Autore Topic: Il Consiglio d'Europa contro il femminicidio  (Letto 4016 volte)

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Offline Cato

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Re:Il Consiglio d'Europa contro il femminicidio
« Risposta #15 il: Settembre 26, 2012, 14:34:46 pm »
La cosa più grave mi pare l'articolo 53: “Ordinanze di ingiunzione o di protezione” vengono “decise EX PARTE con effetto immediato”:  l’uomo calunniato di nascosto non ha neanche il diritto di difendersi:  le decisioni vengono prese senza informarlo sulla base delle sole accuse.



http://www.centriantiviolenza.com/the_truth_archives/la-fornero-firma-convenzione-femminista-anti-maschio/

«Dopo le leggi basate sulla razza (Hitler, Mussolini), dopo le leggi basare sulla classe (Lenin, Stalin), è ora il momento delle leggi basate sul genere.

La Fornero, ministra del Lavoro e delle Pari Opportunità (cioè della disoccupazione e del femminismo), non contenta di aver ricoperto di milioni di € i centri anti-violenza, il 27 settembre 2012 firmerà una convenzione internazionale sessista che priva gli uomini italiani di loro diritti.



Qui il testo completo, e di seguito l’analisi dei punti più gravi.

Preambolo della convenzione è riconoscere la falsa ideologia femminista della donna vittima, quando gli studi dicono che nella realtà uomini e donne sono violenti in egual misura:

«Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi…  la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica»

Ma nessuna misura viene adottata per gli uomini vittime di violenza, ed infatti viene ammesso che si tratta di misure discriminatorie contro gli uomini:

Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Dopo averci così preso per il culo, viene specificato che verrà dato potere alle associazioni femministe:

in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili [cioè associazioni femministe, anche di lesbiche separatiste, da cui i maschi sono esclusi]

Un papà vittima di violenza dovrebbe chiedere aiuto alle femministe!

Questi gli articoli:

Articolo 14: nelle scuole ai bambini verrà insegnata l’ideologia femminista come se fosse realtà.
Articolo 15: formazione di avvocate femministe.
Articolo 20: le accuse contro i maschi verrano incentivate con “consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro”.  Già ora circa l’80% delle accuse sono false.
Articolo 23: fondi ai centri anti-violenza caduti nel femminismo
“Articolo 31 (Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza)”: le accuse di violenza (non importa che siano vere, importa solo che la vittima sia una donna, magari violenta) avranno l’effetto di privare i bambini del loro papà.
Articolo 36 comma 3: accusa di stupro contro il marito.  Denunciare il marito per fatti  su cui non esistono prove oggettive ma solo la parola dell’accusatrice è il miglior invito alla calunnia.
Articolo 40. Condanne penali per “qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona”.   Il nazi-femminismo ambisce a far considerare tutto molestia sessuale: si può andare in galera per uno sguardo indesiderato, Vauro potrà essere condannato per una vignetta indesiderata…
Articolo 48  “vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione”.  Criminale follia del femminismo che vuole distruggere le famiglie, per cui cerca di impedire che le donne possano fare la pace con gli uomini.
Articolo 52 – furti di case.  Denunciando il convivente, la donna potrà impadronirsi della sua casa dove risiede.
Articolo 53 – “Ordinanze di ingiunzione o di protezione” vengono “decise ex parte con effetto immediato”:  l’uomo calunniato di nascosto non ha neanche il diritto di difendersi:  le decisioni vengono prese senza informarlo sulla base delle sole accuse.
Articolo 54.  “le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie”.  In Inghilterra un padre di famiglia ha fatto anni di galera senza prove perché una legge impediva che l’accusatrice aveva già calunniato 10 uomini prima di lui.
Articolo 55 – “il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia”: soldi alle avvocate femministe per continuare a perseguitare uomini innocenti anche dopo che cade l’accusa.
Articolo 56.  “consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato”: possibilità di calunniare sulla base della sola propria parola senza venire efficacemente contro-interrogata.
Articolo 57 – “Gratuito patrocinio … le vittime abbiano diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio”: per divorziare basta calunniare il marito per venire nominata “vittima” sulla parola e far pagare l’avvocata femminista allo stato.
Capitolo VII – Migrazione e asilo Articolo 59 – Status di residente.  “misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione”.  Se una extra-comunitaria vuole il titolo di soggiorno, le basta convivere con un italiano e calunniarlo.
“Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere”.  Se una extra comunitaria vuole entrare in Italia, le basta fingere di essere stata picchiata da un maschio: in questo modo entrò negli USA la cameriera e prostituta che ha distrutto Strauss Kahn accusandolo falsamente.
“Articolo 64 – Informazioni”.  Viene istituita una Grande Sorella.
Articolo 66 –  Su tutto vigilerà il GREVIO, un comitato composto da soggetti scelti fra coloro che credono nell’ideologia femminista.  Scommettiamo che, come l’analogo CEDAW, verrà usato per fingere di dire che l’Unione Europea nega la PAS (cioè la protezione ai bambini alienati da calunniatrici)?
“Articolo 78 – Riserve -  Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione”:  dopo che la Forenero avrà firmato, l’Italia ha formalmente le mani legate a diventare uno strumento del femminismo contro gli uomini italiani.
Le conseguenze dell’eventuale applicazione di queste leggi femministe presumibilmente saranno le stesse già osservate nei paesi che le hanno applicate: un raddoppio della violenza sulle donne: l’uomo innocente che si vede vittima di calunnie in un sistema sessista fatto apposta per distruggerlo e privarlo dei figli, dell’onore, della casa, dello stipendio solitamente colpisce la ex moglie e non l’avvocata femminista.


