Tenendo a mente questa bella dicitura:
"Le misure specifiche necessarie per prevenire la
violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente
Convenzione. "
Vediamo un attimo queste:
Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della
loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
Articolo 12 – Obblighi generali
1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine
di eliminare pregiudizi, costumi,tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.[/b]
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della
presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o ilcosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati adaumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.
Articolo 40 – Molestie sessuali
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali