tutte le altre emergenze (testimonianze e ct.), perviene al convincimento della credibilità della querelante, ovvia è la conclusione che sia ininfluente la circostanza che, a seguito di visita medica, sulla vittima non siano state riscontrate lesioni nè generiche nè specifiche.
 
Le prime non avrebbero avuto ragion d'essere perchè nello stesso racconto della vittima non risulta essere stata espletata una costrizione fisica tale da giustificare tracce (quali graffi, ematomi o simili); ella infatti ha riferito di essere stata "trascinata in camera da letto" dove è stata "sovrastata dal peso e dalla forza dell'uomo" rispetto al quale la sua difesa si era risolta nel piangere, scalciare e divincolarsi.
 
Non va poi giustamente dimenticato che la vittima non era alla prima esperienza sessuale (aveva avuto una relazione con lo steso imputato e ne aveva una in atto con B. all'epoca del fatto) corretta quindi è la considerazione della Corte che la visita ginecologica ha evidenziato uno status quo "compatibile, sia, con un rapporto consenziente, sia, con un coito avente le modalità riferite dall'interessata".
 
Per altro verso, non deve tralasciarsi neanche di osservare che esiste una consulenza tecnica psicologica che assevera il fatto che è incontestato che la ragazza "oltre ad essere stata sottoposta ad un trattamento psicoterapeutico dalla psicoioga S., è stata seguita da uno psichiatra (dott. P.) dal **** per uno stato ansioso, con spunti depressivi, riferito come reattivo alla violenza sessuale subita".
 
La inevitabile conclusione della piena correttezza della motivazione della decisione impugnata, cui le considerazioni che precedono conducono, è supportata infine dal rilievo che neanche il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La asserita "decisività" della prova invocata risente infatti dello stesso pregiudizio con cui il ricorrente ha cercato di valorizzare l'abbigliamento (verosimilmente succinto) della vittima quasi che esso potesse costituire una causa di giustificazione del gesto violento posto in essere dall'imputato. Analogamente, è tanto poco decisivo stabilire chi abbia telefonato per primo tra l'imputato e la vittima e chi abbia sollecitato l'incontro che, anche ammesso che fosse stata la ragazza a fare la telefonata, ciò non avrebbe in alcun modo autorizzato l'imputato ad una iniziativa di tipo sessuale poi chiaramente non voluta dalla querelante (trascinata in camera da letto, spogliata con violenza e sovrastata con il corpo dell'imputato). Questa S.C. ha ripetutamente affermato, infatti, (Sez. 3^ 21.9.07, Ortiz Mejia, Rv. 237930; Sez. 3^ 24.2.04, Guzzardi, Rv. 228687).
 
Che il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno "in itinere" a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso. Di ciò deve assolutamente tener conto l'altro soggetto non potendo invocare a propria discolpa un consenso iniziale.
 
Qui, poi, non si discute neanche di consenso iniziale al rapporto ma solo di una telefonata - eventualmente - fatta dalla ragazza verso l'imputato. Premesso che i tabulati potrebbero, semmai solo provare ciò e non anche il suo contenuto, nuovamente deve dirsi che, anche ipotizzando che nel corso di tale conversazione la querelante avesse lasciato intendere al S. una propria "disponibilità", di certo essa non persisteva più nel momento in cui l'uomo presentatosi a casa ha fatto le proprie avances.
Tanto basta ed avanza per legittimare l'esclusione di ogni "decisività" nella prova (acquisizione dei tabulati telefonici) invocata dal ricorrente.
 
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
 
Va, invece, accolta la richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dalla parte civile disponendosi la rettifica della sentenza impugnata nel senso che la data di nascita dell'imputato S. E. è quella del ****.
 
P.Q.M.
 
Visti gli artt. 637 e seg. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge; dispone correggersi la sentenza impugnata nel senso che la data di nascita dell'imputato S.E. è quella del ****.
 
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 giugno 2009.
 