Le conseguenze dell’eventuale applicazione di queste leggi femministe presumibilmente saranno le stesse già osservate nei paesi che le hanno applicate: un raddoppio della violenza sulle donne: l’uomo innocente che si vede vittima di calunnie in un sistema sessista fatto apposta per distruggerlo e privarlo dei figli, dell’onore, della casa, dello stipendio solitamente colpisce la ex moglie e non l’avvocata femminista.»

 

Offline Cad.

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Re:Il Consiglio d'Europa contro il femminicidio
« Risposta #16 il: Settembre 26, 2012, 14:38:02 pm »
Questo però potrebbe essere applicato anche all'uomo, una che mi gira in minigonna in ufficio è un comportamento indesiderato che ha l'effetto di turbarmi.
Essendo effetto, anche se lei lo fa per i suoi motivi conta l'effetto, quindi anche lei commetterebbe reato.
Che dite mi illudo? :rolleyes:

Si.
Il girare in minigonna è una legittima manifestazione di espressione, il molesto è l'uomo che la guarda e lei non approva di essere guardata e a nulla vale la scusante della provocazione.

Tuttavia è da precisare che non si ha notizie di alcun uomo che abbia uffucialmente denunciato se un simile comportamento possa essere considerato "molestia".
In assenza di proteste e denunce la società non si pone neppure il problema se simili comportamenti possano essere considerati molesti.

Offline Cad.

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Re:Il Consiglio d'Europa contro il femminicidio
« Risposta #17 il: Settembre 27, 2012, 11:25:47 am »
Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza
1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne
e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro
soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale
obbligo.
.........


Cosa si intende con questo?

Che gli uomini non possono di per sè essere considerati vittime di violenza in quanto non di genere femminile, quindi ad essi non è riconusciuto lo stato di vittima di violenza perchè la violenza è riconusciuta e condannata solo "nei confronti delle donne" e non nei confronti degli uomini?
Quindi implicitamente si intende che è meno grave la violenza sul genere maschile o addirittura che è ammesso il non astenersi dal compiere atti che costituiscono una violenza se questa è attuata nei confronti degli uomini?
Di seguito in grassetto ho evidenziato in grassetto il comma "e" che si riferisce al comma "a":

Articolo 3 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,
comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che
l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
c con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi
socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e
uomini;
d l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza
diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo
sproporzionato;
e per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti
di cui ai precedenti commi a
e b;
f con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni

Offline COSMOS1

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Re:Il Consiglio d'Europa contro il femminicidio
« Risposta #18 il: Settembre 27, 2012, 12:46:49 pm »
cato l'analisi la condividiamo
di fatto siamo senza parole di fronte a tale mancanza di logica

non hanno il coraggio di dire che vogliono due pesi e due misure!
Dio cè
MA NON SEI TU
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