Autore Topic: Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"  (Letto 95879 volte)

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Offline ilmarmocchio

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #90 il: Maggio 29, 2013, 10:13:34 am »
Ma che cazzo dici ?

La convenzione di Istambul  , ad esempio , prevede che qualsiasi legge "contro le violenza sulle donne" non verrà considerata "discriminante" .
La conseguenza diretta di ciò è che si potrà far approvare legalmente qualsiasi legge che discrimini gli uomini oppotunamente mascherata da "legge contro la violenza sulle donne .
Al momento però , in Italia le cd discriminazioni "positive" , eccetto il sistema delle quote rosa , non supererebbero il vaglio di costituzionalità ex art.3 della Costituzione (tenuto anche conto del principio di uguaglianza sostanziale) !

Questo articolo di Uriel fanelli spiega molto bene come funziona davvero la legge :

Citazione
KEIN PFUSCH®

le mogli sono utili, le puttane sono interessanti.(N. Strossen).
17 maggio 2013
Come costruire un regime usando le regole della democrazia.
Scritto da Uriel Fanelli
Lo scorso post ha scatenato la solita reazione: ma possibile che gli incompetenti politici italiani siano capaci di realizzare un piano cosi' astuto? In realta' quando si tratta di sopravvivere il politico italiano e' sin troppo competente, ma credo che in aggiunta a questo vi sia una certa sinergia con tre attori della societa' italiana, che sono i massoni, la chiesa cattolica e le mafie, ammesso che non siano lo stesso attore.


Innanzitutto occorre chiarire una cosa. Il parassita appare inetto ed incompetente soltanto se lo misuriamo col metro di una creatura autosufficiente, e lo stesso dicasi dell'opportunista o del mangiacarogne. Se confrontiamo le api con le zecche del cane, indubbiamente il giudizio etico e' diverso: l'ape sa costruire alveari, sa fare il miele, accumula risorse, e' organizzata socialmente. Appare quindi piu' "abile" rispetto alla normale zecca del cane, che essendo un parassita ci appare come "incapace di provvedere autonomamente a se' stesso".

Se pero' esaminiamo la capacita' di sopravvivenza delle zecche, ci accorgiamo che la differenza non sta nell'abilita'. Il ciclo vitale della zecca e' sofisticato, le prede diversificate, e la zecca e' estremamente specializzata ed 'abile'. Non ha senso chiedersi se una zecca, animale cosi' inetto e incapace di mantenersi da solo, sia competente nel farlo: lo e' sicuramente. Quello che disprezziamo e' il merito, ma se esaminiamo il metodo, notiamo che i parassiti sono "abili" quanto e piu' degli animali che non lo sono (1) , e spesso sono molto "competenti".


Cosi', per prima cosa rigetto l'idea che la classe politica italiana sarebbe troppo incompetente per disegnare un ambiente adatto alla propria sopravvivenza. Il parassita non e' UTILE, ma e' abile. Il fatto che una zecca sia meno utile di un'ape perche' non fa il miele e' una approssimazione razionalista. (2) Lo stesso dicasi per l'abilita' o la competenza.

Prendiamo un esempio, l'obiezione di coscienza. Non volendo concedere una reale autodeterminazione alle donne, ma avendo a che fare con un referendum molto chiaro e con una sensibilita' estrema, allora si introduce un'altra norma, sapendo che il comportamento emergente sara' quello voluto.

Si introducono gli "obiettori di coscienza", e poi si creano associazioni (cattoliche) di obiettori di coscienza, facendo in modo che per cooptazione essi abbiano piu' carriera nella sanita'. E che, peraltro, lavorino meno svolgendo un compito di meno. Il risultato di tutto questo e' che in italia l'aborto non e' piu' vietato, e non si puo' neanche dire che lo stato lo ostacoli. Il comportamento emergente e' che la persona che voglia abortire non riuscira', esattamente come se fosse vietato.

In questo ovviamente lo stato ha avuto un consulente piuttosto specializzato , che e' la chiesa cattolica, in questo genere di strategie. La chiesa cattolica difficilmente prende una posizione pro o contro qualcosa: si limita a manipolare il comportamento delle varie componenti sociali perche' il comportamento emergente sia quello voluto, senza che sia possibile dire che sia il comportamento della chiesa stessa.

Cosi', occorre innanzizutto capire che questa tecnica di oppressione ha una seconda figura. Oltre al legislatore che ci deve guadagnare qualcosa, c'e' anche l'ente "consulente" , cioe' l'ente che desidera il comportamento emergente e fa pressioni perche' il legislatore prenda i necessari provvedimenti. Anche quando il legislatore e' stupido, e spesso grazie alla sua stupidita', il suggeritore riesce a fargli approvare una serie di provvedimenti singolarmente democratici e costituzionali, il cui risultato globale, o comportamento emergente, sia del tutto anticostituzionale.

C'e' una terza figura , oltre al legislatore ed al consulente, che e' il "prepotente".

Torniamo all'esempio della farmacia di obiettori di coscienza. Se volete che vostra moglie abbia un aborto e ci entrate ti dicono che la pillola del giorno dopo non ce l'hanno, che deve arrivare, che va ordinata, e che non ve la daranno. Aha. Davvero?

Siamo a Napoli, e voi siete un camorrista. Una donna vuole abortire, e vi chiede di metterci una buona parola col farmacista. Siete la stessa persona cui la farmacia paga il pizzo per non incendiarsi. Secono voi, l'obiettore di coscienza dira' di no?

Cosi', se tutti gli obiettori fanno parte di organizzazioni cattoliche, e c'e' diciamo una suorina incinta, o il prete l'ha fatta grossa e ha ingravidato una paesana, secondo voi l'obiettore di coscienza dira' di no?

Sappiamo bene com funzioni con gli obiettori di coscienza: la loro coscienza dice si o no "a seconda". E di questo beneficia chi puo' maggiormente influenzarla.