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2009.
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Offline ilmarmocchio

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #170 il: Agosto 20, 2012, 22:44:13 pm »
ah, ah, i codici.
la carta igienica vale infinitamente di più.


ampi ragionamenti della corte....

questi qui sono da ETC ( elettroshock )   :doh:

per quale merdosissimo motivo non sono stati esaminati i tabulati telefonici ?
forse perchè un dato eggettivo avrebe smentito gli  " ampi ragionamenti " ?

Offline ilmarmocchio

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #171 il: Agosto 20, 2012, 22:46:48 pm »
ah, ah, i codici.
la carta igienica vale infinitamente di più.


ampi ragionamenti della corte....

questi qui sono da ETC ( elettroshock )   :doh:

per quale merdosissimo motivo non sono stati esaminati i tabulati telefonici ?
forse perchè un dato oggettivo avrebbe smentito gli  " ampi ragionamenti " ?

Offline ilmarmocchio

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« Risposta #172 il: Agosto 20, 2012, 22:48:42 pm »
Non va poi giustamente dimenticato che la vittima non era alla prima esperienza sessuale (aveva avuto una relazione con lo steso imputato e ne aveva una in atto con B. all'epoca del fatto) corretta quindi è la considerazione della Corte che la visita ginecologica ha evidenziato uno status quo "compatibile, sia, con un rapporto consenziente, sia, con un coito avente le modalità riferite dall'interessata".

eccome no,  violenza senza segni, perchè era già ben rodata :doh: :doh: :doh:

Offline Cassiodoro

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« Risposta #173 il: Agosto 20, 2012, 22:53:06 pm »
ah, ah, i codici.
la carta igienica vale infinitamente di più.


ampi ragionamenti della corte....

questi qui sono da ETC ( elettroshock )   :doh:
Dato che questa sentenza fa giurisprudenza, si aprono gli scenari descritti da falseaccuse, qualsiasi donna può telefonare ad un suo ex, farsi trovare in casa seminuda, chiudere il cane in cantina, farsi dare una bella sbattuta e poi con l'asciugmano andare a fare scena, prima da genitori ed amici, poi all'ospedale con psicologi e psichiatri, che non aspettano altro che non trovare una vittima di violenza sessuale, e poi infine dai carabinieri, vincendo l'oscar per l'interpretazione di vittima.
Non posso affermare che l'uomo accusato nella sentenza da me evidenziata sia o no innocente, ma un po più di accertamenti, per esempio su chi avesse veramente proposto l'incontro, chi per primo avesse telefonato all'altra non avrebbe fatto male per prendere una decisione sulla sentenza più ragionata.
Nella Bibbia, recito a memoria, c'è scritto: se un uomo incontra una donna e giace con lei contro il suo volere, se avviene in campagna venga lapidato l'uomo, ma se avviene in città sia lapidata anche lei, perchè se avesse gridato qualcuno sarebbe accorso in suo aiuto"
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Offline ilmarmocchio

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« Risposta #174 il: Agosto 20, 2012, 22:57:15 pm »
Dato che questa sentenza fa giurisprudenza, si aprono gli scenari descritti da falseaccuse, qualsiasi donna può telefonare ad un suo ex, farsi trocare in casa seminuda, chiudere il cane in cantina, farsi dare una bella sbattuta e poi con l'asciugmano andare a fare scena, prima da genitori ed amici, poi all'ospedale con psicologi e psichiatri, che non aspettano altro che non trovare una vittima di violenza sessuale, e poi infine dai carabiniere, vincendo l'oscar per l'interpretazione di vittima.
Non posso affermare che l'uomo accusato nella sentenza da me evidenziata sia o no innocente, ma un po più di accertamenti, per esempio su chi avesse veramente proposto l'incontro, chi per primo avesse telefonato all'altra non avrebbe fatto male per prendere una decisione sulla sentenza più ragionata.
Nella Bibbia, recito a memoria, c'è scritto: se un uomo incontra una donna e giace con lei contro il suo volere, se avviene in campagna venga lapidato l'uomo, ma se avviene in città sia lapidata anche, lei perchè se avesse gridato qualcuno sarebbe accorso in suo aiuto"

e questa non è presunzione di colpevolezza ?
Ok, sandokan ha scritto " nel codice penale " e ciò è sbagliato.
ma la presunzione di colpevolezza maschile è nelle sentenze.
le sentenze sono quelle che contano sulla persona, non i codici.

