Autore Topic: Libertà di ripensamento  (Letto 1885 volte)

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Offline yamamax

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Libertà di ripensamento
« il: Ottobre 02, 2012, 09:15:22 am »
http://www.giornalettismo.com/?p=521397

Va condannato per violenza sessuale chi impone pratiche sessuali estreme a un partner, il quale, mostrandosi consenziente all’inizio del rapporto, manifesta a un certo punto, di non voler andare oltre.
RELAZIONE EROTICO SENTIMENTALE - Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione inflitta a un 35enne dalla Corte d’Appello di Ancona: l’uomo era finito sotto processo per violenza sessuale continuata commessa con violenze fisiche e minacce nei confronti di una ragazza, con la quale aveva una relazione “erotico-sentimentale”. L’imputato si era difeso sottolineando che, a suo parere, il racconto della ragazza non era pienamente attendibile: ella, infatti, era riuscita a descrivere puntualmente soltanto due episodi a carico dell’uomo, rimanendo molto vaga nella descrizione di altri fatti
STRANA ALTERNANZA - L’imputato, poi, aveva rilevato che la donna si era sottoposta “volontariamente” a “pratiche erotiche particolari” e cio’ era provato anche dai filmati – che l’imputato aveva minacciato di divulgare – che la ritraevano in atteggiamenti sessuali”. I giudici del merito, pero’, avevano condannato l’uomo sottolineando che “le violenze sessuali furono alternate a rapporti volontari durante lo svolgimento della relazione tra imputato e persona offesa e questa “alternanza” ha reso “piu’ difficile alla vittima la rievocazione dei singoli e specifici episodi”.
RAPPORTI IMPOSTI - La Suprema Corte (terza sezione penale, sentenza numero 37916, depositata oggi) ha condiviso tale motivazione tenuto conto della “dimensione relazionale tra la persona offesa e l’imputato, i quali furono inizialmente legati da un rapporto erotico-sentimentale caratterizzato dalla relazione incube-succube, poi diventata relazione vittima-carnefice”: purtroppo, aggiungono i giudici di Piazza Cavour, “è ben possibile che nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti sessuali imposti”.
LIBERTA’ DI RIPENSAMENTO - In relazione “a certe pratiche estreme – conclude la Cassazione – per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner espresso nel momento iniziale della condotta, per cui la scriminante non puo’ essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere piu’ consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento o una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso”. (Agi / Photocredit Gettyimages)



Offline krool

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #1 il: Ottobre 02, 2012, 12:18:26 pm »
Indipendentemente da chi ha ragione o torto, la verità è che oggi bisognerebbe filmare tutto, da quando conosci la tizia a quando ci fai sesso, se no qualunque cosa dica alla polizia corri un'infinità di pericoli (e ovviamente al contrario non vale, tu puoi dire tutto quello che vuoi ma se non hai le prove, nisba).

Online Massimo

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #2 il: Ottobre 02, 2012, 12:20:40 pm »
Alle donne viene concesso lo "ius poenitendi" per quanto riguarda i rapporti sessuali? Che si conceda
lo stesso diritto agli uomini per quanto concerne il matrimonio (con relativo annullamento dello stesso
e degli obblighi che ne derivano, si capisce).

Offline cancellatow

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #3 il: Ottobre 02, 2012, 12:28:15 pm »
ma le avevano le prove delle sue resistenze e dinieghi?
comunque sto "a un certo punto" non è per niente definito
se decido di fare una cosa che a lei non piace capisco, ma se lei nega una cosa che aveva cominciato dovrebbe essere accusata lei di violenza sessuale

Offline Lucia

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #4 il: Ottobre 02, 2012, 13:02:13 pm »
ma anche Sacher Masoch ci ha ripensato quando la sua fantasia sessuale (di essere frustato e umiliato da una donna davanti a un uomo) era già in corso. Quindi può succedere anche a un uomo di ripensare
perché la fantasia e la realtà sono ben diverse.

Offline COSMOS1

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #5 il: Ottobre 02, 2012, 13:27:04 pm »
di fatto l'esito pratico dei processi dimostra appunto che siamo in una condizione di inversione dell'onere della prova.
Non è la parte offesa che deve dimostrare di aver subito un torto, ma l'accusato di non averlo commesso!


siamo davvero in una situazione surreale  :wacko:
Dio cè
MA NON SEI TU
Rilassati

Offline cancellatow

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #6 il: Ottobre 02, 2012, 14:41:15 pm »
ma anche Sacher Masoch ci ha ripensato quando la sua fantasia sessuale (di essere frustato e umiliato da una donna davanti a un uomo) era già in corso. Quindi può succedere anche a un uomo di ripensare
perché la fantasia e la realtà sono ben diverse.

certo, ma se la sua fantasia fosse stata farsi inculare, interrompere il rapporto a metà sarebbe stata una violenza verso l'esecutore
voglio vedere te se mentre fai sesso a un certo punto tuo marito si alza e se ne va :lol:

comunque il problema qui è pure un altro:
se l'avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione
ma le prove di questo ci sono?
o si basano solo sulla parola di lei?

Offline vnd

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #7 il: Ottobre 02, 2012, 15:25:05 pm »
http://www.giornalettismo.com/?p=521397

Va condannato per violenza sessuale chi impone pratiche sessuali estreme a un partner, il quale, mostrandosi consenziente all’inizio del rapporto, manifesta a un certo punto, di non voler andare oltre.


Io dico invece che cominciare il rapporto ed interromperlo bruscamente è un atto di inaudita violenza.
Qualsiasi medico potrebbe spiegare che si tratta di un atto che causa un dolore lancinante ai testicoli.
Vnd [nick collettivo].

Offline Cato

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Re:Libertà di ripensamento
« Risposta #8 il: Ottobre 02, 2012, 19:16:16 pm »
è un caso di inversione dell'onere della prova: uomo condannato senza prove oggettive. 
Solo la parola contraddittoria dell'accusatrice