Non c'e' dubbio che in un posto ove dominano massonerie e mafie, un comportamento arbitrario come l'obiezione di coscienza produca due tipi di persone: quelle cui l'obiettore puo' dire no, e quelle cui DEVE dire si. Un finanziere entri in divisa dentro una farmacia, e l'obiezione di coscienza va a farsi fottere in due nanosecondi. Lo stesso per un prete o per un mafioso.

In questo senso, quindi, abbiamo il "legislatore", il "consulente" e un'ultima figura, che definirei "prepotente", e tutte e tre le figure hanno una grande convenienza in un sistema dal comportamento definito come comportamento risultante: controllando le interazioni, possono controllare il comportamento emergente.

Per questo l'obiettore di coscienza in farmacia non ha gli abortivi se siete pinco pallo qualsiasi, ma li ha se indossate una divisa, se siete preti , monaci, gerarchie cattoliche, se siete camorristi. Questa classe di privilegiati riceve vantaggio dalla propria posizione, perche' puo' intercedere per altri e scambiare favori. Se l'obiettore di coscienza non vi da' gli abortivi potete rivolgervi all'amico/parente in GdF, al prete di fiducia, al camorrista. A buon rendere, ovviamente.

Prendiamo adesso il caso della giustizia italiana.

La forma attuale e' dovuta principalmente al periodo detto "strategia della tensione", nel quale "opposti estremismi" esigevano la creazione di una classe di persecutori fascisti dedicati in toto alla conservazione dello status quo. Prendiamo cosi' un giudice, e:

    Alziamogli lo stipendio sino alla categoria "Dirigente", circa 90.000 euro/anno, netti.
    Creiamo associazioni di giudici tipicamente "bourgeoise", tipo club di golf, yachting club, club di equitazione.
    Manovriamo le associazioni per favorire l'inserimento dei giudici negli strati borghesi della societa'.

A questo punto, nessun giudice avra' piu' simpatia per le istanze degli operai e degli oppressi. Lo stile di vita del giudice e' tale che non capisce nemmeno le loro difficolta'. Il delinquente, e spesso la persona comune, gli appaiono come demoni usciti da qualche abisso di miseria e ignoranza. Al contrario, persone della stessa classe sociale appaiono comprensibili nella loro umanita', che assomiglia a quella del giudice.

A questo punto, c'e' il problema che i giudici debbano "applicare la legge". Cosi' innanzizutto annacquiamo la legge. Facciamo in modo che l'omicidio non sia, per esempio, il fatto di aver ucciso una persona, ma che esista una tale varieta' di omicidi da necessitare quasi un sommelier di omicidi per l'assaggio. Ogni omicidio, ovviamente, ha la sua specifica pena. Dopodiche', prendiamo le pene e iniettiamo una serie di attenuanti e di aggravanti, tutte discrezionali . Infine, diciamo che l' "omicidio preterintenzionale malizioso con libidine del giovedi' mattina se si indossa la cravatta " e' punito con una pena dai 20 euro di ammenda ai 200 anni di carcere.

A questo punto spetta al giudice decidere , a sua discrezione, quale tipo di omicidio sia avvenuto. Tra le 25 o 26 varianti di omicidio ci sara' "omicidio quando stai sul cazzo al giudice" e "omicidio quando il giudice ti vuole salvare", ovviamente definiti  con termini astrusi tipo "omicidio  preteranterobidirezionaloccipitale" e "omicidio termobaricondriale". La differenza tra i due deve essere sempre una specifica opinione del giudice, ovvero in una totale assenza di fatti oggettivi.

Detto questo, occorre definire una serie di aggravanti e attenuanti illogiche, tali da dipendere dall'opinione del giudice. Abbiamo allora "aggravante dei futili motivi". Quando un motivo e' futile? Se offendi l'onore della mia famiglia e insulti il capitano Kirk, qual'e' la differenza? Quali dei due' e' "futile"? Abbiamo la contrizione del colpevole, per cui tutti dopo averti sbudellato il figlio ti scrivono una lettera di scuse. Abbiamo la "volonta' di cooperare", per cui ti ho incendiato la casa col neonato dentro ma adesso, a tre mesi dal rogo,  "coopero" , qualsiasi cosa significhi.

Fatto questo, a sua pura discrezione il giudice decide quale tra i 26 tipi di omicidio abbiate commesso, e la differenza di pena e' del 50% , poi decide di quali attenuanti e quali aggravanti il sesso degli angeli sia propizio, e una volta fatto questo deve solo decidere quale pena comminare, tra lo scappellotto previsto per l' omicidio anteroditirambolesbico e i 200 anni di carcere infernale dell' omicidio tachinsurrezionalpenetrattore. Stabilito che avete si' sterminato tutti i bambini di un'asilo, ma era una cosa anteroditirambolesbica , andiamo ai benefici, che vengono concessi per motivi oggettivi quali "contrizione interiore", "suggerimento di un demone assiro", "condizione socioeconomica ossidoriducente" , oppure alle aggravanti, che vanno da questioni filosofiche tipo "futili motivi" sino a "quella stronza ci godeva, la trroia!
".

Ovviamente, se il giudice "applica la legge" nel senso che puo' scegliere tra uno scappellotto e 200 anni di carcere, di fatto la legge non e' tale. Negli USA nelle stesse condizioni succede che per uno stupro i negri si fanno il carcere mentre i bianchi ricevono un premio , in Italia succede che Erika e Omar si facciano 16 anni per sbudellare madre e fratellino, piu' benefici, mentre per corruzione si chiedano 11 anni per Previti: Houston, we have a problem.

Era sicuramente possibile, lavorando tra le pieghe del diritto, dare molto piu' ad Erika ed Omar, e sicuramente chiedere molto meno per Previti.

Fatto questo avete una struttura di giudici che sara' sempre pronta a capire i giovani borghesi della Magliana, i cui genitori probabilmente erano colleghi di Yacht Club dei giudici stessi, e faranno di tutto per salvarli dal carcere, piuttosto che condannare durissimamente per atti osceni due gay che si baciano.

