In rilievo > Leggi, sentenze e doppi standard antimaschili
E' stupro anche quando lei ci ripensa
ilmarmocchio:
http://www.corriere.it/cronache/13_aprile_03/Cassazione-sentenza-stupro-se-lei-ci-ripensa_84cddb12-9c67-11e2-aac9-bc82fb60f3c7.shtml
altra bestialità della cassazione.
ma quei ruderi lo sanno cosa significa scopare ?
p.s. : guardate i commenti
Cad.:
--- Citazione da: ilmarmocchio - Aprile 04, 2013, 12:12:30 pm ---http://www.corriere.it/cronache/13_aprile_03/Cassazione-sentenza-stupro-se-lei-ci-ripensa_84cddb12-9c67-11e2-aac9-bc82fb60f3c7.shtml
--- Termina citazione ---
Laddove si legge:
PRECEDENTE - Nel 2006, esaminando il caso di un giovane di Latina, la Cassazione aveva stabilito che non è sempre configurabile come reato di violenza sessuale un rapporto iniziato con l'assenso di entrambi i partner, ma non interrotto su richiesta di uno degli amanti: i giudici avevano quindi annullato, rinviando a nuovo giudizio, la condanna a quattro anni di reclusione per un ventenne di Latina giudicato colpevole di violenza aggravata e continuata nei confronti di una minorenne.
ricordo di quella sentenza:
http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=755
Anche all'epoca proteste e indigniazioni, se non erro vi fu perfino una interrogazione parlamentare su come fosse possibile ciò.
A commento di detta sentenza del 2006 dappertutto si leggeva e si voleva fare intendere (in malafede?) che non fosse possibile revocare il consenso al rapporto sessuale dopo aver prestato il consenso iniziale.
Sbagliato!
In quella sentenza non si affermava assolutamente ciò.
Riporto un estratto:
Se, allora, dalla sentenza impugnata risulta che il 4/8/2000 la parte offesa aveva accettato di avere un rapporto sessuale con l'imputato, m di essersi opposta nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori nella zona vaginale (e quindi nel corso del rapporto); e che il giorno successivo aveva, altresì, accettato di salire a bordo della macchina dell'imputato, pensando che quest'ultimo intendesse parlarle al fine di chiederle scusa per il suo comportamento del giorno precedente: allora la sentenza è fortemente viziata nella motivazione: essendo un passaggio logico fondamentale esemplificare, in fatto, le modalità del primo rapporto; spiegando come quel rapporto, inizialmente di comune accordo fosse diventato consapevolmente coercitivo per l'imputato in un certo momento della sua esecuzione; specificando come il racconto della ragazza, secondo il quale la stessa si sarebbe opposta decisamente nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori…, si fosse realmente obiettivato con dati di concretezza e non si fosse tradotto semplicemente in una mera riserva mentale (…perché in questo caso l'imputato, che agiva nella certezza di avere un rapporto consentito, poteva non avere percepito quel disagio che la ragazza avrebbe successivamente manifestato).
La Cassazione si era limitata ad annullare la sentenza di condanna con rinvio (ovvero nuovo processo) per verificare se il dissenso della ragazza intervenuto durante il rapporto fosse stato manifestato, e quindi l'imputato ne era a conoscenza, oppure era rimasto solamente una riserva mentale, quindi pensato ma non detto.
Le polemiche dovevano esserci per il fatto il un ragazzo fosse stato condannato prima della Cassazione altrochè!
Come si fa a mandare in galera un uomo senza verificare che il dissenso sia stato espresso?
L'uomo deve entrare nella testa della donna e capire quello che pensa ma non dice?
Per essere innocenti ci chiedono di leggere i pensieri altrui?
(Non so poi come finì il nuovo processo in tale occasione del 2006).
Cad.:
Sappiamo dalla giurisprudenza che nei casi di violenza sessuale è compreso anche il bacio sulla guancia:
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/21-/-/2025-sulla_configurabilit___del_delitto_di_violenza_sessuale_in_caso_di_bacio_sulla_guancia/
con conseguente carcere e risarcimento di migliaia di euro.
Ma ecco che improvvisamente e misteriosamente (?) quando il bacio lo da una donna non è nemmeno il ben più lieve reato di "abuso dei mezzi di correzione e disciplina", proprio il reato non sussiste:
http://www.sentenze-cassazione.com/assolta-la-maestra-che-bacia-i-bambini-sulla-bocca-per-la-cassazione-non-esiste-labuso-di-strumenti-correttivi/
Mi sfugge qualcosa?
ilmarmocchio:
anche io non capisco
andremany:
Vi posso dire che interpretare le sentenze della Cassazione senza leggerle, affidandosi al filtro dai giornali, è operazione inquietante e pericolosa. Dalla famosa pronuncia dei jeans (che in realtà era correttissima) in poi lo sport nazionale è diventato il tiro alla Suprema Corte. Purtroppo le sentenze ‒ che, per carità, possono essere sbagliatissime ‒ vengono riportate male e interpretate a piacere, specie quando ci sono di mezzo le donne. Poi si chiedono leggi liberticide dietro l'impulso delle passioni, e si producono riforme oscene.
Ma per non farsi fregare bisogna evitare di commettere gli stessi errori, perché questa
--- Citazione da: ilmarmocchio - Aprile 04, 2013, 12:12:30 pm ---http://www.corriere.it/cronache/13_aprile_03/Cassazione-sentenza-stupro-se-lei-ci-ripensa_84cddb12-9c67-11e2-aac9-bc82fb60f3c7.shtml
altra bestialità della cassazione.
ma quei ruderi lo sanno cosa significa scopare ?
p.s. : guardate i commenti
--- Termina citazione ---
non è una «bestialità» e non è nemmeno «della Cassazione».
Sta scritta su tutti i manuali di parte speciale di diritto penale dal 1996.
Il problema non è il principio astratto. Sono le modalità del caso concreto che fanno la differenza.
In effetti non sembra esserci alcuna contraddizione tra la sentenza odierna e quella del 2006 citata sopra.
In ogni caso, prima di qualsiasi commento va letta la pronuncia.
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