da facebook, suggerimento di Sergio Nardelli
Alla Corte D’Appello del Tribunale di Taranto C.A. Dott. Ettore Scisci
P.C. Tribunale dei minori di Taranto
C.A. Dott.ssa Paola Ferrara
Art.1 legge 28/3/2001, Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
Gentile sig. Giudice, come naturalmente sa, l’inciso di cui sopra fa parte dell’attuale ordinamento giuridico; nel caso di cui vorremmo parlare, cioè quello di Francesco Cellie e di suo figlio Arcangelo, ci rifacciamo a questo articolo di legge poiché riteniamo che l’allontanamento di questo minore sia contrario al suo principio ispiratore.
Il minore ha espresso il proprio disagio nella convivenza con la figura materna in diverse sedi, e per ovvi motivi in prima istanza è divenuto necessario rivolgersi all’altra figura di riferimento per la sua collocazione, cioè il padre. Pertanto, in forza della legge di cui sopra dovrebbero essere posti in luogo da parte dell’istituzione i necessari supporti affinchè il padre possa essere coadiuvato nell’esercizio della propria funzione genitoriale.
L’art. 28 della legge 27/5/91 n° 176 prevede il supporto delle istituzioni per l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; nel caso di specie siamo al corrente del rifiuto di un preside all’iscrizione del minore presso la scuola vicina alla casa del padre per motivazioni incomprensibili stante la necessità dell’educazione scolastica a cui egli ha diritto secondo normativa, e contro la decisione del tribunale dei minori che vuole che Arcangelo viva nel contesto paterno.
L’art. 12 2°comma della medesima legge, prevede che il minore sia ascoltato dal giudice per poter esprimere le proprie volontà; in questo caso il minore pare abbia ampiamente espresso il disagio dovuto alla convivenza con la madre per l'uso constante di violenze fisiche e psicologiche, di cui il giudice adito del tribunale dei minori ha tenuto conto nell’affidamento al padre.
Ora ci chiediamo tutti come possa essere dato un colpo di spugna a tutto ciò, ed indicare quale nuova soluzione per il supremo interesse del minore l’affidamento ad un istituto sterile d’affetti quale una casa famiglia come luogo idoneo alla crescita ed all’educazione, piuttosto che permettere ad Arcangelo di crescere vicino al padre con cui ha espresso la forte volontà di voler vivere oltre che per poter favorire gli incontri con la madre a cui Francesco Cellie non si oppone. La soluzione della casa famiglia deve essere di norma applicata quale “estrema ratio” qualora nessuno dei soggetti di riferimento familiare sia in grado di provvedere ad una idonea crescita del minore, e non si addice a questo caso dove Francesco Cellie ha fino ad oggi rintuzzato ogni moto conflittuale della propria ex moglie in favore di una sana crescita di Arcangelo dimostrando la maturità necessaria idonea alla crescita del proprio figlio in un ambiente sereno avulso da liti.
Per quanto sopra esposto invitiamo la S.V. a voler meglio considerare la possibilità che Arcangelo rimanga con il proprio padre con cui ha fino ad oggi mostrato di vivere serenamente ed adottare tutti i provvedimenti necessari incluso l’inserimento scolastico nell’ambito cittadino vicino alla residenza del padre affinchè possa prospettarsi un futuro felice, e non adottando l’infausto provvedimento di allontanamento in favore di una collocazione in un triste istituto, considerato che Francesco Cellie non ha mai voluto impedire in alcun modo gli incontri di Arcangelo con la madre conscio della necessità per il minore di non perdere il legame che comunque lo lega ad essa.
Cosimo Tomaselli Medico Chirurgo
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