Per fare un esempio, in Germania gli usi e i costumi NON possono essere usati in un procedimento penale. Questo significa che se non esiste una legge che dice "vietato ai gay baciarsi",(sarebbe incostituzionale) non ci si puo' appellare in un procedimento penale al "comune sentire" per affermare che un bacio gay sia contro la morale e un bacio etero no.

In Italia invece e' del tutto permesso inserire in un processo penale il "comune sentire", che ovviamente e' una libera interpretazione del giudice.

Ma torniamo alla costruzione del nostro sistema oppressivo. Abbiamo detto che:


    Alziamogli lo stipendio sino alla categoria "Dirigente", circa 90.000 euro/anno, netti.
    Creiamo associazioni di giudici tipicamente "bourgeoise", tipo club di golf, yachting club, club di equitazione.
    Manovriamo le associazioni per favorire l'inserimento dei giudici negli strati borghesi della societa'.

Nessuno dei tre provvedimenti ha un chiaro intento di formare un organo repressivo, ma sbattere tutti i giudici in una classe sociale alta e obbligarli a frequentare la borghesia locale avra' il PREVEDIBILISSIMO risultato di mettere i giudici a difesa delle classi alte e dei potenti.

Se tuttavia qualcuno ci contestasse l'operazione, come potrebbe? E' forse un male pagare bene i giudici? E' forse un male consentire loro d
i frequentare chi vogliono, o praticare gli hobby che vogliono? E' forse male spingere i giudici a frequentare l'elite della societa'?

Adesso dobbiamo pero' demolire un altro aspetto del processo penale. Abbiamo demolito la certezza delle pena introducendo discrezionalita' e lasciando proliferare le fattispecie, adesso c'e' ancora un problema: la prova. Esiste cioe' la possibilita' di portare prove in tribunale. Ma noi vogliamo che le prove dell'accusa siano sempre migliori di quelle della difesa.

Cosi', dobbiamo evitare ogni standardizzazione. Nei paesi civili, esiste un ente apposito, terzo sia alla polizia che alla difesa, cui il giudice DEVE chiedere lumi in caso abbia pareri scientifici opposti. Questo fa si che la prova sia una prova, ovvero un fatto "terzo" rispetto alla difesa e all'accusa. Al contrario, in Italia le prove le raccoglie la polizia, cacciando chiunque altro dalla scena e distruggendo scientemente la scena stessa, in modo da impedire ulteriori sopralluoghi e rendere impossibile l'incidente probatorio. Nel caso dell'informatica forense, anziche' fare una copia di un hard disk si fa una stampata di DIR /S, ed altre amenita' che impediranno alla difesa, dopo ANNI , di esaminare il contenuto del disco, che (se esiste ancora) non sara' comunque "genuino".


Sulla formazione della prova nel processo italiano si scrive molto, e si scrive molto per giustificare il fatto che la dimensione scientifica delle prove in Italia e' inesistente. Si prende un dettaglio e si costruisce un romanzo diffamatorio attorno al dettaglio: se si vuole accusare di fascismo qualcuno si sequestra tutto cio' che e' nero abbia in casa, compreso il risotto di seppia, non si menziona il fatto che la casa appariva come una casa normale, e si pone l'accento su quante cose "nere" ci fossero.

La prova in italia non esiste, non si forma, e quando si forma a formarla e' la polizia. Anche perche' nessuno ha mai definito per legge la figura del perito, che e' un testimone come tanti altri. Se un professore universitario dice che un computer non ha mai fatto la tal cosa, ma un commesso di un negozio di informatica dice che gli capita sovente di fare Telnet allo spirito di Nabucodonosor, non e' detto che il giudice creda al professore universitario.
Ma diciamolo: e' questo un intento oppressivo? Ci possono accusare di aver costruito una Gestapo, se non abbiamo mai creato un istituto per le indagini scientifiche forensi di dimensione nazionale? Ci possono accusare di voler creare un regime se diamo alla difesa "la liberta' di scegliere il perito sul mercato", ben sapendo che in questo modo i tribunali avranno sempre "polizia scientifica contro pinco pallino qualsiasi"?

Distrutta la dottrina, distrutta la legge, messa nelle mani dell'accusa la formazione della prova, rese casuali le pene, rimane un solo problema aperto. La polizia. Se ti beccano che stupri una tizia, difficilmente potrai uscirne. Voglio dire, se la polizia trova , come nel caso della magliana, una ragazza a pezzi ed una viva per miracolo dentro il baule di un'auto, tutto si fa complicato. La polizia e i CC seguiranno ordini, procedure, gerarchie, ed essendo gerarchie militari o simili interferire e' difficilissimo.

Cosi', facciamo una cosa: sottoponiamo tutto al magistrato. Facciamo in modo che si, la polizia trovera' una ragazza a pezzi dentro una valigia, ma poi il magistrato possa "gestire" la cosa. Facciamo che due poliziotti si mettano ad ammazzare negri su una uno bianca. E' facile da nascondere? No. Le stragi si notano.

Allora  un magistrato che se ne occupa parte dritto verso la mafia calabrese, con tanto di supertestimone che avrebbe visto un mafioso calabrese e blabla. Se la Uno Bianca non avesse ammazzato dei CC, facendo incazzare un generale che ha ottenuto di cambiare il magistrato con uno di sua fiducia, oggi la Uno Bianca sarebbe stata uno dei capitoli della "mafia al nord", e non un gruppo di poliziotti che si mettono a sparare ai negri per divertimento, e poi ad alcuni carabinieri.


Qual'e' la differenza tra una storia che parla di ndrangheta, di una minorenne testimone che ha visto un mafioso, e una storia che parla di poliziotti che hanno un delirio mistico e vanno in giro sparando? La differenza e' tra un magistrato ed un altro,  naturalmente, ma questo testimonia come effettivamente NON ESISTANO PROCEDURE STANDARD SU COME CONDURRE LE INDAGINI.

E se capitate in mano al magistrato sbagliato?

In questo contesto, il risultato e' ovvio. Se prima delle millanta riforme della giustizia la polizia poteva condurre indagini senza il controllo del magistrato, ed essendo una organizzazione numericamente grossa doveva per forza sviluppare procedure standard, adesso tutto e' in mano al magistrato.  Se il magistrato decide di non dare priorita' alla ragazza a pezzi nella valigia, non esiste una seconda autorita' che possa decidere altrimenti, ma specialmente puo' succedere che ad una ragazza sia data priorita' ed a una no, dal momento che non esistono procedure standardizzate.

C'e' qualcosa che possa farci accusare di aver costruito un sistema cinese? No. In fondo abbiamo solo detto che il magistrato dirige TUTTE le indagini, e che decide lui. Insomma, qualcuno dovra' decidere, no? E' ovviamente incidentale il fatto che un'organizzazione come le forze dell'ordine dovra' sviluppare giocoforza un sistema di procedure standard, mentre i magistrati fanno il cazzo che vogliono.

Che cosa manca ancora per un regime? Ah, si. Tortura degli imputati per estorcere confessioni e violazione dei diritti dei cittadini.

Questo e' facile. Diamo al giudice, come nel caso Del Turco, la possibilita' di decidere se sbattere un tizio in carcere e per quanto tenercelo. Del Turco si dimette dalla sua carica e ha una residenza nota. Non c'e' possibilta' che ricommetta i presunti reati, non puo' inquinare le prove non avendone piu' accesso, ed e' possibile dargli magari i domiciliari.

Ma il giudice che "agisce secondo la legge" ha una chiara discrezionalita' a riguardo. E decide che no, Del Turco puo' manomettere prove gia' raccolte,  che possa scappare (nonostante lo si possa facilmente riconoscere) e che possa ricommettere il reato pur senza essere piu' al proprio posto.

Qual'e' la differenza con un ex marito che ha gia' tentato di ucciderti ma se ne va libero? Il volere del giudice, non soggetto ad alcuna procedura standard. Il giudice di Del Turco voleva estorcere una confessione, e ha usato il carcere come strumento di tortura.

C'e' qualcuno che potra' mai accusare i giudici di tortura , dal momento che gestire il carcere non e' compito loro, e non e' colpa loro se siano luoghi infernali? Ovviamente no: teoricamente l' habeas corpus e' in vigore anche in Italia. Se diamo al giudice facolta' di agire "cum grano salis" non vogliamo mica costruire un regime, no?

In ultimo, dopo aver distrutto la possibilita' per PS e CC di dotarsi di procedure standard, visto che devono comunque obbedire al magistrato, "che ne dispone", aggiungiamo la possibilita' di violare i diritti del cittadino. Se la polizia entra in casa vostra senza mandato, o con un mandato incompleto,  diamo pure alla vittima del sopruso la possibilita' di ricorrere al riesame, per sentirsi dire che le esigenze dell'indagine prevalgono sui diritti dell'imputato.

Ma anche qui, possiamo dire che abbiamo costruito un sistema di repressione cinese, se abbiamo anzi creato un tribunale apposito ove contestare una perquisizione? Un tribunale che aumenta i costi del processo, un tribunale ove si trovano colleghi dei magistrati che "indagano", un tribunale che poi - piccolo dettaglio- ritiene sempre e comunque che se siete indagati "qualcosa dovrete aver fatto".

Fatto questo serve ancora un altro componente: la parte politica. Per fare questo prenderemo la vecchia "polizia politica" di invenzione fascista e la accorperemo in una nuova polizia, detta "Digos", composta da persone appartenenti agli altri corpi di polizia selezionati con criteri perlomeno fumosi, dai poteri estesi ma non meglio limitati,  capace di unire alle normali prerogative di polizia altre che sarebbero tipiche dell'intelligence, e con una completa discrezionalita' sul modus operandi.

Una polizia che puo' indagare senza inchiesta, sorvegliare senza mandato del giudice, spiare senza avviso di garanzia, pagare criminali senza spiegare perche' quasi a nessuno, e tutto per reati "politici", senza che sia definito chiaramente l'insieme di intervento e sorveglianza.

Una polizia che ha sul libro paga dei criminali che possono perseguitarvi per fare un favore , che ha sul libro paga gli scassinatori che possono rubarvi su commissione l'elenco dei clienti , ottenendo una perquisizione illegale senza sporcarsi le mani. Una polizia che puo' chiedere ai colleghi di fermare un'inchiesta se ha un "rapporto di fiducia" con un criminale: ragazzi di un centro sociale vi incendiano l'auto,  ma quel tizio informa Digos, e allora l'incendiario non viene preso perche' si sa, conviene che stia fuori e riferisca alla "politica", come ancora i nostalgici del Duce chiamano quella polizia.

Anche in questo caso, le accuse sono impossibili da portare. Quale polizia non puo' infiltrarsi in una associazione a delinquere? Quale polizia non ha informatori? Quale polizia non cerca di crearsi una rete stabile di amicizie, chiudendo un occhio?

La somma di tutte queste cose, apparentemente innocue, produce un comportamento emergente che e' quello di un regime persecutorio, tirannico, repressivo e arbitrario, teso a mantenere al potere la classe esistente.

Ma se sono i legislatori ad aver creato questo, chi sono i consiglieri e chi sono i prepotenti?

I consiglieri sono le massonerie e le lobby. Non serve che il politico sia competente, le lobby frequentano i giudici , le massonerie li tesserano, entrambi gli enti saranno felici di indicare al legislatore il "favorino" da farsi perche' l'amico giudice possa applicare la legge come vuole.


Potete tranquillamente misurare la quantita' di massoni e di club esclusivi in una citta', e avrete cosi' la chiara misura di quanto sia affidabile la giustizia. Se c'e' molta massoneria, i giudici useranno sempre e comunque gli enormi margini di discrezionalita' e i giganteschi arbitrii cui godono a favore della classe borghese locale. Di chiedere giustizia NON DOVETE NEANCHE SOGNARVELO. A Bologna, con la sua massoneria, solo uno stolto puo' credere ai tribunali.

