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Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"

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vnd:


L'unico che vuole portarci fuori dall'Europa è Grillo.

La comodità di andare in Germania o in Francia senza fare il cambio la si paga con queste limitazioni alla libertà.
Leggi fascistissime.

Alberto86:

--- Citazione da: vnd - Maggio 28, 2013, 20:04:06 pm ---L'unico che vuole portarci fuori dall'Europa è Grillo.

--- Termina citazione ---


Si ma stanno combinando un casino pure loro.
Questo ridicolo paese è spacciato.

dimitri:

--- Citazione da: Giubizza - Maggio 28, 2013, 19:56:55 pm ---Cosa era illegale? L'inversione dell'onere della prova c'era già. L'uso delle tecnologie da videoconferenza? Prima o poi lo introdurranno anche in altri ambiti, come è già stato introdotto in altri da anni.
Questa Convenzione è condannabile come tutte le carte fondate sullo stesso principio, ma non è niente di più di ciò che l'ha preceduta.

--- Termina citazione ---

Ma non bestemmiamo su. Come ho già detto altrove, le norme di riferimento sono quelle contenute negli art. 197 e 497 c.p.p..
Sulla problematica inerente il rischio di vedere provata la colpevolezza di un imputato meramente sulla base della testimonianza resa della persona offesa dal reato, sono già state sollevate molteplici questioni di legittimità costituzionale, ad oggi tutte respinte.
In buona sostanza, la Corte ritiene che non vi sia alcuna necessità di introdurre nell’ordinamento una preclusione alla testimonianza della parte civile dal momento che il giudice del giudizio, come indicato dalla giurisprudenza di merito, in primis ha l’onere di sottoporre ad un riscontro di credibilità la deposizione testimoniale resa dalla persona offesa costituita parte civile, ed in secondo luogo che il suo convincimento, espresso in sentenza, su tale prova deve essere sorretto da adeguata e coerente motivazione.
L’assunto della Corte non può che suscitare forti perplessità in capo agli operatori del diritto (come peraltro rilevato a più riprese dalla dottrina).
A riguardo riporto di seguito estratto di autorevole commento dell’avv. Andrea Conz di Roma pubblicato su ALTALEX (http://www.altalex.com/index.php?idnot=7197)
“Le questioni sulla legittimità costituzionale degli artt. 197 e 497 c.p.p., più volte proposte all’organo costituzionale e, pertanto, giustificanti l’odierna formula del “manifestatamente infondata”, saranno in futuro certo terreno di nuovo scontro o motivo per un ulteriore chiarimento da parte di coloro che operano nel diritto. Il Supremo Giudice costituzionale, con la sua pronuncia, ha inteso, più o meno indirettamente, sottolineare e celebrare il ruolo terzo del magistrato giudicante, con l’indicazione che il giudice del giudizio ha l’onere di sottoporre a riscontro di credibilità, soggettiva ed oggettiva, la deposizione testimoniale resa dalla persona offesa costituita parte civile, e che il suo convincimento, espresso in sentenza, su tale prova deve essere sorretto da adeguata e coerente motivazione, come indicato dall’attuale orientamento giurisprudenziale.
Tali indicazioni interpretative non possono che lasciare perplessi coloro che, operando nel diritto ed in particolare gli avvocati, lamentano un ruolo non proprio terzo del giudicante, in particolar modo se monocratico.
Infatti, l’attuale bagarre tra l’avvocatura da un lato e la magistratura dall’altro, sulla proposta di divisione delle carriere tra magistratura giudicante ed inquirente, ha uno dei suoi motivi fondanti proprio in quello che sia poco garantita l’imparzialità del giudice monocefalo. Non sono poche le dichiarazioni espresse, anche in convegni organizzate dalle Camere Penali, nelle quali si è indicata la preoccupazione di una disattenzione, dettata per taluni dalla vicinanza del giudicante con l’inquirente, del giudice unico nelle proprie pronunce sul giudizio. Ed ancora maggiore perplessità muove l’indicazione della Corte costituzionale che richiede al giudice una ulteriore attenzione nella motivazione sulla credibilità, oggettiva e soggettiva, della sola prova testimoniale assunta dalla costituita parte civile.
A tal questioni si affiancano quelle direttamente fondanti il ricorso, anch’esse in parte disattese, inerenti l’attuale diverso e non equo ruolo delle parti processuali che, nell’esercizio di pretese civilistiche in ambito penale, dovrebbero, in richiamo ai meccanismi pocessual-civilistici, essere invece esattamente speculari.
Par logico che la Corte costituzionale, in coerenza con il proprio ruolo istituzionale, non possa far proprie le preoccupazioni dell’avvocatura che, peraltro, rimangono inascoltate e che, sicuramente, saranno espresse in altre richieste di pronunce sulla legittimità costituzionale degli articoli in esame.
Pertanto, l’ordinanza n.82 del 2004 non può, oggi, che suggerire a coloro che operano nella difesa processuale, alcune strategie utili, ma spesso poco efficaci, per controbattere l’azione accusatoria supportata dalle pretese risarcitorie della parte civile”.

vnd:

--- Citazione da: Alberto - Maggio 28, 2013, 20:06:26 pm ---
Si ma stanno combinando un casino pure loro.
Questo ridicolo paese è spacciato.

--- Termina citazione ---

Non è del tutto vero...
Sono soltanto vittima di una stampa che li teme come la morte.
Visto che vogliono togliere i finanziamenti ai giornali.
Pensate... Moltissime testate inutili chiuderanno. Anche tra quelle online.
Un sacco di giornaliste andrà finalmente a casa. A godersi la pensione.

vnd:

--- Citazione da: dimitri - Maggio 28, 2013, 20:08:54 pm ---Ma non bestemmiamo su. Come ho già detto altrove, le norme di riferimento sono quelle contenute negli art. 197 e 497 c.p.p..
Sulla problematica inerente il rischio di vedere provata la colpevolezza di un imputato meramente sulla base della testimonianza resa della persona offesa dal reato, sono già state sollevate molteplici questioni di legittimità costituzionale, ad oggi tutte respinte.


--- Termina citazione ---

A Dimì.... Ti voglio bene perché a voi avvocati vi si può solo voler bene...
Ma se parli così non ti capisce nessuno.

Secondo me se l'accusa fa anche da testimone è un bel casino per l'imputato.
Basarsi sulla percezione del giudice?
Io ne ho orrore.

Il riscontro di credibilità che cosa sarebbe?
La perizia psicofisica?
L'opinione personale di un professionista del nulla?

Io preferisco che 2 + 2 faccia 4.

Io ad esempio, non ho mica capito perché Parolisi è in galera.
E lì... non c'era nemmeno la vittima ad accusarlo...
E' sempre sembrato colpevole anche a me...
Ma... in tutta onestà... mi sembra proprio che in Italia, oggi, si possa finire in galera sulla base delle sensazioni....

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