In allegato trovate il documento del consiglio d'Europa
contro la violenza
contro le donne (se due no fanno un si, con cosa si potrebbero sostituire i due contro?).
È stato approvato al senato all'
unanimità probabilmente da quegli stessi senatori assenteisti con l'occhio sull'orologio per paura di perdere l'aereo che non hanno neppure avuto la minima tentazione di leggerla!
qualche spigolatura:
il comma 3 dell'art.4 dice che i diritti delle vittime vanno tutelati senza alcuna discriminazione di sesso, nazionalità, etc.
Il comma 4 dello stesso articolo corregge subito:
Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie
art. 6:
Le Parti si impegnano ... a promuovere ed ... a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione
e l’autodeterminazione delle donne.
traduciamo: le parti si impegnano a favorire la parità, ma nel caso che la parità ci sia già dell'emancipazione e dell'autodeterminazione degli uomini le parti (governi, stati, istituzioni)
se ne fregano. Quel che conta è l'emancipazione femminile!
art 12 comma 1:
Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
che cos'è un modello stereotipato? fatemi capire please, perchè questo è un documento ufficiale di un organismo internazionale approvato all'unanimità dal nostro senato! Forse stereotipato è qualunque modello che non piaccia agli estensori del documento?
art.12 comma 5:
Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
perchè invece altri atti di violenza (vedi l'uccisione dell'ambasciatore americano) possono essere giustificati da costumi, religione, tradizioni?
art.12 comma 6:
Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad
aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.
Non c'è da stupirsi: è una conseguenza dell'art.6!
Pover
i del mondo, fottetevi!
art.16 comma 3:
... le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.
Va letto insieme al comma 4 dell'art.4: un centinaio di ipotetici femminicidi all'anno va considerato una priorità rispetto a 3.000 e passa suicidi (per fare solo un esempio)
art.18 comma 3 capoverso 4:
(Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:) mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
Cioè? se una donna non è vittima di violenza non ci saranno misure per accrescere la sua autonomia e indipendenza economica?
art 30 comma 2:
Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato.
cioè: se in un incidente un tale ci lascia le penne e l'investitore non è assicurato, è drogato e nullatenente, i famigliari sono in braghe di tela. Se una donna denuncia una violenza da parte di un immigrato, il quale si rende immediatamente irreperibile, lo Stato la risarcisce.
Possiamo anche apprezzare la preoccupazione per la donna, mi lascia perplesso che l'omicidio nel primo esempio venga trattato diversamente. mettiamoci d'accordo: o lo Stato interviene sempre a parità di reato, o non interviene mai. Oppure diciamoci che i reati compiuti nei confronti delle donne sono a priori reati più gravi (evidentemente la tesi della Convenzione è proprio questa!)
l'art.31 si commenta da sè
Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Nota bene: in nessun recesso angolino del trattato si fa cenno all'effettivo accertamento della violenza. Si ritiene scontato che la violenza ci sia e che le istituzioni debbano impegnarsi rapidamente a tutelare le vittime. Evidentemente il diritto ad un processo equo è stato dimenticato da qualche parte.
l'art.35 sarebbe incomprensibile senza il comma 4 dell'art.4:
Articolo 35 – Violenza fisica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.
Fatemi capire: c'è al mondo una qualche legislazione che non mette in atto un qualche provvedimento nei confronti di chi gira armato e spara ai passanti?
Se pensiamo che i senatori lo hanno votato all'unanimità c'è davvero da restare allibiti!
art.36:
Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
...
2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
ora: al punto a del primo paragrafo si fa un minimo di chiarezza e si definisce l'atto sessuale. È il primo spiraglio di luce in un documento degno di un alienato grave. C'è ancora qualche ambiguità: ad esempio una mamma che imbocca a forza il bambino che non vuole mangiare o il papà che gli mette la supposta per la febbre anche se il bimbo non vuole, rientrano a pieno diritto in questa definizione di atto sessuale.
Ma al punto b sembra di essere finiti in un girone di pazzi farneticanti:
altri atti sessuali! Ma cosa vuol dire? Di solito nelle indagini scientifiche c'è sempre un campo dedicato ad altro. Sono dati che prevedi di trovare in modo inaspettato, dati che non ritieni di essere in grado di prevedere in anticipo. Ma in una legge dire
altro è davvero demenziale. Altro sarà altro per ogni altro soggetto. Per me atto sessuale è la vista di una calza a rete, per lei la radio ad alto volume!
Il comma 2 è la certificazione di quella inversione dell'onere della prova che nel nostro ordinamento ancora non esiste. Sei tu che devi provare che lei era consenziente, non lei che deve provare di aver manifestato in modo chiaro e inequivoco il suo dissenso. Cioè: tu vai a letto con tua moglie, ti fai una bella scopata con soddisfazione reciproca. Lei al mattino ti denuncia per violenza. L'onere di dimostrare il suo consenso è tuo, e non mi sembra una impresa facile.
art.38: contro le mutilazioni genitali. A dir la verità mi sembra un articolo un po' balzano. La mutilazione genitale viene proibita a prescindere dalla decisione della donna. Sarebbe un po' come dire che domani si potrebbe proibire il lifting o la liposuzione con lo stesso criterio. Mah
art.39: contro l'aborto forzato. Strano articolo. Forse pensano alla Cina?
art.40:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.
esempio: Tizia è cotta di me, ma io non corrispondo alle sue attese, il che è ovviamente un comportamento indesiderato, verbale, non verbale, fisico e di natura sessuale insieme, che Tizia interpreta come una violazione della sua propria dignità e crea un clima umiliante e offensivo per lei che si vede rifiutata e respinta pubblicamente!
art.48 comma 1:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
La ragione di questo divieto non mi è chiara. In ogni caso va letto alla luce del comma 4 art 4: se i metodi alternativi sono male, sono male in assoluto. Perchè invece sono male solo quando c'è di mezzo una donna come vittima?
art.52:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della
vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.
Triste dejà vu! Priorità alla sicurezza delle vittime tradotto significa: senza garanzie per l'accusato di un giudizio rapido ed imparziale!
art.54:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.
traduciamo: il fatto che una di mestiere faccia la prostituta non può essere addotto a prova che la denuncia di violenza sia stata motivata dal mancato pagamento della parcella? Cioè: se io e te facciamo un patto, e tu non mi paghi, sarà truffa, sarà quello che vuoi, ma difficile che sia un reato sessuale!
art.55 secondo comma:
il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia
a dir la verità è un po' difficile comprendere come si possa considerare un rapporto sessuale senza consenso quando la vittima riconosce magari in un secondo tempo che il consenso c'era. Misteri della burocrazia.
art.60 comma 2: repetita iuvant!
Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione,
se un uomo subisce le stesse violenze di una donna, bisogna assicurarsi che non venga trattato allo stesso modo!!!
art.61 comma 2, infatti:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.
come per ogni affare che si rispetti all'art.66 viene descritto l'organismo di controllo (GREVIO) composto di 10-15 membri con immunità super-diplomatica e l'art.67 il Comitato delle Parti che elegge il GREVIO.
Perchè alla fine neppure il cane scodinzola per nulla.
L'Italia Dei Valori si è buttata subito sull'osso, con la solita panzana dei femminicidi:
Roma, 20 set (Prima Pagina News) "Nonostante i diritti acquisiti, il 'femminicidio' in Italia è in progressivo aumento: un vero e proprio bollettino di guerra, perché mancano serie politiche di contrasto alla violenza, ricerche e progetti di sensibilizzazione e di formazione. Per questo l'Italia dei Valori ha chiesto al governo di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla firma e alla presentazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Instanbul.
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=3&id=110412