Tra il consigliere ed il prepotente, c'e' poi il mafioso. E' chiaro che se il giudice puo' scegliere tra uno scappellotto e 200 anni di carcere per lo stesso reato , tipo "associazione mafiosa esterna-interna paradossale con spin -1" , il mafioso tentera' di spingerlo a comminare lo scappellotto anziche' 200 anni di carcere. Se la pena fosse definita e inflessibile ovviamente non potrebbe, ma avendo cosi' grande margine, provarci vale la candela.

Cosi', in assenza di procedure , standard e certezze, chi riesce ad influenzare poliziotti e giudici ha un potere enorme, pari a quello dei giudici. La mappa delle associazioni mafiose puo' essere presa come una mafia delle procure piu' corrotte: non tanto perche' non sconfiggono la mafia, ma perche' corrompere giudici e' una fonte di potere inestimabile per la mafia, e piu' discrezione c'e', meno e' possibile notare il comportamento anomalo di un giudice.

Lo stesso dicasi della politica, che puo' facilmente favorire non il giudice in se', ma la rete di relazioni borghesi che il gudice intrattiene, garantendo affari, come arbitrati e consulenze di studio.

Nessuna delle caratteristiche della giustizia italiana potra' essere considerata come una esplicita costruzione di un sistema cinese, ma se per caso foste invisi al potere, vi succederebbe che:

    Una forza di polizia pagherebbe qualcuno per rubarvi l'agenda.
    Sull'agenda si trovano i nomi dei vostri fornitori.
    Parte in tromba un'inchiesta che va sui giornali distruggendo il vostro nome.
    Venite perquisiti estensivamente, insieme a quelli che chiamate piu' spesso, in modo da isolarvi.
    Venite messi in carcere con la promessa di uscire se confessate. Il carcere e' disumano.
    La formazione della prova e' priva di regole.
    Il dibattimento e' illogico e fatto di opinioni prive di fatti.
    La pena e' a discrezione del giudice, per durata e durezza.
    La pena viene eseguita nel carcere deciso dal giudice, dall'inferno al posto civile.


Adesso ditemi: e' cosi' diverso da quanto succede in Cina?


Uriel



(1) Noto una catastrofe logica nella definizione di parassita. Il problema e' che la catena alimentare viene costruita o descritta nel modo esatto con cui si mettono i cima gli esseri umani, subito sotto i mammiferi , e questo per una ideologia che vuole l'essere umano come centro o apice del creato. Affermare che il pidocchio dell'uomo si trovi SOPRA nella catena alimentare e che l'homo sapiens sia una PREDA del pidocchio, che e' un predatore, e' IDEOLOGICAMENTE difficile. Il parassita e' semplicemente un predatore che ci infastidisce ritenere tale perche'  considerarlo tale infastidisce il nostro ordine morale. Chi si nutre di qualcun altro, lasciandolo vivo o meno,  e' un suo predatore, e sta sopra nella catena alimentare. Se poi qualcuno ha sbagliato a disegnarla perche' voleva mettere in cima qualcuno e non qualcun altro, arriva il paradosso del parassita, che si nutre della preda ma non e' sopra sulla catena alimentare. Per l'uomo, venire superato dai suoi pidocchi sarebbe uno smacco eccessivo. Siamo il centro della creazione divina, no? Una visione logica consisterebbe semplicemente nel dire che la catena alimentare sia un grafo, senza sopra e sotto, e una relazione "si nutre di".
(2) I biologi rispondono a queste obiezioni dicendo che i parassiti sono piu' "semplici" dei loro ospiti, dando per scontato che la semplicita' sia un attributo sminuente. Se considero la difficolta' che ho al lavoro per rendere semplici  le cose, e quanto la complessita' sia un MALE, non concordo nemmeno su questa affermazione. Dal mio punto di vista un organismo piu' semplice non e' necessariamente "inferiore" ad uno piu' complesso.

Offline ilmarmocchio

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #91 il: Maggio 29, 2013, 10:24:35 am »
La costituzione è come la pelle dello scroto : la tiri dove vuoi      ( Hober Mallow ) :w00t:

Offline COSMOS1

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #92 il: Maggio 29, 2013, 11:49:06 am »
http://adiantum.it/public/3355-convenzione-di-istanbul,-gli-anticostituzionalisti-escono-allo-scoperto--adesso-nuove-leggi.asp?nuovo=true
Citazione
24/05/2013 - 12.01   La Camera, all'unanimità, ha ratificato la c.d. Convenzione di Istanbul, già rifiutata da molti paesi occidentali (Danimarca, Irlanda, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Cirpo, Estonia, Lettonia, Lituania) e in Italia firmata dall'ex ministro Fornero.  Scontata la ratifica da parte del Senato, nei prossimi giorni.
 Qualche deputato era ancora intento ad applaudire, quando una folta squadriglia di anticostituzionalisti, capeggiati da Daniela Sbrollini (ovviamente del PD...), cominciava a tuonare "adesso una legge sul femminicidio".  La seguiva Pia Locatelli, che auspicava "dobbiamo evitare che questo atto si riduca a pura operazione di immagine: tale sarebbe se si lasciasse immutata la legislazione vigente”.
 Capito l'antifona ?
 Non è bastato accostare il nostro Paese alla Turchia o al Montenegro - che certamente non hanno le nostre tradizioni in quanto a rispetto delle donne -, ma alle sostenitrici della guerra tra i generi (che frutta loro voti sicuri e tanti soldini per le associazioni clienti) sembra necessario cambiare le leggi.
 Per far cosa? Forse per introdurre il principio di discriminazione di fronte al codice penale ?
 Sembra di sì, e il disegno viene da lontano. Alcuni partiti, ma sopratutto i loro giornali, le loro TV e i loro organismi direzionali, usando come copertura gli episodi di violenza sulle donne (quello che chiamano "femminicidio", termine inviso anche a molte donne di cultura), vorrebbero favorire una legislazione secondo la quale la parità dei diritti tra uomo e donna verrebbe meno. Inoltre, questa già convenzione consentirebbe l'acquisizione di ingenti fondi pubblici da parte dei discussi centri anti-violenza (alcuni dei quali, non dimentichiamolo, si sono distinti in passato per la loro capacità di fabbricareartificiosamente false accuse nei confronti di ex mariti e padri).
 Appoggiata da José Manuel Barroso e da Viviane Reding, qualora ratificata da 10 stati, la Convenzione di Istanbul (vedi allegato a margine dell'articolo) era tata ratificata solo da Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia, ma tanti altri paesi l'hanno rifiutata con sdegno. In Italia è stat appoggiata dal presidente della camera Boldrini, secondo la quale "la ratifica della Convenzione di Istanbul per prevenire e contrastare la violenza domestica e sulle donne sarebbe solo un primo, fondamentale passo, cui dovremo poi dare seguito con ulteriori provvedimenti ed adeguati stanziamenti di fondi....".  Per queste affermazioni il presidente della Camera ha subito, recentemente, numerose critiche sul suo ruolo smaccatamente a favore delle donne (e non di tutti gli italiani, senza distinzione di genere).
 La convenzione di Istanbul, a ben vedere, si fonda su alcuni assunti che, probabilmente, andavano bene fino a cinquant'anni fa: “Riconoscere che la violenza sulle donne è una manifestazione di relazioni di potere, che hanno portato al dominio ed alla discriminazione degli uomini sulle donne”, ma anche su colossali falsità, come quella di “Riconoscere la natura strutturale della violenza sulle donne come basata sul genere”.
 Effettivamente, alcuni degli articoli della convenzione sembrano finalizzati ad incentivare il sistema delle false accuse, che già oggi colpisce un numero enorme di papà separati (e anche di diverse mamme, a parti invertite, vittime di alienazione parentale). Secondo l'articolo 31, per esempio, "gli stati dovranno imporre leggi che assicurino che, nella determinazione dell'affido e dei diritti di visita dei bambini, siano tenute in conto gli episodi di violenzae per assicurare che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia non metta a rischio le donne vittime o i bambini".
 Già questo articolo fa sorgere un primo dubbio: devono essere tenute in conto le sole condanne accertate e documentate di violenza, o anche le semplici accuse ? Nel secondo caso, infatti, si avallerebbe un colossale errore di correttezza e rispondenza giuridica, perchè un sistema che incide sulla vita di più persone (padri e figli minori) sulla base di semplici accuse è chiaramente anti-costituzionale. Senza tenere in conto gli errori giudiziari o i provvedimenti temporanei (come l'ammonizione del questore in caso di presunto stalking).
 Secondo, poi, l'articolo 55, si prevede che ".....il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia......" eche venga garantita "la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione".
 Si tratta di un chiaro richiamo alle reti e ai centri anti-violenza per sole donne, che nel nostro Paese si sono distinti anche per l'enorme massa di denaro pubblico a loro destinati negli anni e con risultati decisamente inferiori alle attese.
 In Italia i dati ci dicono che gli omicidi di donne sono pari a 5 per milione all'anno (dati ONU, uno dei tassi più bassi al mondo), mentre gli omicidi di uomini raggiungono la cifra di 16 per milione all'anno. Preoccupante il dato sui suicidi di uomini separati: 248 per milione all'anno (il tasso si quadruplica con la separazione), accompagnato al fenomeno della false accuse (l'80% delle accuse di violenza ed il 92.4% delle accuse di abusi quando fatte in sede di separazione). 
 Calunniare l'ex coniuge è spesso visto come il metodo per impadronirsi di casa, mantenimenti e figli, ma la violenza domestica, pur essendo grave e da condannare sempre, è causata da una piccola percentuale di persone, uomini e donne in egual misura. Non si sono ancora spenti l'eco della enorme "bufala" con cui le fazioni lesbiche e femministe asserivano che “la violenza maschile è la prima causa di morte per le donne” (dato assolutamente falso), e l'enorme sdegno causato dai dati ISTAT sulla percentuale di donne vittime di violenza in Italia (6.723.00.....), scaturiti da modalità di intervista "taroccate" (a cura dei centri anti-violenza), che oggi gli italiani si trovano a fronteggiare l'ennesimo caso di disinformazione collettiva, secondo la quale gli atti di violenza contro le donne sarebbero compiuti "in quanto donne". Si tratta di un'affermazione gravissima, perchè assimila gli atti di violenza - certamente condannabili e da perseguire duramente - a quelli compiuti dagli antisemiti contro una o più categorie sociali.
 Nella Germania nazista, per esempio, gli ebrei venivano perseguitati "in quanto ebrei". Per un nazista era normale scendere per strada e uccidere un ebreo. Qualunque ebreo, anche sconosciuto. Gli atti di violenza contro le donne, invece, hanno tristemente un preciso destinatario, e cioè una moglie, compagna, fidanzata, amica, che nella mente malata di un omicida va colpita a morte. Non una donna qualunque, "una donna in quanto donna" scelta a caso per strada, bensì "quella donna", ben individuata e certamente a lui legata.
 In sintesi, molte associazioni e alcuni magistrati, per niente allineati, sono pronti ad eccepire eventuali leggi anticostituzionali presso la Consulta. 
 Prima di allora, gli anticostituzionalisti stiano attenti a non travalicare il limite della decenza. 
 Fonte: Redazione

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #93 il: Maggio 29, 2013, 12:07:47 pm »
Che adesso esiste un'altra fonte giuridica che rafforza queste ingiustizie.
Riportare giustizia ed equilibrio antisessista sarà sempre più difficile.
Spero soltanto che qualcuno non cominci a pensare di passare alle armi.


Infatti. Si tratta di un ulteriore incitamento a percorrere la strada che si stava già percorrendo da anni.

Offline Stealth

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #94 il: Maggio 29, 2013, 12:12:37 pm »
La Germania ha approvato la Convenzione di Instabul?

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #95 il: Maggio 29, 2013, 12:41:28 pm »
La Germania ha approvato la Convenzione di Instabul?

Sì, prima di noi.

Citazione
The following countries signed the new Convention during a ceremony held 11 May in Istanbul: Austria, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden and Turkey.