Offline ilmarmocchio

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« Risposta #175 il: Agosto 20, 2012, 23:02:48 pm »
e gli psicologi e psichiatri , che se non possono escludere la violenza, in mancanza di lesioni obiettive, che cazzo di parere tecnico possono dare ?
Come nel caso dell'australiana a Roma, dove il primario ( sic ) probabilmente ha scambiato ( e non è la prima volta ) una mestruazione abbondante per una emorragia traumatica ? Eppure le telecamete e i testimoni hanno dimostrato che non c'è stata violenza.
Eppure gli inquirenti, e il ginecologo de' noartri, ci hanno provato lo stesso.
Eh già, il tunisimo aveva addirittura un cappellino...un tipaccio.
Almeno il primario avesse  sospettato una sovradotazione eccessiva del tunisino :w00t:.
tanto si sa, sono negri :doh: :doh: :doh:

Offline Red-

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #176 il: Agosto 20, 2012, 23:21:55 pm »
Sulla questione dell'onere della prova avevamo discusso diverse volte già nel vecchio forum.
Ad esempio qui:
http://questionemaschile.forumfree.it/?t=1165081&st=1995
E' il primo link che ho trovato ad una frettolosa ricerca, ma ce ne sono altri più esaustivi e completi.
...Purtroppo il link ai lavori di legge della camera non funziona più, è stato rimosso.

Allora: in Italia esiste una costituzione, e non può essere violata sulla carta e nella pratica senza che si levino proteste da varie parti. Il che mi sembra giusto.
Ma le regole possono essere violate in molti modi, anche senza scrivere sulla carta che le voglio violare e le sto violando.
Nella pratica, se io domani, 21 agosto,  incontro Rosy per strada e dopo 3 ore andiamo in una camera d'albergo e facciamo consensualemnte l'amore, dopo tre, quattro o più giorni, Rosy può andare a denunciarmi, dire che quel 21 agosto io l'ho attirata in una camera d'albergo e ivi l'ho violentata.
Immediatamente, alla comunicazione della denuncia,  io vengo prelevato e portato in galera, tranne casi particolari. In galera ci resto fino a successive decisioni delle autorità; potrei restarci anche fino al processo. Perchè? Perchè si pensa che io possa scappare, che possa far male alla denunciante, che possa fare chissà che. In pratica la mia vita è fottuta, bevuta, andata.

Facciamo il caso inverso:
Io incontro Rosy, dopo tre ore siamo in camera d'albergo, e facciamo l'amore, consensualmente. Dopo tre giorni vado e la denuncio per violenza sessuale. Il comandante della stazione dei CC dapprima si mette a ridere, poi mi dice che se non me ne vado subito, me la dà lui la violenza.

Questa è la realtà, al di là delle leggi scritte.

Se avete da portare a testimonianza dei casi pratici che dimostrano il contrario, potreste farlo. Farebbe piacere leggere e convincersi che la prassi non è quella.

...Ma è quella.
Perchè? Perchè in una situazione border-line come la nostra, (per quanto riguarda i rapporti UU-DD), si devono mettere "le mani avanti". Se chiedo ad un pro-feminist perchè si adotti questa prassi, di solito mi si risponde che è giusto perchè se non si fa così può succedere che un eventuale colpevole di violenza sessuale la faccia franca, perchè non sempre la vittima può portare testimoni a suo sostegno, e non sempre ci sono su di lei i segni della vioilenza.
Ergo si dà per buona la testimonianza della presunta vittima, altrimenti si rischia che un colpevole di violenza sessuale la faccia franca, ed oggi nn si può rischiare questo.
...E, di conseguenza, è l'accusato che deve portare prove a suo discarico.
Questo è il mondo reale, ragazzi e ragazze.
Poi, da qualche parte, esistono anche le leggi e la costituzione, nonchè i diritti degli individui. Ma chissenefrega...
« Ultima modifica: Agosto 20, 2012, 23:39:03 pm da Red- »
"La realtà risulta spesso più stupefacente della fantasia. A patto di volerla vedere."

