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Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Warlordmaniac:
--- Citazione da: Giubizza - Maggio 29, 2013, 12:12:37 pm ---La Germania ha approvato la Convenzione di Instabul?
--- Termina citazione ---
Sì, prima di noi.
--- Citazione ---The following countries signed the new Convention during a ceremony held 11 May in Istanbul: Austria, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden and Turkey.
--- Termina citazione ---
Guit:
La Germania non ha ratificato. Hanno ratificato Turchia, Albania, Moenegro e Portogallo. L'Italia sarà la quinta.
Guit:
Montenegro
Cad.:
--- Citazione da: dimitri - Maggio 29, 2013, 12:35:27 pm ---
In quelle sentenze sicuramente il giudice ha condannato l’imputato in quanto ha ritenuto la deposizione della parte lesa (che contrariamente a ciò che si possa pensare giura ed è responsabile civilmente e penalmente delle dichiarazioni rese),
--- Termina citazione ---
Non sempre.
Chi ha promosso il procedimento penale con querela di parte (e mettiamo che poi questa si riveli falsa ed abbia incolpato un innocente), quando chiamato a testimoniare avrà sì l'obbligo di dire la verità ma se non lo farà non sarà punibile per "falsa testimonianza" ma solamente per "calunnia".
In definitiva il reato di "calunnia" sarà già consumato al momento della querela, quindi avrà tutto l'interesse a perseverare nelle false accuse in virtù della sua non punibilità se non dichiara il vero.
Possiamo fidarci della testimonianza di chi potrebbe trovarsi nella situazione di non avere il timore di una sanzione penale se dichiara il falso?
Per similitudine riporto un estratto della sentenze della Corte di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 7208 del 29 novembre 2007 - depositata il 14 febbraio 2008
(Riguarda la non applicazione della esimente della non punibilità nei confronti del prossimo congiunto qualora abbia accettato di testimoniare e poi dichiari il falso in quanto nel nostro ordinamento è incompatibile la testimonianza di chi impunemente possa non dire la verità).
Ora, la soluzione legislativa adottata, che già aveva trovato collocazione nel codice previgente all’art. 350, implica un chiaro effetto, di fondamentale importanza ai fini che ne occupano, peraltro già colto dal Giudice delle Leggi, vale a dire quello che ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l’art. 198 cpp ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato, come tiene a precisare la sentenza n. 174/94 cit., le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.
Tra detti obblighi, vi è, in primo luogo, quello di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Così stando le cose, non è dato comprendere come la sua violazione non debba comportare, anche nel caso in esame, ineluttabilmente, l’applicazione della norma che punisce la falsa testimonianza.
Affermare il contrario, e cioè escludere la punibilità del prossimo congiunto che volutamente non si è astenuto dal testimoniare darebbe luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile con il sistema processuale.
E’ il caso di ricordare che il codice di procedura penale ha avuto cura di distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le modalità di assunzione e il valore probatorio delle dichiarazioni, in una graduazione che va dalla testimonianza, alla c.d. testimonianza assistita dell’art. 197 bis cpp, all’esame di persona imputata in un procedimento connesso (art. 210 cpp), e ha riconosciuto alla sola testimonianza il valore di prova piena, cioè non bisognosa di corroborazione. Sicché la testimonianza resa dal prossimo congiunto avvisato e non astenuto, ben può essere assunta da sola quale fonte di prova, alla stessa stregua di quella del terzo estraneo o della persona offesa.
Sarebbe, pertanto, fuori del sistema una testimonianza dotata del suo valore probatorio tipico benché resa da una persona che per la sua particolare e nota situazione processuale potrebbe impunemente dichiarare il falso.
Una interpretazione diversa finirebbe col costituire, come si è efficacemente osservato, “una sorta di grimaldello capace di scardinare l’obbligo di verità imposto dalla norma processuale”, con il pericolo di una totale deresponsabilizzazione del dichiarante, a totale scapito dell’interesse alla corretta amministrazione della giustizia.
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L'imputato non ha l'obbligo di dire la verità e può mentire;
il testimone (in caso di calunnia) non è punibile se mente,
in definitiva non dovrebbero essere sullo stesso piano?
Invece la testimonianza è prova, le dichiarazioni dell'imputato no.
Red-:
--- Citazione ---Allora, sicuramente avrete sentito parlare del c.d. giusto processo. Una delle regole del c.d. giusto processo vuole che la deposizione venga confermata in aula perché è la garanzia del contraddittorio che le fornisce valore. Esempio: Una donna si reca ai carabinieri ed accusandomi di averle dato uno schiaffo sporge querela. Si aprono le indagini, io vengo rinviato a giudizio e si apre il processo. Oggi, a fini probatori, è necessario che la ragazza venga in aula a confermare le dichiarazioni e a dialogare con il PM, con il Giudice e con l’Avvocato dell’imputato. Perché questo? Mettiamo che il mio avvocato chieda alla ragazza: “ma Dimitri lo schiaffo glie l’ha dato con la mano destra o con la mano sinistra? E mettiamo che la ragazza affermi “con la mano destra”. Allora il mio Avvocato le chiede: “la mano era libera o aveva un corpo contundente”? e la ragazza risponde: “no, era a mani nude”. Poi agli atti viene depositato un referto medico dal quale emerge che io quel giorno avevo la mano destra ingessata. Se non ci fosse stata la garanzia del contraddittorio, quando il mio avvocato avrebbe fatto presente al giudice che quel giorno io avevo la mano destra ingessata, il PM avrebbe ben potuto osservare: si, ma lo schiaffo glie l’ha dato con la mano sinistra non con la destra, ed io ero fragato. Ecco perché occorre la garanzia del contraddittorio.
--- Termina citazione ---
Aahahahah :D
:P
..Dimitri, perdonami sai, se rido. Non ce l'ho con te e non te la prendere, tra l'altro forse non ho capito bene quel che volevi dire.
Però: nell'esempio citato c'è la parola di lei contro quella di lui e nulla più. Ed è lui che deve dimostrare di non aver potuto dare quello schiaffo, magari perchè aveva la mano ingessata.
Quindi si parte dal presupposto che lei dica la verità e che sia lui a dover dimostrare che invece verità non è.
Una parte accusa -in pratica- e l'altra deve dimostrare di essere innocente; non ha prove l'una e non ha prove l'altra, ma, in assenza di prove da entrambe le parti, si dà ragione all'accusa. Io non so come chiamare questo, qualcuno l'ha chiamata "inversione dell'onere della prova" ed io semplicemente l'ho seguito, perchè mi pareva più che ragionevole.
Lo so , è un mondo strano il nostro. L'irrazionale si confonde spesso con la realtà vera ed è sempre più difficile far capire alla nostra mente la differenza tra i due; e spesso scegliamo quella parte che più ci rassicura, a prescindere da tutto il resto. E' che la mente umana è imperfetta, altrimenti forse saremmo tutti dei, o perlomeno avremmo già scoperto come viaggiare tra le galassie. :P
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