Offline Guit

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #96 il: Maggio 29, 2013, 13:21:17 pm »
La Germania non ha ratificato. Hanno ratificato Turchia, Albania, Moenegro e Portogallo. L'Italia sarà la quinta.
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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #97 il: Maggio 29, 2013, 13:22:30 pm »
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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #98 il: Maggio 29, 2013, 13:37:28 pm »

In quelle sentenze sicuramente il giudice ha condannato l’imputato in quanto ha ritenuto la deposizione della parte lesa (che contrariamente a ciò che si possa pensare giura ed è responsabile civilmente e penalmente delle dichiarazioni rese),

Non sempre.
Chi ha promosso il procedimento penale con querela di parte (e mettiamo che poi questa si riveli falsa ed abbia incolpato un innocente), quando chiamato a testimoniare avrà sì l'obbligo di dire la verità ma se non lo farà non sarà punibile per "falsa testimonianza" ma solamente per "calunnia".
In definitiva il reato di "calunnia" sarà già consumato al momento della querela, quindi avrà tutto l'interesse a perseverare nelle false accuse in virtù della sua non punibilità se non dichiara il vero.

Possiamo fidarci della testimonianza di chi potrebbe trovarsi nella situazione di non avere il timore di una sanzione penale se dichiara il falso?

Per similitudine riporto un estratto della sentenze della Corte di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 7208 del 29 novembre 2007 - depositata il 14 febbraio 2008

(Riguarda la non applicazione della esimente della non punibilità nei confronti del prossimo congiunto qualora abbia accettato di testimoniare e poi dichiari il falso in quanto nel nostro ordinamento è incompatibile la testimonianza di chi impunemente possa non dire la verità).

Ora, la soluzione legislativa adottata, che già aveva trovato collocazione nel codice previgente all’art. 350, implica un chiaro effetto, di fondamentale importanza ai fini che ne occupano, peraltro già colto dal Giudice delle Leggi, vale a dire quello che ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l’art. 198 cpp ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato, come tiene a precisare la sentenza n. 174/94 cit., le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.
Tra detti obblighi, vi è, in primo luogo, quello di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Così stando le cose, non è dato comprendere come la sua violazione non debba comportare, anche nel caso in esame, ineluttabilmente, l’applicazione della norma che punisce la falsa testimonianza.
Affermare il contrario, e cioè escludere la punibilità del prossimo congiunto che volutamente non si è astenuto dal testimoniare darebbe luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile con il sistema processuale.
E’ il caso di ricordare che il codice di procedura penale ha avuto cura di distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le modalità di assunzione e il valore probatorio delle dichiarazioni, in una graduazione che va dalla testimonianza, alla c.d. testimonianza assistita dell’art. 197 bis cpp, all’esame di persona imputata in un procedimento connesso (art. 210 cpp), e ha riconosciuto alla sola testimonianza il valore di prova piena, cioè non bisognosa di corroborazione. Sicché la testimonianza resa dal prossimo congiunto avvisato e non astenuto, ben può essere assunta da sola quale fonte di prova, alla stessa stregua di quella del terzo estraneo o della persona offesa.
Sarebbe, pertanto, fuori del sistema una testimonianza dotata del suo valore probatorio tipico benché resa da una persona che per la sua particolare e nota situazione processuale potrebbe impunemente dichiarare il falso.
Una interpretazione diversa finirebbe col costituire, come si è efficacemente osservato, “una sorta di grimaldello capace di scardinare l’obbligo di verità imposto dalla norma processuale”, con il pericolo di una totale deresponsabilizzazione del dichiarante, a totale scapito dell’interesse alla corretta amministrazione della giustizia.


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L'imputato non ha l'obbligo di dire la verità e può mentire;
il testimone (in caso di calunnia) non è punibile se mente,
in definitiva non dovrebbero essere sullo stesso piano?
Invece la testimonianza è prova, le dichiarazioni dell'imputato no.

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #99 il: Maggio 29, 2013, 13:39:25 pm »
Citazione
Allora, sicuramente avrete sentito parlare del c.d. giusto processo. Una delle regole del c.d. giusto processo vuole che la deposizione venga confermata in aula perché è la garanzia del contraddittorio che le fornisce valore. Esempio: Una donna si reca ai carabinieri ed accusandomi di averle dato uno schiaffo sporge querela. Si aprono le indagini, io vengo rinviato a giudizio e si apre il processo. Oggi, a fini probatori, è necessario che la ragazza venga in aula a confermare le dichiarazioni e a dialogare con il PM, con il Giudice e con l’Avvocato dell’imputato. Perché questo? Mettiamo che il mio avvocato chieda alla ragazza: “ma Dimitri lo schiaffo glie l’ha dato con la mano destra o con la mano sinistra? E mettiamo che la ragazza affermi “con la mano destra”. Allora il mio Avvocato le chiede: “la mano era libera o aveva un corpo contundente”? e la ragazza risponde: “no, era a mani nude”. Poi agli atti viene depositato un referto medico dal quale emerge che io quel giorno avevo la mano destra ingessata. Se non ci fosse stata la garanzia del contraddittorio, quando il mio avvocato avrebbe fatto presente al giudice che quel giorno io avevo la mano destra ingessata, il PM avrebbe ben potuto osservare: si, ma lo schiaffo glie l’ha dato con la mano sinistra non con la destra, ed io ero fragato. Ecco perché occorre la garanzia del contraddittorio.

Aahahahah  :D 
:P
..Dimitri, perdonami sai, se rido. Non ce l'ho con te e non te la prendere, tra l'altro forse non ho capito bene quel che volevi dire. 