Offline Giulia

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #177 il: Agosto 20, 2012, 23:56:05 pm »

Non credi ci sia già abbastanza casino in questa discussione per metterti a psicanalizzare Sandokan? Limitiamoci con ste cazzo di provocazioni e frecciatine...
Ma quali provocazioni e frecciatine? 
Siamo tutti sullo stesso piano...credo. 
Sandokan ama rispondere, ama la verità e la chiarezza, questo lo ha detto più volte. Ora voler capire lui non che può diventare chissà quale pretesa.

Offline Rita

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #178 il: Agosto 20, 2012, 23:58:28 pm »
Se chiedo ad un pro-feminist perchè si adotti questa prassi, di solito mi si risponde che è giusto perchè se non si fa così può succedere che un eventuale colpevole di violenza sessuale la faccia franca, perchè non sempre la vittima può portare testimoni a suo sostegno, e non sempre ci sono su di lei i segni della vioilenza.

e questo non è appunto aver creato (o modificato o influenzato) la cultura per far sì che tutti (la massa) pensassero che sia infinitamente più grave che un colpevole di un reato sessuale sfugga alla giustizia rispetto ad un accusato che so.. di lesioni o omicidio o furto con scasso?

Quando ci fu l'assoluzione dell'istruttore di scuola guida perchè la testimonianza della ragazza non fu giudicata attendibile per una serie di motivi (la tranquillità nel mettersi alla guida dopo la violenza nonostante fosse una neofita della guida, il movente per le menzogna costituito dalla paura di essere rimasta incinta e di doverlo dire ai genitori, il luogo dove si sarebbe consumata la violenza in pieno giorno e .. i jeans stretti difficili da sfilare) non pensi che i giudici di secondo grado che lo condannarono non fossero influenzati dal clima mediatico (che aveva evidenziato solo un unico elemento per costruire il tam tam sui giornali?)
L'esperienza è un pettine che la vita ti dà dopo che hai perso i capelli

Offline ilmarmocchio

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Re:Espressamente per Vero Mummio,Fikasicula, e tutti i lettori/utenti
« Risposta #179 il: Agosto 21, 2012, 00:05:43 am »
e questo non è appunto aver creato (o modificato o influenzato) la cultura per far sì che tutti (la massa) pensassero che sia infinitamente più grave che un colpevole di un reato sessuale sfugga alla giustizia rispetto ad un accusato che so.. di lesioni o omicidio o furto con scasso?

Quando ci fu l'assoluzione dell'istruttore di scuola guida perchè la testimonianza della ragazza non fu giudicata attendibile per una serie di motivi (la tranquillità nel mettersi alla guida dopo la violenza nonostante fosse una neofita della guida, il movente per le menzogna costituito dalla paura di essere rimasta incinta e di doverlo dire ai genitori, il luogo dove si sarebbe consumata la violenza in pieno giorno e .. i jeans stretti difficili da sfilare) non pensi che i giudici di secondo grado che lo condannarono non fossero influenzati dal clima mediatico (che aveva evidenziato solo un unico elemento per costruire il tam tam sui giornali?)

quello che dici è giusto, ma non si tratta solo di cultura, si tratta di arbitrio legakle, o meglio, di illegalità.
come nel caso del genitore prevalente, i magistrati si inventano norme e prassi che non esistono nei codici.
un eventuale contesto culturale diventa legge.
tra l'altro, con buona del principio di tripartizione di Montesquieu
allora diciamolo :
i codici non contano