Però: nell'esempio citato c'è la parola di lei contro quella di lui e nulla più. Ed è lui che deve dimostrare di non aver potuto dare quello schiaffo, magari perchè aveva la mano ingessata.
Quindi si parte dal presupposto che lei dica la verità e che sia lui a dover dimostrare che invece verità non è.
Una parte accusa -in pratica- e l'altra deve dimostrare di essere innocente; non ha prove l'una e non ha prove l'altra, ma, in assenza di prove da entrambe le parti, si dà ragione all'accusa. Io non so come chiamare questo, qualcuno l'ha chiamata "inversione dell'onere della prova" ed io semplicemente l'ho seguito, perchè mi pareva più che ragionevole.
Lo so , è un mondo strano il nostro. L'irrazionale si confonde spesso con la realtà vera ed è sempre più difficile far capire alla nostra mente la differenza tra i due; e spesso scegliamo quella parte che più ci rassicura, a prescindere da tutto il resto. E' che la mente umana è imperfetta, altrimenti forse saremmo tutti dei, o perlomeno avremmo già scoperto come viaggiare tra le galassie. :P
"La realtà risulta spesso più stupefacente della fantasia. A patto di volerla vedere."

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #100 il: Maggio 29, 2013, 14:03:21 pm »
La costituzione è come la pelle dello scroto : la tiri dove vuoi      ( Hober Mallow ) :w00t:

Le leggi esistono ma quello che conta , putroppo , non sono le leggi in sè . In Italia più che le leggi quello che conta è la giurisprudenza .
La giurisprudenza consiste in un insieme di "criteri" che seguono i giudici nell'applicazione delle norme .
Esempio una norma che discrimini gli uomini sarà resa legale dai giudici facendo riferimento al principio di uguaglianza sostanziale attraverso , in sostanza , dei giochi di parole di termini giuridici .
E' già accaduto con le quote rosa e con il voto obbligatorio nelle elezioni amministrative della doppia preferenza , esse hanno già superato il vaglio di costituzionalità della Consulta .
Il problema , con la Convenzione di Isanbul , che torno a ripetere diviene VINCOLANTE per gli stati firmatari SOLO  se essa viene ratificata da almeno 10 stati (altrimenti nisba) è che verrà LEGALIZZATO ogni tipo di sopruso e di legge anche pesantemente disciminatoria nei confronti degli uomini .
Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti (Winston Churchill) https://storieriflessioni.blogspot.it/ il blog di Jan Quarius

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #101 il: Maggio 29, 2013, 14:40:39 pm »
Con la convenzione di istanbul , le femministe stanno raccogliendo tutte le loro forze per dare la spallata finale al dominio femminista qui in Occidente .
Di fronte a quest'odio che tutte pervade non possiamo far altro che opporci con tutte le nostre forze , non lasciandoci abbattere ai primi colpi ricevuti . Io sono fermamente convinto che tutti quegli uomini che si stanno opponendo con tutte le loro forze al femminismo non potranno mai essere sopraffatti , al contrario essi emergeranno più forti che mai .
Personalmente dalla vita ho tratto questo insegnamento fondamentale : ciò che non ti distrugge , ti rafforza .
Io ho deciso , quindi , di restare qui in Italia per condividere la mia sorte con quella degli altri uomini italiani e di combattere il femminismo , nel mio piccolo , con tutto me stesso . 
Certo il colpo è stato molto forte , non lo si può negare , ma sono altresì convintissimo  , come dimostra la storia ,  che noi uomini europei  qualunque sventura ci accada , riusciamo sempre , in qualche modo a risalire la china dal burrone nel quale siamo stati precipitati e , a trarre da sventure anche gravi ed in apparenza senza speranza , nuove energie che ci permetterenno di emergere nuovamente .
La volontà di dominio di queste cagne sbavose all'inseguimento della preda non ci consente altra scelta se non quella di fare tutto quanto è in nostro potere ed in qualsiasi modo , per rendergli difficile il loro cammino .
Da qui il mio ACCORATO APPELLO a Cosmos ed altri altri a scrivere una lettera aperta sull'argomento , a nome della questione maschile , indirizzata a tutti i senatori uomini . 
Non esistono situazioni senza speranza perchè nella vita nulla è certo , eccetto il Signore . 
« Ultima modifica: Maggio 29, 2013, 14:55:53 pm da Standarte »
Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti (Winston Churchill) https://storieriflessioni.blogspot.it/ il blog di Jan Quarius

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #102 il: Maggio 29, 2013, 15:01:03 pm »
La Germania ha approvato la Convenzione di Instabul?

No.
Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti (Winston Churchill) https://storieriflessioni.blogspot.it/ il blog di Jan Quarius

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #103 il: Maggio 29, 2013, 15:36:25 pm »
Insomma, uno dice di si l'altro di no. L'ha approvata oppure no?
Dal brano postato da Worldlordmaniac si direbbe di si.

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Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
« Risposta #104 il: Maggio 29, 2013, 15:42:36 pm »
Però: nell'esempio citato c'è la parola di lei contro quella di lui e nulla più. Ed è lui che deve dimostrare di non aver potuto dare quello schiaffo, magari perchè aveva la mano ingessata.
Quindi si parte dal presupposto che lei dica la verità e che sia lui a dover dimostrare che invece verità non è.
Una parte accusa -in pratica- e l'altra deve dimostrare di essere innocente; non ha prove l'una e non ha prove l'altra, ma, in assenza di prove da entrambe le parti, si dà ragione all'accusa. Io non so come chiamare questo, qualcuno l'ha chiamata "inversione dell'onere della prova" ed io semplicemente l'ho seguito, perchè mi pareva più che ragionevole.

Concordo.
Comunque per superare questo aspetto dell'inversione dell'onere della prova, ossia non è costituzionalmente ammesso, non esiste e non può esistere, ovvero nella pratica c'è, credo che il punto allora sia, non l'inversione, ma di cosa è prova.
Se la parola di chi accusa si decide sia prova (e così è), allora si è superato lo scoglio insormontabile della "inversione"; di fatto dando a quella parola un valore probatorio, ma non anche alla versione contraria di chi è accusato, di fatto vi è un inversione.
Se invese fosse che prova è la versione dell'imputato (*) od anche che sono prova entrambe le versioni o non lo è nessuna delle due, anche in questo caso si sarebbe rispettato il divieto di inversione dell'onere, si sarebbe solamente cambiato ciò che costituisce prova o no.

(*) In certi stati sono ammesse le dichiarazioni dell'imputato sotto giuramento.